Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:T:2024:445
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0292_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 –
UC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑292/23) (
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)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Indicazione del nome del ricorrente nei motivi di inserimento del nome di un’altra persona nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7)
(v. punti 17, 18, 51)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 20)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione – Menzione del nome del ricorrente nella motivazione di un atto del Consiglio che adotta misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione
[Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, art. 4, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2, § 2, art. 3, § 2, e allegati]
(v. punti 32‑34, 36‑38, 42, 47‑50)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio –Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate– Nozione di persone giuridiche, enti o organismi posseduti o controllati da tali imprenditrici o imprenditori di spicco – Valutazione da parte delle autorità degli Stati membri
[Decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2 e allegati]
(v. punti 40, 41, 45)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] MKPAO (UC [OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese.
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GU C 252 del 17.7.2023
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