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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39038/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YHHCR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YHHCR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris