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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11090/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8639/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] , nel proc.to n. 13935/2022,depositat o i l 26/10/2022 .

Nonché sul ricorso iscritto al n.10941/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA], nel proc.to n. 14746/2022,depositato i l 7/11/2022 .

Nonché sul ricorso iscritto al n.12060/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA], nel proc.to n. 13935/2022,depositato i l 18/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace d Torino, con decreto del 26/10/2022, ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Torino del 22/10/2022 nei confronti del cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non erano emersi elementi per ritenere «manifestatamente illegittimo» il decreto, notificato nel settembre 2022, del Prefetto di Vicenza di espulsione (per essersi lo straniero, entrato in Italia «in data 1/1/1985», per motivi di studio, «trattenuto…in violazione dell’art.1, comma 3, l.68/2007») e che sussistevano i presupposti di cui all’art.14 del TUI, non essendo disponibile un vettore idoneo ed occorrendo acquisire «documento valido per l’espatrio».

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to R.G. 8639/23), notificato il 21/4/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( non svolgono difese ). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 7/11/2022, ha poi respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riesame del suddetto provvedimento di convalida del trattenimento, ritenendo che l’istanza era inammissibile, in mancanza di elementi nuovi, che lo straniero risultava destinatario di un decreto di espulsione, ex art.13, comma 2, lett.b) , TUI, non opposto, e che l’amministrazione aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, né sussisteva il vizio di nullità dedotto, per carenza del requisito soggettivo dell’atto, risultando la qualità di «organo della persona giuridica pubblica dell’autore della sottoscrizione».

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to 10941/23) , notificato il 6/5/2023, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( non svolgono difese ).

Infine, il Giudice di Pace di Torino con decreto del 18/11/2022 ha prorogato per ulteriori trenta giorni il trattenimento dello stesso straniero, tenuto conto che il giudice di pace non aveva sospeso l’efficacia esecutiva del decreto espulsivo, che l’atto che godeva di una presunzione di legittimità e che era stata inoltrata richiesta di identificazione alle rappresentanze diplomatiche del Marocco in data 7/1172022 e non vi è un termine perentorio per l’inoltro.

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to 12060/2023) , notificato il 18/5/23, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( che non svolgono difese ).

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Vanno preliminarmente riuniti, al ricorso n. 8639/2023 R.G., i ricorsi nn. 9855/2023 e 12060/2023 R.G. per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. 11..Nel primo ricorso, n.

R.G. 8639/23, relativo ad impugnazione della convalida del trattenimento ex art.14 TUI, il ricorrente lamenta con unico motivo la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 c.p.c., 13 e 14 commi 3 e 4 d.lgs. 286/1998, 15, par.2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento. 1.2.Nel secondo ricorso, n.

R.G. 10941/2023, relativo a proroga del trattenimento, il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell’art.15 della Direttiva 115/2008/CE, per erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame, non subordinata alla sopravvenienza di nuovi elementi; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 c.p.c., 14, 19, comma 2 lett.c) d.lgs. 286/1998, 111, comma 6, Cost, per motivazione apparente ed omessa valutazione della deduzione difensiva relativa alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione, atto presupposto del trattenimento, per inesigibilità della condotta richiesta (la dichiarazione di presenza, contestata dal Prefetto di Vicenza, in relazione a prescrizione introdotta con l.68/2007, mentre il ricorrente era entrato in Italia nel 1985) e divieto di retroattività della norma; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, per incompetenza del vice Prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto. 1.3.Nel terzo ricorso n.

R.G. 12060/2023, relativo a riesame del trattenimento, il ricorrente denuncia: a) con un primo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, stente la violazione del principio di irretroattività della legge e l’incompetenza del Vice prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto, nonché motivazione inconsistente o apparente ; b) con secondo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14, comma 1, d.lgs. 286/1998, 15 Direttiva 2008/115/CE, in relazione all’essere stata l’istanza di proroga del trattenimento avanzata dal Questore, in data 16/1172022, appena «9 giorni dopo l’invio della richiesta di identificazione e rilascio di documenti di viaggio», effettuata il 7/11/2022, nonché per inesistenza delle gravi difficoltà nell’identificazione dello straniero e nell’ottenimento dei documenti di viaggio. 1.4.Il ricorrente ha depositato, nell’ambito di tale procedimento, memoria, e, in relazione al secondo motivo di ricorso (con il quale si denuncia l’illegittimità del provvedimento di prima proroga del trattenimento del Giudice di Pace di Torino in ragione del ritardo con cui la pubblica amministrazione inviava la richiesta di rilascio del lasciapassare alle autorità marocchine, 16 giorni dopo l’avvio del trattenimento, e che appena 9 giorni dopo la Questura di Torino, affermando l’esistenza di «gravi difficoltà nell’ottenimento dei documenti di viaggio», richiedeva la proroga della misura), segnala che, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, chiamata ad esaminare un caso del tutto analogo, questa Corte (Cass. n. 23023/23) ha annullato il decreto di proroga del Giudice di Pace che aveva ravvisato l’esistenza delle menzionate gravi difficoltà a fronte di una richiesta di identificazione e rilascio di documenti per il viaggio inviata dopo 18 giorni dall’avvio del trattenimento, misura restrittiva della libertà personale . 2.La censura sollevata in relazione al primo ricorso è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014).

Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

In particolare, il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente il quale aveva invocato l’illegittimità del decreto espulsivo sotto plurime ragioni (perché adottato in base a violazione dell’art.1 comma 3 l.68/2007, entrata in vigore il 2/6/2007, a fronte dell’ingresso in Italia nel 1985 dello straniero; per essere l’atto sottoscritto dal Vice prefetto, in assenza di delega del Prefetto) e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura.

Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. 3.Anche il secondo ricorso, relativo a impugnazione del provvedimento del Giudice di Pace su richiesta di riesame del trattenimento, è fondato, anzitutto in relazione al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto inammissibile l’istanza di riesame per mancanza di nuovi elementi offerti dal ricorrente.

Ma questa Corte, oltre ad avere chiarito che lo straniero ha diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE (secondo il cui par.4: «Quando risulta che non esiste pì alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pì le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non ̀ pi ̀ giustificato e la persona interessata ̀ immediatamente rilasciata» ), norma " self - executing " direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Cass. 22932/2017; Cass.27076/2019; Cass. 2457/2021; Cass. 24721/2021, in cui si è evidenziato che « è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self- executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale»), ha precisato (Cass. 247212021) che un eventuale limite al riesame non «potrebbe rinvenirsi nella necessità della deduzione nella domanda di riesame della misura del trattenimento" di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe" (secondo l'impostazione della sentenza n. 23932/2017 che per prima ha ritenuto applicabile al caso di specie il procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ.), non potendo introdursi limiti non previsti ń dal modulo processuale interno prescelto, ń dalla normativa sovranazionale, fermo restando, in ogni caso, che la motivazione con cui il giudice disattende l'istanza di riesame ben pù limitarsi alla confutazione dei soli profili di novità della stessa, in fatto o in diritto, ed a rinviare, per il resto, alla motivazione già esibita dai precedenti provvedimenti».

Il giudice di pace ha comunque, nel merito delle doglianze, dato atto che lo straniero risultava essere stato destinatario di provvedimento prefettizio espulsivo non opposto e si è limitato a tale presa d’atto «in via incidentale», senza esaminare la censura di «manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione», che denunciava la violazione del principio di irretroattività della legge e l’inesigibilità della condotta (dichiarativa, ex l.68/2007) richiesta allo straniero.

Orbene, questa Corte (Cass. 18404/2023) ha affermato che «In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero» (nella specie, si è cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente). 4.L’ultimo ricorso, relativo alla prima proroga del trattenimento, è fondato, per le stesse ragioni sopra esposte, quanto al primo motivo, con il quale si lamenta che, a fronte di un dovere officioso di controllo della legalità del trattenimento, il Giudice di Pace si sia limitato a motivare sulla presunzione di legittimità del decreto espulsivo e sulla mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione presupposto da parte del Giudice di Pace di Vicenza.

Di conseguenza, l’esame del secondo motivo (sulla cui fondatezza è incentrata la memoria del ricorrente) risulta superfluo.

In ogni caso, per il principio di invalidità derivata, sono caducati tutti i provvedimenti successivi alla convalida iniziale del trattenimento. 5.I decreti impugnati, pertanto, vanno, in accoglimento dei ricorsi, cassati senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida del trattenimento.

Sulle spese si deve rilevare che il richiedente èammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v.

Cass. n. 24102 del 2022).

Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma èda escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez.

Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).

Poich́ la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto già sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021).

Pertanto le spese processuali, relativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8639/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] , nel proc.to n. 13935/2022,depositat o i l 26/10/2022 . Nonché sul ricorso iscritto al n.10941/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA], nel proc.to n. 14746/2022,depositato i l 7/11/2022 . Nonché sul ricorso iscritto al n.12060/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA], nel proc.to n. 13935/2022,depositato i l 18/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace d Torino, con decreto del 26/10/2022, ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Torino del 22/10/2022 nei confronti del cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non erano emersi elementi per ritenere «manifestatamente illegittimo» il decreto, notificato nel settembre 2022, del Prefetto di Vicenza di espulsione (per essersi lo straniero, entrato in Italia «in data 1/1/1985», per motivi di studio, «trattenuto…in violazione dell’art.1, comma 3, l.68/2007») e che sussistevano i presupposti di cui all’art.14 del TUI, non essendo disponibile un vettore idoneo ed occorrendo acquisire «documento valido per l’espatrio». Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to R.G. 8639/23), notificato il 21/4/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( non svolgono difese ). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 7/11/2022, ha poi respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riesame del suddetto provvedimento di convalida del trattenimento, ritenendo che l’istanza era inammissibile, in mancanza di elementi nuovi, che lo straniero risultava destinatario di un decreto di espulsione, ex art.13, comma 2, lett.b) , TUI, non opposto, e che l’amministrazione aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, né sussisteva il vizio di nullità dedotto, per carenza del requisito soggettivo dell’atto, risultando la qualità di «organo della persona giuridica pubblica dell’autore della sottoscrizione». Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to 10941/23) , notificato il 6/5/2023, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( non svolgono difese ). Infine, il Giudice di Pace di Torino con decreto del 18/11/2022 ha prorogato per ulteriori trenta giorni il trattenimento dello stesso straniero, tenuto conto che il giudice di pace non aveva sospeso l’efficacia esecutiva del decreto espulsivo, che l’atto che godeva di una presunzione di legittimità e che era stata inoltrata richiesta di identificazione alle rappresentanze diplomatiche del Marocco in data 7/1172022 e non vi è un termine perentorio per l’inoltro. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (proc.to 12060/2023) , notificato il 18/5/23, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno ( che non svolgono difese ). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Vanno preliminarmente riuniti, al ricorso n. 8639/2023 R.G., i ricorsi nn. 9855/2023 e 12060/2023 R.G. per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. 11..Nel primo ricorso, n. R.G. 8639/23, relativo ad impugnazione della convalida del trattenimento ex art.14 TUI, il ricorrente lamenta con unico motivo la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 c.p.c., 13 e 14 commi 3 e 4 d.lgs. 286/1998, 15, par.2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento. 1.2.Nel secondo ricorso, n. R.G. 10941/2023, relativo a proroga del trattenimento, il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell’art.15 della Direttiva 115/2008/CE, per erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame, non subordinata alla sopravvenienza di nuovi elementi; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 c.p.c., 14, 19, comma 2 lett.c) d.lgs. 286/1998, 111, comma 6, Cost, per motivazione apparente ed omessa valutazione della deduzione difensiva relativa alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione, atto presupposto del trattenimento, per inesigibilità della condotta richiesta (la dichiarazione di presenza, contestata dal Prefetto di Vicenza, in relazione a prescrizione introdotta con l.68/2007, mentre il ricorrente era entrato in Italia nel 1985) e divieto di retroattività della norma; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, per incompetenza del vice Prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto. 1.3.Nel terzo ricorso n. R.G. 12060/2023, relativo a riesame del trattenimento, il ricorrente denuncia: a) con un primo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, stente la violazione del principio di irretroattività della legge e l’incompetenza del Vice prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto, nonché motivazione inconsistente o apparente ; b) con secondo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14, comma 1, d.lgs. 286/1998, 15 Direttiva 2008/115/CE, in relazione all’essere stata l’istanza di proroga del trattenimento avanzata dal Questore, in data 16/1172022, appena «9 giorni dopo l’invio della richiesta di identificazione e rilascio di documenti di viaggio», effettuata il 7/11/2022, nonché per inesistenza delle gravi difficoltà nell’identificazione dello straniero e nell’ottenimento dei documenti di viaggio. 1.4.Il ricorrente ha depositato, nell’ambito di tale procedimento, memoria, e, in relazione al secondo motivo di ricorso (con il quale si denuncia l’illegittimità del provvedimento di prima proroga del trattenimento del Giudice di Pace di Torino in ragione del ritardo con cui la pubblica amministrazione inviava la richiesta di rilascio del lasciapassare alle autorità marocchine, 16 giorni dopo l’avvio del trattenimento, e che appena 9 giorni dopo la Questura di Torino, affermando l’esistenza di «gravi difficoltà nell’ottenimento dei documenti di viaggio», richiedeva la proroga della misura), segnala che, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, chiamata ad esaminare un caso del tutto analogo, questa Corte (Cass. n. 23023/23) ha annullato il decreto di proroga del Giudice di Pace che aveva ravvisato l’esistenza delle menzionate gravi difficoltà a fronte di una richiesta di identificazione e rilascio di documenti per il viaggio inviata dopo 18 giorni dall’avvio del trattenimento, misura restrittiva della libertà personale . 2.La censura sollevata in relazione al primo ricorso è fondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare, il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente il quale aveva invocato l’illegittimità del decreto espulsivo sotto plurime ragioni (perché adottato in base a violazione dell’art.1 comma 3 l.68/2007, entrata in vigore il 2/6/2007, a fronte dell’ingresso in Italia nel 1985 dello straniero; per essere l’atto sottoscritto dal Vice prefetto, in assenza di delega del Prefetto) e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura. Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. 3.Anche il secondo ricorso, relativo a impugnazione del provvedimento del Giudice di Pace su richiesta di riesame del trattenimento, è fondato, anzitutto in relazione al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto inammissibile l’istanza di riesame per mancanza di nuovi elementi offerti dal ricorrente. Ma questa Corte, oltre ad avere chiarito che lo straniero ha diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE (secondo il cui par.4: «Quando risulta che non esiste pì alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pì le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non ̀ pi ̀ giustificato e la persona interessata ̀ immediatamente rilasciata» ), norma " self - executing " direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Cass. 22932/2017; Cass.27076/2019; Cass. 2457/2021; Cass. 24721/2021, in cui si è evidenziato che « è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self- executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale»), ha precisato (Cass. 247212021) che un eventuale limite al riesame non «potrebbe rinvenirsi nella necessità della deduzione nella domanda di riesame della misura del trattenimento" di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe" (secondo l'impostazione della sentenza n. 23932/2017 che per prima ha ritenuto applicabile al caso di specie il procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ.), non potendo introdursi limiti non previsti ń dal modulo processuale interno prescelto, ń dalla normativa sovranazionale, fermo restando, in ogni caso, che la motivazione con cui il giudice disattende l'istanza di riesame ben pù limitarsi alla confutazione dei soli profili di novità della stessa, in fatto o in diritto, ed a rinviare, per il resto, alla motivazione già esibita dai precedenti provvedimenti». Il giudice di pace ha comunque, nel merito delle doglianze, dato atto che lo straniero risultava essere stato destinatario di provvedimento prefettizio espulsivo non opposto e si è limitato a tale presa d’atto «in via incidentale», senza esaminare la censura di «manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione», che denunciava la violazione del principio di irretroattività della legge e l’inesigibilità della condotta (dichiarativa, ex l.68/2007) richiesta allo straniero. Orbene, questa Corte (Cass. 18404/2023) ha affermato che «In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero» (nella specie, si è cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente). 4.L’ultimo ricorso, relativo alla prima proroga del trattenimento, è fondato, per le stesse ragioni sopra esposte, quanto al primo motivo, con il quale si lamenta che, a fronte di un dovere officioso di controllo della legalità del trattenimento, il Giudice di Pace si sia limitato a motivare sulla presunzione di legittimità del decreto espulsivo e sulla mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione presupposto da parte del Giudice di Pace di Vicenza. Di conseguenza, l’esame del secondo motivo (sulla cui fondatezza è incentrata la memoria del ricorrente) risulta superfluo. In ogni caso, per il principio di invalidità derivata, sono caducati tutti i provvedimenti successivi alla convalida iniziale del trattenimento. 5.I decreti impugnati, pertanto, vanno, in accoglimento dei ricorsi, cassati senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida del trattenimento. Sulle spese si deve rilevare che il richiedente èammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma èda escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023). Poich́ la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto già sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relativ