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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19914/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9778/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio quale Avvoca- to, elettvamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Ludovisi 35; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.8210/33/2014 depositata il 1 ottobre 2014, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva rigettato sia l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 489/9/2012 di accoglimento parziale del ricorso proposto contro l'av- viso di accertamento per IRPEF, IRAF>, IVA, addizionali e sanzioni 2006.

2. Le riprese traevano origine da indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 che individuavano ricavii non dichiarati dal contribuen- te per l'anno di imposta, risultanze poste alla base dell'accertamento.

Come già il giudice di prime cure, il giudice d'appello riteneva giustifi- cato un certo numero di movimentazioni bancarie, confermando la ri- determinazione dei maggiori compensi per reddito professionale non dichiarato in Euro 574.157,00.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per sette mo- tivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

4. Si dà atto che il ricorso reca nell'intestazione come soggetto evoca- to in giudizio anche il Ministero dell'Economia e delle F nanze, ma agli atti non è stata offerta prova del perfezionamento della notifica nei suoi confronti, peraltro non litisconsorte necessario né evocato in giu- dizio in appello e, conseguentemente, nessun provvedimento dev'es- sere adottato a riguardo.

5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 comma 1 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della

I. n.212 del 2000, 112 cod. proc. civ. e la nullità dell'atto di accertamento per l'omessa pro- nuncia sulla questione della carenza di potere di sottoscrizione ed emissione dell'atto impositivo e degli atti processuali dell'Agenzia sol- levata dal contribuente a seguito della proposizione dell'appello inci- dentale della controparte.

6. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, nell'articolazione della censura, vengono concentrati diversi profili impugnatori e previsioni di legge eterogenee che si assumono violate (es. l'art. 7 della

I. n.212 del 2000 "Chiarezza e motivazione degli atti", relativo alla motivazio- ne dell'atto impositivo, non è pertinente con riferimento alla questio- ne della carenza di sottoscrizione dello stesso), in una commistione che non consente di identificare con chiarezza il vizio denunciato, come eccepito in controricorso.

Il mezzo, oltretutto, nemmeno correttamente individua il paradigma processuale pertinente, perché la denuncia di omessa pronuncia sul- l'eccezione di parte doveva essere sollevata sotto il profilo dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ..

In ogni caso, decidendo direttamen- te il merito della controversia, la CTR implicitamente ha deciso anche sull'eccezione circa il potere di sottoscrizione, in quanto preliminare alla disamina del merito (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020, Rv. 656681 - 01).

7. Con il secondo motivo il ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 7 comma 1, 12 comma 7 della

I. n.212 del 2000, 112 cod. proc. civ., la nullità dell'atto di accertamento, l'omessa pro- nuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto che l'atto impositivo omettereb- be di indicare le norme di diritto su cui si basa, non essendo sufficien- te un mero richiamo al p.v.c.

Con il terzo motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 112 cod. proc. civ., la nullità assoluta dell'atto di accertamento per mancanza di riferimenti norma- tivi, l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in particolare il fatto che l'atto impositivo ometterebbe di indicare le norme di diritto su cui si basa, non essendo sufficiente un mero richiamo al p.v.c..

Con il quarto motivo il contribuente - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 38, 39, 40, 41 del d.P.R. n.600 del 1973, 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia e la nullità dell'atto di accertamento per violazio- ne della disciplina sull'accertamento sintetico nell'ipotesi in cui l'ac- certamento dovesse essere qualificato come fondato su tale normati- va.

8. I motivi in disamina sono inammissibili.

Premesso che la sentenza ha accertato - ed è del resto incontroverso - che 'accertamento è fondato sulle indagini bancarie di cui all'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed m quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01).

Nelle censure suddette, incentrate sulla motivazione dell'avviso e la qualificazione dell'accertamento, il ricorrente non riproduce nemmeno l'atto imposi- tivo impugnato, al fine di permettere alla Corte di valutare la decisivi- tà delle doglianze su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pro- nunciarsi.

9. Il quinto motivo di ricorso - agli effetti dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità dell'atto im- positivo per assoluta mancanza di chiarezza ed infondatezza delle af- fermazioni contenute nel p.v.c. del 2/11/2010 da cui l'accertamento promana.

Con il sesto motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità del- l'atto impositivo per errata indicazione degli importi relativi alle mo- vimentazioni bancarie oggetto di contestazione.

Il settimo motivo - con riferimento all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, prospetta un ulteriore omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità del- l'atto impositivo per errata indicazione degli importi relativi alle mo- vimentazioni bancarie ritenuti dall'Agenzia riferibili al contribuente.

10. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto formulati secondo un'analoga tecnica redazionale, incentrati tutti sulla deduzione di vizi motivazionali circa le contestate movimentazioni bancarie e sono inammissibili per più concorrenti ragioni.

