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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17991/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata.

Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa, adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte quali quella di pagare i dipendenti (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27431901).

La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato.

2. Anche gli altri due motivi risultano inammissibili, in quanto il pagamento delle retribuzioni non può configurare l'attenuante dei particolari valori sociali (art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen.), come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata; il pagamento delle retribuzioni costituisce, infatti, un obbligo contrattuale.

3. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena pecuniaria è stata motivatamente esclusa in relazione all'entità della somma evasa (gravità del reato).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Etisabetta ROSI • ke; DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata. Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa, adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte quali quella di pagare i dipendenti (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27431901). La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato. 2. Anche gli altri due motivi risultano inammissibili, in quanto il pagamento delle retribuzioni non può configurare l'attenuante dei particolari valori sociali (art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen.), come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata; il pagamento delle retribuzioni costituisce, infatti, un obbligo contrattuale. 3. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena pecuniaria è stata motivatamente esclusa in relazione all'entità della somma evasa (gravità del reato). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Etisabetta ROSI • ke; DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 17991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris