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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 24805/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo; ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura dei richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità (cfr. art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento della somma, che si stima equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo; ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura dei richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità (cfr. art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento della somma, che si stima equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024
Sentenza Cassazione n. 24805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris