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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 31646/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è finalizzato ad ottenere, mediante confuse doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, l'esclusione della recidiva attraverso considerazioni generiche e ripetitive; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo ad un diverso bilanciamento delle circostanze è ripetitivo e sostanzialmente generico perché privo di reale argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è finalizzato ad ottenere, mediante confuse doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, l'esclusione della recidiva attraverso considerazioni generiche e ripetitive; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo ad un diverso bilanciamento delle circostanze è ripetitivo e sostanzialmente generico perché privo di reale argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 31646/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris