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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39280/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nel corso dell'anno 20114educendo la violazione della pregiudiziale del processo tributario, espone censure prive di specificità, in quanto oggettivamente non comprensibile, e comunque sfornita di qualunque riferimento ad un processo tributario; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente /(7\ J \ inesistenti, deducendo la scarsa concludenza degli elementi indiziari addotti, e, in particolare di quello concernente l'estraneità delle prestazioni indicate nelle fatture all'oggetto sociale della società emittente, formula anch'esso censure prive di specificità, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizza vari elementi, tra i quali: -) la mancata produzione di documentazione dimostrativa dello svolgimento delle indicate prestazioni ad opera della ditta emittente, di cui era amministratore il ricorrente; -) l'esigenza per la persona cui erano effettivamente imputabili le prestazioni di percepire redditi non aggredibili dai creditori verso i quali era esposta; -) il "controllo" della ditta emittente da parte della persona cui erano effettivamente imputabili le prestazioni, nonché al marito ed al figlio della stessa; Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deducendo l'insussistenza del dolo, specie per l'avvenuta stipulazione dì un contratto tra la ditta amministrata dal ricorrente e quella effettuante i pagamenti, propongono manifestamente infondate, perché la Corte d'appello ha spiegato l'irrilevanza della redazione di tale documento per inferirne la mancata consapevolezza del ricorrente circa la fittizietà delle fatture emesse, e desunto il dolo dagli elementi indicati in risposta al secondo motivo; Considerato che il quinto motivo di ricorso, il quale contesta l'omesso esame delle doglianze esposte in appello e l'omessa indicazione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche enuncia censure prive di specificità, perché la sentenza impugnata dà conto delle censure contenute nell'atto di appello, e si confronta con le stesse; Ritenuto che i motivi nuovi, i quali contestano l'avvenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati, in quanto, a norma dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, «l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera un solo reato», per cui, il termine di prescrizione del delitto in esame decorre non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01), e che, nella specie, almeno due delle fatture ritenute mendaci sono state emesse dopo l'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. cit., relativo alla "elevazione" dei termini di prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nel corso dell'anno 20114educendo la violazione della pregiudiziale del processo tributario, espone censure prive di specificità, in quanto oggettivamente non comprensibile, e comunque sfornita di qualunque riferimento ad un processo tributario; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente /(7\ J \ inesistenti, deducendo la scarsa concludenza degli elementi indiziari addotti, e, in particolare di quello concernente l'estraneità delle prestazioni indicate nelle fatture all'oggetto sociale della società emittente, formula anch'esso censure prive di specificità, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizza vari elementi, tra i quali: -) la mancata produzione di documentazione dimostrativa dello svolgimento delle indicate prestazioni ad opera della ditta emittente, di cui era amministratore il ricorrente; -) l'esigenza per la persona cui erano effettivamente imputabili le prestazioni di percepire redditi non aggredibili dai creditori verso i quali era esposta; -) il "controllo" della ditta emittente da parte della persona cui erano effettivamente imputabili le prestazioni, nonché al marito ed al figlio della stessa; Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deducendo l'insussistenza del dolo, specie per l'avvenuta stipulazione dì un contratto tra la ditta amministrata dal ricorrente e quella effettuante i pagamenti, propongono manifestamente infondate, perché la Corte d'appello ha spiegato l'irrilevanza della redazione di tale documento per inferirne la mancata consapevolezza del ricorrente circa la fittizietà delle fatture emesse, e desunto il dolo dagli elementi indicati in risposta al secondo motivo; Considerato che il quinto motivo di ricorso, il quale contesta l'omesso esame delle doglianze esposte in appello e l'omessa indicazione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche enuncia censure prive di specificità, perché la sentenza impugnata dà conto delle censure contenute nell'atto di appello, e si confronta con le stesse; Ritenuto che i motivi nuovi, i quali contestano l'avvenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati, in quanto, a norma dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, «l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera un solo reato», per cui, il termine di prescrizione del delitto in esame decorre non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01), e che, nella specie, almeno due delle fatture ritenute mendaci sono state emesse dopo l'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. cit., relativo alla "elevazione" dei termini di prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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