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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05329/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Raffaello [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflitta in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Propone ricorso condannato Raffaello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

La Corte di appello non ha invertito l'onere della prova gravante sull'accusa in ordine alla dimostrazione inerente agli elementi costitutivi del reato, ma ha preso atto che la difesa non aveva neppure allegato che il ciclomotore avesse un valore esiguo (circostanza evidentemente non risultante dagli atti), in contrasto con quello che con fondamento la sentenza ha richiamato come un fatto notorio, vale a dire che, di regola, un ciclomotore "non può essere considerato un bene di esiguo valore".

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilad, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore ppe\ro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , - DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Raffaello [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflitta in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Propone ricorso condannato Raffaello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). La Corte di appello non ha invertito l'onere della prova gravante sull'accusa in ordine alla dimostrazione inerente agli elementi costitutivi del reato, ma ha preso atto che la difesa non aveva neppure allegato che il ciclomotore avesse un valore esiguo (circostanza evidentemente non risultante dagli atti), in contrasto con quello che con fondamento la sentenza ha richiamato come un fatto notorio, vale a dire che, di regola, un ciclomotore "non può essere considerato un bene di esiguo valore". 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilad, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore ppe\ro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , - DEP
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