CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34393/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 474, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro <1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 949/2017 depositata il 20/11/2017, R.G.N. 1384/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha accolto il ricorso per la revocazione della sentenza dello stesso ufficio n. 1044 del 17 giugno 2014 - con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina era stata condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 20.833,30 per le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre di ciascun anno non erogate, di C 11.065,68 per TFR e di C 466,10 per rimborso del biglietto aereo, oltre agli accessori dovuti per legge, in relazione all'accertata esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.12.1979 al 30.9.1999 - e, ritenuto sussistente l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ha accertato che la documentazione prodotta tardivamente dall'Accademia, ma acquisibile perché idonea a superare incertezze sulla correttezza dei dati utilizzati dal c.t.u. per definire gli importi spettanti, dimostrava che la Djoumalieta era stata retribuita in maniera anche superiore rispetto a quanto era risultato accertato come dovuto nel periodo in contestazione da parte del consulente nominato in primo grado e che, pertanto, nulla le era dovuto ad eccezione dell'importo chiesto a titolo di rimborso del biglietto aereo. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] di Messina ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 o in subordine n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Inoltre, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., è dedotta la violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 comma 6 Cost. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere ammissibile il ricorso per revocazione. Nessun errore vi era stato circa la novità della documentazione ed anzi tale fatto aveva costituito un punto controverso sul quale la sentenza revocata aveva, seppur implicitamente, pronunciato rigettando la domanda di ammissione dei nuovi documenti prodotti. 4. Con il secondo motivo di ricorso, in subordine e per il caso di rigetto del primo, è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e l'illoqicità e carenza della motivazione, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c, e dell'art. 111 comma 6 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Inoltre, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.2099 comma 2 c.c. per non avere la Corte proceduto alla doverosa determinazione della retribuzione annuale afferente ai quattro anni e degli scatti di anzianità entrambi mancanti nel calcolo del CTU. 5. Con il terzo motivo di ricorso, poi, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo (l'esistenza di un patto di conglobamento) e ci si duole della motivazione illogica o carente, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 comma 6 Cost., oltre che della violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 2099 e 2120 c.c. quanto alla necessaria specificazione dei titoli ai quali riferire il compenso del c.d. patto di conglobamento. 6. Il ricorso non può essere accolto. 6.1. Occorre sottolineare in primo luogo che il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina venne proposto nella pendenza del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione rispetto al quale fu formulata espressa riserva e domandata la sospensione del termine. Inoltre, cori la revocazione venne denunciato ai sensi del 395 n. 4 c.p.c. l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte territoriale che aveva affermato che la maggiore somma che l'Accademia affermava di aver corrisposto alla lavoratrice non era "accompagnata da alcun documento contabile di supporto" risultandone del tutto apodittica. Al contrario la Corte in sede di revocazione ha constatato che, in disparte la questione della loro ammissibilità, erano stati prodotti in giudizio documenti di ausilio alla quantificazione delle somme dovute dei quali la Corte in sede di appello non aveva dato conto. Questo l'errore revocatorio prospettato e individuato dalla Corte di Messina che, correttamente, ha dato corso alla fase rescissoria del procedimento per revocazione. Nessun implicito diniego di ammissione di documenti in relazione ai tempi della produzione ma pura e semplice pretermissione degli stessi. 6.2. Del pari non può essere accolto il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia un omesso esame di fatto decisivo. Sono noti i limiti entro i quali può essere denunciato il vizio di motivazione ( cfr. per tutte Cass. sez. un. 07/04/2014 n. 8053) posto che pretende, inammissibilmente, da questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti oggetto del giudizio. Si trascura di considerare che in esito alla valutazione dei fatti, come provati in giudizio anche con la documentazione ritenuta in sede rescissoria ammissibile, la Corte di merito ha verificato che le somme percepite nel tempo erano ben superiori rispetto a quelle pretese dalla lavoratrice. 6.3. Altrettanto deve dirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso che ha ad oggetto, specificatamente, le mensilità di agosto e settembre di ogni anno ed il t.f.r. annualmente maturato che la Corte di appello ha accertato in fatto che erano ricompresi nel patto di conglobamento retributivo pattuito tra le parti le quali avevano stabilito che la retribuzione riferita all'intero anno accademico era comprensiva di ogni indennità compresa quella di licenziamento e la tredicesima ed ha perciò escluso, valutato il carattere più favorevole dell'importo convenuto rispetto a quello previsto in sede collettiva che nulla più fosse dovuto alla lavoratrice. Osserva al riguardo il Collegio che la Corte di Messina così facendo si è attenuta ai principi affermati da questa Corte che ha verificato la specificazione dei compensi conglobati (cfr. Cass. 8097/2002, 8795/2010 e 1644/2018) e con accertamento in fatto non censurabile ha verificato che, sulla base della documentazione prodotta, null'altro era dovuto. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a