Innanzitut- to, quanto alla valutazione della prova offerta dalla parte, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

11. Inoltre, è facoltà del giudice d'appello motivare richiamando an- che la sentenza di primo grado e dando conto delle ragioni di tale adesione come avvenuto nel caso di specie, e va ribadito che «Il giu- dizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le cen- sure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla le- galità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrap- ponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la re- visione degli accertamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

I motivi in disamina chiedono alla Corte generica- mente la rivalutazione del fatto, in termini preclusi al sindacato del giudice di legittimità, perché diretti ad ottenere un vero e proprio ter- lí6 zo grado di giudizio con riesame del merito della controversia, in pre- senza di un accertamento fattuale omogeneo in primo e secondo gra- do e senza addurre la presenza di fatti decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo e non debitamente valutati dai giudici di meri- to

12. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente, licuidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9778/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio quale Avvoca- to, elettvamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Ludovisi 35; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.8210/33/2014 depositata il 1 ottobre 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva rigettato sia l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 489/9/2012 di accoglimento parziale del ricorso proposto contro l'av- viso di accertamento per IRPEF, IRAF>, IVA, addizionali e sanzioni 2006. 2. Le riprese traevano origine da indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 che individuavano ricavii non dichiarati dal contribuen- te per l'anno di imposta, risultanze poste alla base dell'accertamento. Come già il giudice di prime cure, il giudice d'appello riteneva giustifi- cato un certo numero di movimentazioni bancarie, confermando la ri- determinazione dei maggiori compensi per reddito professionale non dichiarato in Euro 574.157,00. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per sette mo- tivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Si dà atto che il ricorso reca nell'intestazione come soggetto evoca- to in giudizio anche il Ministero dell'Economia e delle F nanze, ma agli atti non è stata offerta prova del perfezionamento della notifica nei suoi confronti, peraltro non litisconsorte necessario né evocato in giu- dizio in appello e, conseguentemente, nessun provvedimento dev'es- sere adottato a riguardo. 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 comma 1 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della I. n.212 del 2000, 112 cod. proc. civ. e la nullità dell'atto di accertamento per l'omessa pro- nuncia sulla questione della carenza di potere di sottoscrizione ed emissione dell'atto impositivo e degli atti processuali dell'Agenzia sol- levata dal contribuente a seguito della proposizione dell'appello inci- dentale della controparte. 6. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, nell'articolazione della censura, vengono concentrati diversi profili impugnatori e previsioni di legge eterogenee che si assumono violate (es. l'art. 7 della I. n.212 del 2000 "Chiarezza e motivazione degli atti", relativo alla motivazio- ne dell'atto impositivo, non è pertinente con riferimento alla questio- ne della carenza di sottoscrizione dello stesso), in una commistione che non consente di identificare con chiarezza il vizio denunciato, come eccepito in controricorso. Il mezzo, oltretutto, nemmeno correttamente individua il paradigma processuale pertinente, perché la denuncia di omessa pronuncia sul- l'eccezione di parte doveva essere sollevata sotto il profilo dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.. In ogni caso, decidendo direttamen- te il merito della controversia, la CTR implicitamente ha deciso anche sull'eccezione circa il potere di sottoscrizione, in quanto preliminare alla disamina del merito (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020, Rv. 656681 - 01). 7. Con il secondo motivo il ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 7 comma 1, 12 comma 7 della I. n.212 del 2000, 112 cod. proc. civ., la nullità dell'atto di accertamento, l'omessa pro- nuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto che l'atto impositivo omettereb- be di indicare le norme di diritto su cui si basa, non essendo sufficien- te un mero richiamo al p.v.c. Con il terzo motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 112 cod. proc. civ., la nullità assoluta dell'atto di accertamento per mancanza di riferimenti norma- tivi, l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in particolare il fatto che l'atto impositivo ometterebbe di indicare le norme di diritto su cui si basa, non essendo sufficiente un mero richiamo al p.v.c.. Con il quarto motivo il contribuente - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 38, 39, 40, 41 del d.P.R. n.600 del 1973, 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia e la nullità dell'atto di accertamento per violazio- ne della disciplina sull'accertamento sintetico nell'ipotesi in cui l'ac- certamento dovesse essere qualificato come fondato su tale normati- va. 8. I motivi in disamina sono inammissibili. Premesso che la sentenza ha accertato - ed è del resto incontroverso - che 'accertamento è fondato sulle indagini bancarie di cui all'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed m quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). Nelle censure suddette, incentrate sulla motivazione dell'avviso e la qualificazione dell'accertamento, il ricorrente non riproduce nemmeno l'atto imposi- tivo impugnato, al fine di permettere alla Corte di valutare la decisivi- tà delle doglianze su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pro- nunciarsi. 9. Il quinto motivo di ricorso - agli effetti dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità dell'atto im- positivo per assoluta mancanza di chiarezza ed infondatezza delle af- fermazioni contenute nel p.v.c. del 2/11/2010 da cui l'accertamento promana. Con il sesto motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità del- l'atto impositivo per errata indicazione degli importi relativi alle mo- vimentazioni bancarie oggetto di contestazione. Il settimo motivo - con riferimento all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, prospetta un ulteriore omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, circa la nullità del- l'atto impositivo per errata indicazione degli importi relativi alle mo- vimentazioni bancarie ritenuti dall'Agenzia riferibili al contribuente. 10. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto formulati secondo un'analoga tecnica redazionale, incentrati tutti sulla deduzione di vizi motivazionali circa le contestate movimentazioni bancarie e sono inammissibili per più concorrenti ragioni. Innanzitut- to, quanto alla valutazione della prova offerta dalla parte, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 11. Inoltre, è facoltà del giudice d'appello motivare richiamando an- che la sentenza di primo grado e dando conto delle ragioni di tale adesione come avvenuto nel caso di specie, e va ribadito che «Il giu- dizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le cen- sure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla le- galità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrap- ponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la re- visione degli accertamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). I motivi in disamina chiedono alla Corte generica- mente la rivalutazione del fatto, in termini preclusi al sindacato del giudice di legittimità, perché diretti ad ottenere un vero e proprio ter- lí6 zo grado di giudizio con riesame del merito della controversia, in pre- senza di un accertamento fattuale omogeneo in primo e secondo gra- do e senza addurre la presenza di fatti decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo e non debitamente valutati dai giudici di meri- to 12. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente, licuidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di