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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 28759/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3601/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2131/2023,pubblicata i l 2 7 /06/2023 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A fronte del mancato pagamento dell’esecuzione di lavori edili realizzatida [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice, in tre negozi Tim siti in Milano, il Tribunale di Como aveva emessodecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice principale in un rapporto contrattuale intercorrente con [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di €. 161.811,25 (come dafattura n. 95/2017). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponeva al decreto ingiuntivo innanzi al medesimo Tribunale deducendo l’indebita richiesta, in quanto formulata in violazione degli accordi intervenuti tra le parti, sostenendo inoltre che, al netto dell’acconto già corrisposto (pari a €. 28.000,00, versato in data 26.07.2017), il residuo credito di [OSCURATO:SOCIETA]ammontasse a €. 58.805,79.

Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto veniva disposta CTU, all’esito della quale il Tribunale di Como accoglieva, per quanto di ragione,l’opposizione annullando il decreto ingiuntivo ma condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’opposta della ridotta somma complessiva di €. 101.694,45, ritenendo applicabile lo sconto del 52% - previsto nelle condizioni economiche applicate da [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto di appalto principale - solo al le opere convenute nel c apitolato ma non a quelle extra - contrattuali, queste ultime calcolate dal CTU secondo il prezzo pieno di listino TIM all’epoca vigente.

2. Avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame, che la Corte di Appello di Milano accoglieva parzialmente con sentenza n. 2131/2023, ritenendo applicabile anche alle opere extracontrattuali la scontistica TIM al 52%, modificando di conseguenza l’importo da corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. in €. 75.146,01, da intendersi al netto di €. 28.000,00 già versatidalla subappaltatrice ante causam a titolo di acconto.

3. La pronuncia in epigrafe èstata impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,affidando il ricorso a due motivi.

Ha resistitocon controricorso l’intima [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Al di là del non pertinente riferimento al vizio di cui al n. 5) del citato art. 360 del codice di rito (dovendo riferirsi la doglianza –così come, in effetti, prospettata nel suo contenuto- a quello previsto dal n. 4 della stessa norma processuale), la ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la stessa avesse omesso di domandare e/o far valere sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado la decurtazione degli acconti versati dalle somme complessivamente dovute a favore di [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che avesse già chiesto con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo la detrazione dell’acconto di €. 28.000,00 dalle somme ancora da corrispondere alla citata [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale si è espressamente pronunciata sulla questione della detrazione dell’acconto dai conteggi prospettati dalle parti in primo grado, giungendo alla conclusione che la domanda di detrazione non era mai stata formulata dall’odierna ricorrente: ciò perché –sostiene il giudice di seconde cure – emerge pacificamente agli atti che l’importo fosse stato detratto già al tempo della richiesta del decreto ingiuntivo (v. sentenza p. 9, ultimo capoverso, p. 10, primi due righi).

Risulta, pertanto, destituita di fondamento l a doglianza riferita alla supposta violazione dell’art. 112 del codice di rito.

2. Con il secondo motivo la ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), la violazione art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che il CTU, nel determinare le somme complessivamente dovute a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe detratto l'acconto di €. 28.000 versato ante causamdal subappaltante a favore del subappaltatore.

A giudizio della ricorrente,la decisione del secondo giudice sarebbe affetta da irriducibile illogicità e contraddittorietà: tanto sarebbe confermato da quanto si legge nelle tre tabelle allegate alla C.T.U., nelle quali sono compiutamente elencate tutte le lavorazioni eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]. e le spettanze alla stessa dovute, mentre in nessuna di esse è riportato l’importo versato dalla ricorrente a titolo di acconto.

2.1. Il motivo non merita accoglimento.

Come evidenziato supra al punto 1.1., la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che l’importo di €.28.000,00 versato in acconto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse già stato detratto da tutti i conteggi prospettati dalle parti.

Del resto, nell’effettuare il nuovo conteggio di quanto dovuto dall’appaltatrice principale alla subappaltatrice - commisurando l’importo per le opere extra contratto alla scontistica rispetto al prezziario TIM, analogamente a quanto pattuito per le opere di cui al capitolatodell’appalto principale - la Corte territoriale si è attenuta alle indicazioni della CTU (v. sentenza p. 9, 2° capoverso).

Si tratta di una motivazione fondata su argomentazioni plausibili,né illogiche né contraddittori e , pertanto non sindacabil i da questa Corte, alla stregua delle quali è stata fatta scaturire –come evidenziato - la conseguente conclusione che l’importo di euro 75.146,01 era già risultato al netto della somma di euro 28.000,00 corrisposta dall’odierna ricorrente a titolo di acconto.

Giova precisare a tal proposito che il vizio di motivazione andrebbe, semmai, fatto valere nell’ambito del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: com’è noto, la riformulazionedella norma, anche nel testo vigente ratione temporis , deve essere interpretata come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (per tutte: Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014).

