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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 31477/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 21 gennaio2026, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa il 14 luglio2025, che ha respinto la domanda di concessione della liberazione anticipata inrelazione al semestre di pena decorrente dall’11 ottobre 2024 al 10 aprile 2025in quanto in tale periodo il detenuto è incorso in un rilievo disciplinare che è statosanzionato con 5 giorni di Esclusione dalle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla valutazione astratta, che sarebbe stata effettuata senza dareconto di un giudizio complessivo circa la partecipazione all’opera rieducativa e,inoltre, quanto all’illogicità della conclusione in termini di gravità del fatto,considerato che il danno indicato è ipotetico, non quantificato né quantificabile epure privo di riscontro tecnico.3.

In data 4 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con riferimento alla valutazione astratta effettuata e quantoall’illogicità della conclusione in termini di gravità del fatto.La doglianza è fondata.2.1.

Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenutapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di unsemestre.Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionataper cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa lapresenza delle condizioni deve essere effettuato in termini complessivi e conriferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza che possano incidereelementi estranei e a questo esterni (cfr.

Corte cost. 267 del 1990).Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «devedesumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che glisono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti ecostruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con lafamiglia esterna.

Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento delbenefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e allaspecifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disaminaesterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01).In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che lacondotta tenuta in un periodo, anche differente, può essere valorizzata qualeelemento negativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale cheassume rilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica percui è comunque necessario procedere a una valutazione complessiva delcomportamento tenuto nel corso di ogni singolo semestre cui si riferisce larichiesta.Ciò al fine di verificare in concreto e per ogni periodo se il comportamentotenuto risulta significativo dell’assenza di una reale adesione all’opera rieducativaeffettuata e influenza in termini negativi la valutazione per il periodo in analisi inquanto, soprattutto il comportamento tenuto nei periodi anche immediatamenteantecedenti il semestre non consente di escludere ex se che una effettivapartecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01).2.2.

Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il giudice dellasorveglianza fa esclusivo riferimento alla violazione commessa (avere usato ilphon per scaldare l’asciugamano per usarlo uscendo dalla doccia con dannoeconomico per l’A.P.) e non dà alcun conto di avere effettuato la necessariavalutazione complessiva in ordine al comportamento tenuto nel corso delsemestre dal detenuto, ciò peraltro considerato che la violazione è avvenuta neiprimi giorni del periodo in analisi.2.3.

La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania,punto.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Catania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 21 gennaio2026, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa il 14 luglio2025, che ha respinto la domanda di concessione della liberazione anticipata inrelazione al semestre di pena decorrente dall’11 ottobre 2024 al 10 aprile 2025in quanto in tale periodo il detenuto è incorso in un rilievo disciplinare che è statosanzionato con 5 giorni di Esclusione dalle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla valutazione astratta, che sarebbe stata effettuata senza dareconto di un giudizio complessivo circa la partecipazione all’opera rieducativa e,inoltre, quanto all’illogicità della conclusione in termini di gravità del fatto,considerato che il danno indicato è ipotetico, non quantificato né quantificabile epure privo di riscontro tecnico.3. In data 4 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con riferimento alla valutazione astratta effettuata e quantoall’illogicità della conclusione in termini di gravità del fatto.La doglianza è fondata.2.1. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenutapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di unsemestre.Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionataper cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa lapresenza delle condizioni deve essere effettuato in termini complessivi e conriferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza che possano incidereelementi estranei e a questo esterni (cfr. Corte cost. 267 del 1990).Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «devedesumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che glisono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti ecostruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con lafamiglia esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento delbenefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e allaspecifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disaminaesterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01).In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che lacondotta tenuta in un periodo, anche differente, può essere valorizzata qualeelemento negativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale cheassume rilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica percui è comunque necessario procedere a una valutazione complessiva delcomportamento tenuto nel corso di ogni singolo semestre cui si riferisce larichiesta.Ciò al fine di verificare in concreto e per ogni periodo se il comportamentotenuto risulta significativo dell’assenza di una reale adesione all’opera rieducativaeffettuata e influenza in termini negativi la valutazione per il periodo in analisi inquanto, soprattutto il comportamento tenuto nei periodi anche immediatamenteantecedenti il semestre non consente di escludere ex se che una effettivapartecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il giudice dellasorveglianza fa esclusivo riferimento alla violazione commessa (avere usato ilphon per scaldare l’asciugamano per usarlo uscendo dalla doccia con dannoeconomico per l’A.P.) e non dà alcun conto di avere effettuato la necessariavalutazione complessiva in ordine al comportamento tenuto nel corso delsemestre dal detenuto, ciò peraltro considerato che la violazione è avvenuta neiprimi giorni del periodo in analisi.2.3. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania,punto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Catania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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