Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997J0065 - IT
Avis juridique important
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61997J0065
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:SOCIETA] di arch. [OSCURATO:SOCIETA]. - Art. 181 del Trattato CE - Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto. - [OSCURATO:PERSONA]65/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01017
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Appalti delle Comunità europee - Clausola compromissoria che attribuisce competenza alla Corte - Risoluzione unilaterale in applicazione delle clausole contrattuali - Domanda di rimborso degli acconti e di risarcimento del danno
(Trattato CE, art. 181)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-65/97,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in comando presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:SOCIETA] di Arch. [OSCURATO:PERSONA] & C., in concordato preventivo, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
e
[OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, con sede in Milano, in persona del suo liquidatore, signora [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano,
convenute,
avente ad oggetto un ricorso proposto in forza dell'art. 181 del Trattato CE al fine di ottenere il rimborso delle somme versate nell'ambito del contratto n. BM 5/89 IT, risolto dalla ricorrente per inadempimento delle convenute,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 ottobre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE, ha proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di Arch. [OSCURATO:PERSONA] & C. (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], nonché della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Milano, un ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, il rimborso dei due importi, per un totale di 479 134 ECU, versati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di anticipo per la realizzazione di un progetto per cogenerazione di elettricità e di calore a partire dalla biomassa costituita dai residui di produzione del riso (paglia e lolla), maggiorati degli interessi nella misura di 1 742 ECU al mese dal 31 luglio 1990 al saldo effettivo, oltre a 2 464 ECU al mese dal 20 aprile 1991 al saldo effettivo, e, in secondo luogo, la condanna delle convenute a versare alla [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno cagionatole, l'importo di 100 000 ECU.
2 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita con sentenza 23 giugno 1997, mantenendo invece le proprie conclusioni contro la [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo alla Corte di condannare la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese ad essa imputabili.
3 Il 1_ giugno 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato con le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «SAA»), che agivano congiuntamente e in solido (in prosieguo: il «contraente»), un contratto n. BM 5/89 IT in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29; in prosieguo: il «contratto»). Come corrispettivo del versamento di un sostegno finanziario da parte della Comunità economica europea, il contraente si è obbligato, in forza del detto contratto, ad effettuare tra il dicembre 1989 e il luglio 1991 un insieme di lavori la cui descrizione risulta dall'allegato al documento.
4 L'art. 4.3 del contratto prevede la stesura da parte del contraente, nei tre mesi successivi alla firma del contratto, indi ogni semestre, di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sul conteggio delle spese sostenute.
5 Ai sensi del suo art. 8, il contratto «può essere di pieno diritto risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3. Tale risoluzione diventa effettiva previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di un mese». In tal caso, ai sensi del medesimo articolo, «il contraente deve immediatamente rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi (...)». «Il tasso di interesse applicabile è quello del Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ciascun mese».
6 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti convengono «di deferire alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto», che è disciplinato, in forza del suo art. 14, dalla legge italiana.
7 Il 5 luglio 1990, e successivamente il 20 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha versato rispettivamente 204 031 ECU e 275 103 ECU su un conto aperto a nome della [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Intra (sede di Novara). Tali versamenti costituivano acconti sul contributo comunitario al progetto.
8 Come rilevato nel corso di un'ispezione effettuata in loco dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 e 22 giugno 1993, il progetto non è stato condotto a buon fine, nonostante la predisposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di taluni strumenti tecnici, inidonei di per sé a garantire il funzionamento dell'impianto.
9 Il 26 novembre 1993, conformemente all'art. 8 del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di formale diffida ad adempiere, pena la risoluzione.
10 Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera, affermando di aver adempiuto, per parte sua, tutte le proprie obbligazioni contrattuali.
11 Il 18 gennaio 1994 la SAA è stata dichiarata fallita.
12 Con lettera 27 aprile 1994, indirizzata alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la risoluzione del contratto, richiedendo il rimborso degli importi versati, maggiorati degli interessi. Il detto rimborso, nonostante svariati solleciti, non è mai avvenuto.
Sul rimborso degli importi versati
13 [OSCURATO:PERSONA], la quale nell'ultima versione delle sue conclusioni chiede che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata a rimborsarle l'importo versato, maggiorato degli interessi previsti dal contratto, ritiene - data la responsabilità congiunta e solidale delle tre società che, ai fini del contratto, costituiscono un unico contraente - di potersi rivolgere indifferentemente ad una o all'altra società per esigere l'adempimento del contratto e, in mancanza, il rimborso degli acconti versati. Il rapporto di solidarietà istituito tra le società sarebbe infatti volto a tutelare i diritti del creditore nei confronti di qualunque contestazione che possa eventualmente insorgere in ragione dei rapporti interni al contraente debitore.
14 [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento del contratto, ma deduce di non esserne responsabile, in quanto essa ha consegnato il materiale di sua competenza. L'inadempimento sarebbe unicamente imputabile al comportamento del rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], comportamento che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte denunciato invano alla [OSCURATO:PERSONA], cosicché essa avrebbe pienamente adempiuto i propri obblighi.
15 [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di non essere ad alcun titolo obbligata in solido alla restituzione degli importi versati alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto, da parte sua, essa non ha mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alcun versamento né è mai stata informata da quest'ultima che un tale versamento era stato effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA], la quale peraltro non avrebbe, né in forza del contratto né ad altro titolo, alcun potere di rappresentarla o di agire a suo nome.
16 A parere della [OSCURATO:PERSONA], la sua firma in calce al contratto non può avere quindi altra portata che quella di una fideiussione fornita alla [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi rapporti contrattuali con la Comunità. Orbene, in tale contesto l'obbligo di garantire la società debitrice principale si sarebbe estinto per colpa del creditore, il quale avrebbe violato il suo obbligo legale di controllare l'impiego dei fondi versati, rendendo con ciò impossibile qualunque azione di regresso nei confronti della debitrice principale.
17 Occorre rilevare anzitutto che, ai sensi del punto 1, lett. a), dell'allegato II del contratto, entro 60 giorni dalla firma del contratto dev'essere versato l'importo di 204 031 ECU a titolo di acconto su un conto bancario aperto all'uopo dal contraente.
18 Come già indicato al punto 7 della presente sentenza, tale versamento è stato effettuato su un conto bancario aperto a nome della [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Intra.
19 [OSCURATO:PERSONA], che d'altronde lo ammette nel controricorso, non si è opposta a che, in tale fase, il signor [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e della SAA, fosse l'interlocutore unico della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] l'acconto di 204 031 ECU, pari a 309 012 068 LIT, ha girato l'importo di 297 038 483 LIT alla [OSCURATO:PERSONA], che lo ha accettato senza riserva. Infine, quest'ultima ha consegnato e installato macchinari destinati alla realizzazione del progetto su cui verteva il contratto.
20 Ne deriva che, in ogni caso, si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia di fatto accettato che il versamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli importi dovuti in forza del contratto fosse effettuato sul conto bancario aperto a nome della [OSCURATO:SOCIETA].
21 E' giocoforza constatare, d'altronde, che la responsabilità congiunta e solidale assunta da diverse società, che costituiscono insieme un contraente unico nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato con la Comunità, è giuridicamente diversa da un semplice rapporto fideiussorio tra persone giuridiche distinte.
22 Ognuna delle società che costituiscono il contraente unico è, in ragione del rapporto di solidarietà accettato nei confronti delle altre società poste nell'identica situazione, individualmente tenuta ad adempiere l'insieme delle obbligazioni previste dal contratto in caso di inadempimento delle altre società. La ripartizione dei compiti che potrebbe essere stata concordata, al di fuori del contratto tra le società che costituiscono il contraente non è validamente opponibile da una di loro al creditore per sottrarsi alla propria obbligazione solidale di restituzione degli importi versati in caso di inadempimento del contratto. Per le stesse ragioni, la società di cui si invoca la responsabilità contrattuale non può eccepire il fatto che ad essa individualmente non può essere mossa alcuna contestazione in merito all'inadempimento.