Di contro, il riferimento, nel mezzo di gravame, alle tabelle della CTU – dalle quali sarebbe dato ricavare l’assenza della detrazione dell’importo versato dalla ricorrente in favore della subappaltatrice a titolo di acconto – lungi dal prospettare un vizio di logicità della motivazione, sollecita semmai una nuova lettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità(ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. In definitiva, il ricorsova rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3601/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2131/2023,pubblicata i l 2 7 /06/2023 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fronte del mancato pagamento dell’esecuzione di lavori edili realizzatida [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice, in tre negozi Tim siti in Milano, il Tribunale di Como aveva emessodecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice principale in un rapporto contrattuale intercorrente con [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di €. 161.811,25 (come dafattura n. 95/2017). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponeva al decreto ingiuntivo innanzi al medesimo Tribunale deducendo l’indebita richiesta, in quanto formulata in violazione degli accordi intervenuti tra le parti, sostenendo inoltre che, al netto dell’acconto già corrisposto (pari a €. 28.000,00, versato in data 26.07.2017), il residuo credito di [OSCURATO:SOCIETA]ammontasse a €. 58.805,79. Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto veniva disposta CTU, all’esito della quale il Tribunale di Como accoglieva, per quanto di ragione,l’opposizione annullando il decreto ingiuntivo ma condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’opposta della ridotta somma complessiva di €. 101.694,45, ritenendo applicabile lo sconto del 52% - previsto nelle condizioni economiche applicate da [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto di appalto principale - solo al le opere convenute nel c apitolato ma non a quelle extra - contrattuali, queste ultime calcolate dal CTU secondo il prezzo pieno di listino TIM all’epoca vigente. 2. Avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame, che la Corte di Appello di Milano accoglieva parzialmente con sentenza n. 2131/2023, ritenendo applicabile anche alle opere extracontrattuali la scontistica TIM al 52%, modificando di conseguenza l’importo da corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. in €. 75.146,01, da intendersi al netto di €. 28.000,00 già versatidalla subappaltatrice ante causam a titolo di acconto. 3. La pronuncia in epigrafe èstata impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,affidando il ricorso a due motivi. Ha resistitocon controricorso l’intima [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Al di là del non pertinente riferimento al vizio di cui al n. 5) del citato art. 360 del codice di rito (dovendo riferirsi la doglianza –così come, in effetti, prospettata nel suo contenuto- a quello previsto dal n. 4 della stessa norma processuale), la ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la stessa avesse omesso di domandare e/o far valere sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado la decurtazione degli acconti versati dalle somme complessivamente dovute a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che avesse già chiesto con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo la detrazione dell’acconto di €. 28.000,00 dalle somme ancora da corrispondere alla citata [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale si è espressamente pronunciata sulla questione della detrazione dell’acconto dai conteggi prospettati dalle parti in primo grado, giungendo alla conclusione che la domanda di detrazione non era mai stata formulata dall’odierna ricorrente: ciò perché –sostiene il giudice di seconde cure – emerge pacificamente agli atti che l’importo fosse stato detratto già al tempo della richiesta del decreto ingiuntivo (v. sentenza p. 9, ultimo capoverso, p. 10, primi due righi). Risulta, pertanto, destituita di fondamento l a doglianza riferita alla supposta violazione dell’art. 112 del codice di rito. 2. Con il secondo motivo la ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), la violazione art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che il CTU, nel determinare le somme complessivamente dovute a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe detratto l'acconto di €. 28.000 versato ante causamdal subappaltante a favore del subappaltatore. A giudizio della ricorrente,la decisione del secondo giudice sarebbe affetta da irriducibile illogicità e contraddittorietà: tanto sarebbe confermato da quanto si legge nelle tre tabelle allegate alla C.T.U., nelle quali sono compiutamente elencate tutte le lavorazioni eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]. e le spettanze alla stessa dovute, mentre in nessuna di esse è riportato l’importo versato dalla ricorrente a titolo di acconto. 2.1. Il motivo non merita accoglimento. Come evidenziato supra al punto 1.1., la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che l’importo di €.28.000,00 versato in acconto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse già stato detratto da tutti i conteggi prospettati dalle parti. Del resto, nell’effettuare il nuovo conteggio di quanto dovuto dall’appaltatrice principale alla subappaltatrice - commisurando l’importo per le opere extra contratto alla scontistica rispetto al prezziario TIM, analogamente a quanto pattuito per le opere di cui al capitolatodell’appalto principale - la Corte territoriale si è attenuta alle indicazioni della CTU (v. sentenza p. 9, 2° capoverso). Si tratta di una motivazione fondata su argomentazioni plausibili,né illogiche né contraddittori e , pertanto non sindacabil i da questa Corte, alla stregua delle quali è stata fatta scaturire –come evidenziato - la conseguente conclusione che l’importo di euro 75.146,01 era già risultato al netto della somma di euro 28.000,00 corrisposta dall’odierna ricorrente a titolo di acconto. Giova precisare a tal proposito che il vizio di motivazione andrebbe, semmai, fatto valere nell’ambito del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: com’è noto, la riformulazionedella norma, anche nel testo vigente ratione temporis , deve essere interpretata come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014). Di contro, il riferimento, nel mezzo di gravame, alle tabelle della CTU – dalle quali sarebbe dato ricavare l’assenza della detrazione dell’importo versato dalla ricorrente in favore della subappaltatrice a titolo di acconto – lungi dal prospettare un vizio di logicità della motivazione, sollecita semmai una nuova lettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità(ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. In definitiva, il ricorsova rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, com
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