CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32987/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di REGGIOCALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 5 marzo 2026 la Corte d’appello di ReggioCalabria confermava la sentenza emessa il 24 ottobre 2025 dal Tribunale diPalmi con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole delreato di truffa aggravata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattromotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 640 cod. pen., 192e 533 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato eall’omesso esame di fatti decisivi.Assumeva che per il solo fatto che il ricorrente fosse il titolare dellapostapay sulla quale era stato accreditato il profitto del reato non potevaritenersi la colpevolezza dello stesso, essendo sussistenti ipotesi alternativecaratterizzate da plausibilità e rassegnate con l’atto di appello.Riteneva illogico il fatto che la Corte di merito avesse ritenuto irrilevante ilfatto che la fidanzata dell’imputato aveva denunciato lo smarrimento dellapostapay per essere stata, la denuncia, sporta in epoca successiva ai fatti.Deduceva che il fatto che i prelievi successivi all’accredito sulla carta fosseroavvenuti nel territorio ionico, ma non nella zona di [OSCURATO:PERSONA], luogo diresidenza dell’imputato, rendeva plausibile che ad operare con la carta fosse unsoggetto diverso dal titolare; osservava che la Corte d’appello non avevavalutato in alcun modo tale elemento.Evidenziava che il soggetto che aveva condotto la trattativa con la personaoffesa non era stato identificato e che un maggior approfondimento delleindagini su tale punto avrebbe potuto condurre quanto meno a un quadroprobatorio non univoco.Assumeva infine che il silenzio dell’imputato era stato utilizzato dalla Corteterritoriale in modo improprio, non potendo tale silenzio colmare le lacune di unquadro probatorio debole e contraddittorio.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 336 cod. proc. pen.in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querela.Assumeva che, avendo il primo giudice escluso la circostanza aggravantedella minorata difesa, il fatto era stato riqualificato come truffa semplice, aisensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen., per l’appunto perseguibile aquerela.Deduceva, in relazione a ciò, che l’atto che aveva dato origine alprocedimento era costituito dal verbale di ricezione di denuncia orale sportadalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giugno 2020, atto che, per ilsuo tenore letterale, costituiva una mera denuncia, e non una querela.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 99, quarto comma, e133 cod. pen., in relazione alla erronea applicazione della recidiva, nonchémanifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.Assumeva che la Corte territoriale aveva ritenuto la recidiva reiterata,specifica e infraquinquennale rendendo al riguardo una motivazione meramenteapparente e stereotipata, essendosi limitata ad affermare che le precedenticondanne erano sintomatiche di continuità nel delitto e di una personalitàimpermeabile agli effetti special preventivi, omettendo dunque di valutare iprecedenti penali nella loro natura, nella distanza temporale fra i medesimi enella loro eventuale omogeneità con il reato qui giudicato.Deduceva, per altro verso, che il conseguente aumento di pena di due terzirisultava sproporzionato e irragionevole, oltre che privo di giustificazione,considerato anche che il profitto del reato era stato di euro 1.000,00 e che erastata esclusa l’aggravante della minorata difesa.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 131-bis cod. pen. inrelazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità della particolaretenuità del fatto.Assumeva che la Corte di merito aveva omesso di valutare l’applicabilità alcaso di specie del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante larelativa richiesta fosse stata avanzata con l’atto di appello; ciò a fronte di undanno esiguo cagionato alla persona offesa e di modalità della condotta che nonrisultavano caratterizzate da particolare efferatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminare è evidentemente la trattazione del secondo motivo, aventead oggetto la procedibilità dell’azione penale.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende darecontinuità, in tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela èlegittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di unadenuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi,di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autoredell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formulesacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, alprincipio del "favor querelae" (v., in tal senso, Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025,Bulukhia, Rv. 287759 – 01).In applicazione del richiamato principio, la consultazione degli atti, ai quali laCorte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consentedi apprezzare che in sede di denuncia orale sporta il 4 giugno 2020 (v. ilrelativo verbale) la persona offesa ha allegato copia delle conversazioni avutevia internet con l’anonimo venditore, dichiarando quanto segue: “Allego indenuncia la copia delle conversazioni avute tramite chat con l’anonimovenditore”.In ragione di tale allegazione correttamente la Corte d’appello ha ritenutoche il verbale di ricezione di denuncia orale avesse le caratteristiche dellaquerela, essendo desumibile la volontà punitiva dall’allegazione da parte dellavittima della copia dele conversazioni intervenute con l’anonimo venditore,allegazione effettuate evidentemente in un’ottica di agevolazione delle indagini.Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comela censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello abbiaosservato del tutto congruamente che, oltre al dato relativo al fatto chel’ingiusto profitto della truffa era confluito sulla carta di credito intestataall’imputato, ulteriore elemento ritenuto significativo era rappresentato dallacircostanza che le generalità fornite alla persona offesa al momento dellacomunicazione dei dati per il bonifico dell’acconto fossero proprio quelledell’imputato.La Corte di merito ha tratto da tali elementi conseguenze improntate alogica ritenendo che gli stessi, considerati nel loro insieme, costituivano “indicichiari della piena e consapevole condotta truffaldina dell’imputato” (v. pag. 5della sentenza impugnata).Ha anche osservato, del tutto congruamente, che il fatto che le sommefossero state prelevate in una località diversa dal comune di residenzadell’[OSCURATO:PERSONA] non era logicamente incompatibile con la circostanza che lo stessoavesse effettuato i prelievi, considerato che la carta poteva essere utilizzatapresso qualsiasi sportello ATM.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto l’applicazione della recidiva e iltrattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto non è stato dedotto conl’atto di appello.Trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio, affermato conconsolidato orientamento del Giudice di legittimità e condiviso dal Collegio,secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (v.,ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470 – 01).4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., avendo osservato congruamente che il danno cagionato (paria euro 1.000,00) non poteva essere considerato di lieve entità, che le modalitàdella condotta, realizzata attraverso mezzi telematici, erano caratterizzate da“diffusività, di per sé incompatibile con la caratteristica della tenuità” (v. pag. 6del provvedimento impugnato) e che difettava il requisito della non abitualitàdella condotta, essendo il ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, ancheper reati contro il patrimonio, ritenuti sintomatici di una stabile inclinazione adelinquere.5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]