23 Ciò considerato, il versamento degli acconti ad una delle società che costituiscono il contraente unico genera in capo a ciascuna di esse un'obbligazione di restituzione di tali acconti in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte come corrispettivo.
24 Pertanto, e senza che occorra interrogarsi sulla sussistenza di un'eventuale colpa del creditore - la quale in ogni caso non avrebbe l'effetto di esonerare la convenuta dalla sua responsabilità contrattuale -, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a chiedere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso degli importi versati, maggiorati degli interessi convenzionali.
25 L'importo totale degli acconti - non contestato - ammonta a 479 134 ECU.
Sugli interessi
26 In forza dell'art. 8 del contratto gli interessi sono dovuti a decorrere dalla ricezione degli acconti e al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
27 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli interessi siano dovuti a decorrere dal 31 luglio 1990 al tasso annuo del 10,25% sull'importo di 204 031 ECU, e a decorrere dal 20 aprile 1991 al tasso annuo del 10,75% sull'importo di 275 103 ECU. L'importo degli interessi ammonterebbe pertanto a 1 742 ECU al mese a decorrere dal 31 luglio 1990, cui si aggiungerebbero 2 464 ECU al mese a decorrere dal 20 aprile 1991, il tutto fino al saldo effettivo.
28 In mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché di qualunque altro elemento agli atti che ne possa rimettere in discussione la fondatezza, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l'importo degli interessi deve essere accolta.
Sul risarcimento del danno
29 Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre la condanna della convenuta a corrisponderle 100 000 ECU a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'inadempimento del contratto, danno consistente nell'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari di cui avrebbero potuto giovarsi altri progetti, nello spreco di risorse umane e nella lesione alla credibilità dell'istituzione.
30 Per esaminare la fondatezza di tale domanda occorre delineare una distinzione tra il periodo precedente la risoluzione del contratto e il periodo successivo.
31 Per quanto riguarda il primo periodo, il combinato disposto degli artt. 4.3 e 8 del contratto attribuiva alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di trarre tempestivamente le opportune conseguenze dall'inosservanza, da parte dell'altro contraente, degli obblighi sottoscritti e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al contratto. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque aspettarsi che la convenuta si assuma la responsabilità di un pregiudizio derivante dalle decisioni o dall'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] stessa.
32 Diversa è la situazione per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzione del contratto, data l'illiceità del rifiuto del contraente di dare seguito alle richieste di restituzione. Tuttavia, per quanto riguarda in primo luogo l'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari, occorre osservare, da una parte, che gli interessi moratori addebitabili alla convenuta devono avere la conseguenza di annullare il danno economico che la Comunità avrebbe subito per il ritardo nel pagamento e, dall'altra, che, per quanto riguarda la perdita di fonti di finanziamento subita da altri potenziali contraenti, la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad invocare a proprio vantaggio il danno eventualmente subito da terzi.
33 Inoltre, quanto all'asserito spreco di risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase giurisdizionale della lite, si deve rilevare che le spese esposte dalle parti ai fini della procedura non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.
34 Infine, quanto agli altri danni dedotti, la [OSCURATO:PERSONA] non li ha provati in maniera precisa e convincente.
35 La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere pertanto respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la convenuta è rimasta soccombente con riferimento alla parte essenziale dei motivi dedotti, dev'essere condannata alle spese.
37 Per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, prima frase, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
38 Nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato osservazioni sulla rinuncia agli atti; inoltre, tanto il ricorso quanto la successiva parziale rinuncia agli atti della [OSCURATO:PERSONA] sono stati conseguenza del comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. Essa dev'essere pertanto condannata alle spese, in solido con la [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Si dà atto alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee della sua rinuncia agli atti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di Arch. [OSCURATO:PERSONA] & C.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare alla ricorrente l'importo di 479 134 ECU, maggiorato degli interessi nella misura di 1 742 ECU al mese dal 31 luglio 1990 al saldo effettivo, oltre a 2 464 ECU al mese dal 20 aprile 1991 al saldo effettivo.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di Arch. [OSCURATO:PERSONA] & C. sono condannate in solido alle spese.