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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2024

ECLI:EU:T:2024:445
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0292_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 – UC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑292/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Indicazione del nome del ricorrente nei motivi di inserimento del nome di un’altra persona nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7) (v. punti 17, 18, 51)

2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 20)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione – Menzione del nome del ricorrente nella motivazione di un atto del Consiglio che adotta misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, art. 4, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2, § 2, art. 3, § 2, e allegati] (v. punti 32‑34, 36‑38, 42, 47‑50)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio –Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate– Nozione di persone giuridiche, enti o organismi posseduti o controllati da tali imprenditrici o imprenditori di spicco – Valutazione da parte delle autorità degli Stati membri [Decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2 e allegati] (v. punti 40, 41, 45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] MKPAO (UC [OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0292_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 – UC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑292/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Indicazione del nome del ricorrente nei motivi di inserimento del nome di un’altra persona nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7) (v. punti 17, 18, 51) 2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 20) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione – Menzione del nome del ricorrente nella motivazione di un atto del Consiglio che adotta misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, art. 4, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2, § 2, art. 3, § 2, e allegati] (v. punti 32‑34, 36‑38, 42, 47‑50) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio –Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate– Nozione di persone giuridiche, enti o organismi posseduti o controllati da tali imprenditrici o imprenditori di spicco – Valutazione da parte delle autorità degli Stati membri [Decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571, 2023/1765, 2024/849, art. 2 e allegati] (v. punti 40, 41, 45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] MKPAO (UC [OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .
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