CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 15987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 6958-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso la sentenza n. 7988/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 16/9/2016; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Luzio avverso la sentenza n. 13742/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e relative cartelle esattoriali; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 26 d.P.R. 29/9/1973, n. 602) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia accolto il gravame del contribuente affermando erroneamente che il concessionario, tenuto a conservare le matrici, non aveva prodotto in giudizio la copia delle cartelle impugnate con le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2719 cod. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto prive di valore probatorio le prodotte fotocopie delle relate di notifica, in quanto disconosciute dal contribuente, sebbene tale disconoscimento fosse del tutto generico; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla produzione documentale, attestante la rituale attività notificatoria del concessionario con riguardo alle cartelle impugnate; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che il contribuente aveva proposto domande nuove, e quindi inammissibili, in grado di appello mediante disconoscimento delle copie delle relate dinotifica prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]; 2.1. la prima censura è infondata; 2.2. questa Corte ha già affermato che «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (cfr. Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14327/2009 e 15948/2010, nonché Cass. n. 14746/2012, n.1091/2013 e n. 6395/2014, n. 23511/2016); 2.3. sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattorialeeseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, «si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avvisodi ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione» (cfr. Cass. nn. 6395/2014, 4567/2015); 2.4. pertanto, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, non discendendo, tale obbligo, in particolare, dal richiamato art. 26 co. 4 del D.P.R. n. 602/1973, art. 26, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla «matrice» (la quale - come chiarito da Cass. n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento); 2.5. deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass, n. 6395/2014; Cass. n. 23039/2016); 2.6. dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, si desume dunque che, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr. Cass. n. 20769/2021, con cui questa Corte, in applicazione del principio, ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenenti il riferimento «al carico di cui agli estratti di ruolo» impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice -conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria); 2.7. nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale dà conto dell’avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di «relate di notifica in fotocopia», e della mancata produzione delle cartelle impugnate; 2.8. in particolare, i Giudici d’appello hanno afferma to quanto segue: «[OSCURATO:SOCIETA] ... ha prodotto relate di notifica in fotocopia ...; la suddetta documentazione ... non può ritenersi idonea a superare il vizio denunciato da parte appellante perché ... non è tale da dimostrare con la dovuta certezza l'avvenuta notifica in quanto fotocopie delle sue pretese relate, disgiunte dalle cartelle che si assumono notificate e senza alcuna distinta né ulteriori indicazioni che ne consentano in maniera agevole la riconducibilità alle medesime; ... continuano a non essere state depositate le cartelle ..., la cui mancata produzione, in presenza delle sole relate ovvero avvisi di ricevimento, ... non può valere a dimostrare quale sia l'atto che si assume notificato nel contenuto dello stesso; pertanto, al fine di comprovare la notifica della cartella, non basta la produzione in giudizio della fotocopia della relata/avviso di ricevimento ma [OSCURATO:SOCIETA] deve depositare anche l'originale o la copia della cartella con uno dei documenti costituenti relata di cui sopra; in definitiva è necessario produrre l'originale ovvero la copia dell'originale della cartella con allegata la relata di notifica; ove viceversa la relazione di notificazione sia separata dall'atto, è necessario fornire la prova del collegamento tra la notificazione e l'atto (ad esempio con un timbro di congiunzione dell'ufficiale notificatore tra la relata e l'atto; con la sottoscrizione dell'originale con la dizione che una copia conforme all'originale è stata inviata in una certa data a mezzo del servizio postale; con l'annotazione del numero della raccomandata di invio sull'originale ecc...); in altri termini non è possibile separare l'atto dalla sua notificazione e considerarli separatamente, poiché ove non venga fornita la prova del suddetto collegamento, non è possibile accertare se la copia dell'atto era o meno conforme all'originale» 2.9. la Commissione tributaria regionale, pertanto, ha correttamente escluso che sia stata raggiunta la prova delle cartelle esattoriali impugnate per mancata produzione degli originali, o delle loro copie, in presenza delle sole relate di notifica, in fotocopia, non recanti il numero identificativo della cartella, in assenza quindi di elementi che consentissero di riferire le relate di notifica alle cartelle impugnate e di inferirne il contenuto; 3. il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento della seconda e della quarta censura, circa il disconoscimento da parte del contribuente delle prodotte copie delle relate di notifica; 4.1. va infine disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di valutare che Equitaliaaveva prodotto in giudizio le relate di notifica delle cartelle senza rilevare «la corrispondenza tra i codici identificativi delle cartelle e le relate o avvisi di ricevimento prodotte dall’ente concessionario»; 4.2. la censura è inammissibile per difetto di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 cod. proc. civ.; 4.3.come è stato ribadito da questa Corte, anche di recente (cfr. Cass.01/03/2022, n. 6769), perché il principio di specificità possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. Cass. 28/12/2017, n. 31082; Cass. 03/02/2015, n. 1926; Cass., 22/06/2020, n. 12191; Cass 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso, che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass., sez. U, 9/11/2021, n. 32673, nonché Cass., 04/11/2021, n. 31756; Cass., 04/11/2021, n. 31590; Cass., 03/11/2021, n. 31377; Cass., 22/10/2021, n. 29667), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, che si risolve nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo, adempimento del tutto compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU (cfr. Cass.03/01/2020, n. 27; Cass. 25/03/2015, n. 7455); 4.4. anche la sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (Succi ed altri) ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di specificità, osservando che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», anche se ha precisato che lo stesso principio non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa; 4.4. nel caso in esame, nell’illustrazione del terzo mezzo di ricorso la ricorrente richiama documenti – cartelle esattoriali — di cui non riporta il contenuto e gli elementi di collegamento con le relate di notifica dianzi indicate, e che neppure localizza, specificando in quale grado di giudizio di merito siano stati depositati e dove, quindi, siano esaminabili, cosicché, già solo per questo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile; 5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione