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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25759/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena della reclusione di un anno, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per il delitto di lesioni aggravate di cui al capo a) della rubrica.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo, si reiterano le censure già prospettate in ordine alla sussistenza del dolo con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., assumendo che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe incompleta, manifestamente illogica e, comunque, non conforme alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.In particolare, con riguardo alla sostanza stupefacente rinvenuta all'interno del veicolo in uso all'imputato, la difesa evidenzia come fossero stati allegati elementi idonei a porre in dubbio l'utilizzo esclusivo dell'autovettura da parte del ricorrente.

Si richiama, segnatamente, la circostanza che la proprietà del mezzo risultava intestata a soggetto terzo, nonché l'ulteriore dato, valorizzato in ricorso, per cui le chiavi erano state lasciate all'interno del veicolo, inserite nel motorino di accensione.

Tali elementi di fatto, ad avviso della difesa, consentivano di prospettare una ricostruzione alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito, nel senso che non potrebbe ritenersi dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la disponibilità costante ed esclusiva del detto veicolo in capo all'imputato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., con specifico riferimento all'aumento di pena determinato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., quantificato in mesi otto di reclusione e, dunque, in misura pressoché coincidente con la pena irrogata per il fatto ritenuto più grave (la resistenza di cui al capo B), oltre che superiore ai limiti minimi previsti per l'ipotesi in esame.

Si sostiene che la motivazione posta a fondamento di tale aumento sarebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto alle ragioni che avevano condotto a ricondurre il fatto all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.: il Tribunale, nel qualificare il fatto, avrebbe valorizzato l'assenza di elementi indicativi di una organizzazione strutturata nel cui contesto inserire la condotta; mentre la Corte di appello, nel respingere lo specifico motivo di gravame difensivo, avrebbe giustificato la misura dell'aumento richiamando la riconducibilità della condotta a un più ampio contesto delinquenziale, idoneo a rifornire il venditore di sostanza stupefacente, anche in natura diversificata, in quantitativi rilevanti.

Da ciò, secondo il ricorrente, deriverebbe un'evidente disarmonia logica fra le argomentazioni poste a base della qualificazione del fatto come tenue e quelle utilizzate per la determinazione dell'aumento di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento limitatamente al solo secondo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico.

La difesa infatti ha replicato pedissequamente la censura esposta con l'appello, avuto riguardo al giudizio di responsabilità reso in relazione al fatto contestato al capo a) della rubrica; censura puntualmente disattesa dalla Corte del merito, con argomentare (si veda la pagina 8 della decisione gravata, dal 2primo capoverso) integralmente trascurato dal ricorso, privo di vizi logici del ritenere e supportato da riferimenti ad emergenze - in particolare, le dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha affermato di avere la disponibilità esclusiva del mezzo nel periodo in cui è avvenuto il rinvenimento, tanto che vi dormiva all'interno- destinate a rendere manifestamente inconferente l'assunto difensivo.

3. Ad una soluzione diversa si perviene con riguardo al secondo motivo di impugnazione.

Nel giustificare la pena irrogata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 5 (quantificata in otto mesi di reclusione poi ridotti per il rito per una ipotesi di detenzione illecita di stupefacente qualificata sin dal primo grado ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit.), la Corte del merito ha fatto riferimento all'inserimento della condotta contestata" in un più ampio contesto delinquenziale, capace di rifornire il venditore di sostanza stupefacente di natura diversificata e in rilevanti quantitativi".

Tale argomentazione, all'evidenza, si pone in contrasto logico insanabile con le valutazioni rese in primo grado nel riqualificare il medesimo fatto riportandolo all'egida del comma 5 del citato art. 73 in luogo di quella originariamente contestatalà dove si era pervenuti a siffatta conclusione facendo leva non solo sulla" qualità e quantità delle sostanze - 15,941 grammi di cocaina e 4, 728 gr di THC", ma anche sulle connotazioni del fatto e sulle modalità della azione, trattandosi, ad avviso del primo giudice, di spaccio al minuto sganciato "da una attività organizzata, radicata e/o specializzata".

Da qui la intrinseca contraddittorietà logica che inficia la decisione gravata in parte qua, atteso che il portato giustificativo della misura dell'aumento irrogato per tale titolo di reato si fonda su valutazioni in fatto alli evidenza confliggenti con considerazioni di segno opposto cristallizzate nella sentenza di primo grado, seppur con riguardo ad altro momento valutativo.

4. Ne consegue l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte del merito di sanare il relativo vizio motivazionale o comunque per modulare diversamente la pena da irrogare a titolo di aumento per la continuazione avuto riguardo al capo a) della rubrica, in linea con il devoluto dal ricorso.

P.Q.

P.Q.MVisto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] 09 LUG 2026 rt.1.4 R TO Do t.ss iusep llia C Grr:DTZTAR 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena della reclusione di un anno, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per il delitto di lesioni aggravate di cui al capo a) della rubrica. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo, si reiterano le censure già prospettate in ordine alla sussistenza del dolo con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., assumendo che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe incompleta, manifestamente illogica e, comunque, non conforme alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.In particolare, con riguardo alla sostanza stupefacente rinvenuta all'interno del veicolo in uso all'imputato, la difesa evidenzia come fossero stati allegati elementi idonei a porre in dubbio l'utilizzo esclusivo dell'autovettura da parte del ricorrente. Si richiama, segnatamente, la circostanza che la proprietà del mezzo risultava intestata a soggetto terzo, nonché l'ulteriore dato, valorizzato in ricorso, per cui le chiavi erano state lasciate all'interno del veicolo, inserite nel motorino di accensione. Tali elementi di fatto, ad avviso della difesa, consentivano di prospettare una ricostruzione alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito, nel senso che non potrebbe ritenersi dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la disponibilità costante ed esclusiva del detto veicolo in capo all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., con specifico riferimento all'aumento di pena determinato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., quantificato in mesi otto di reclusione e, dunque, in misura pressoché coincidente con la pena irrogata per il fatto ritenuto più grave (la resistenza di cui al capo B), oltre che superiore ai limiti minimi previsti per l'ipotesi in esame. Si sostiene che la motivazione posta a fondamento di tale aumento sarebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto alle ragioni che avevano condotto a ricondurre il fatto all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.: il Tribunale, nel qualificare il fatto, avrebbe valorizzato l'assenza di elementi indicativi di una organizzazione strutturata nel cui contesto inserire la condotta; mentre la Corte di appello, nel respingere lo specifico motivo di gravame difensivo, avrebbe giustificato la misura dell'aumento richiamando la riconducibilità della condotta a un più ampio contesto delinquenziale, idoneo a rifornire il venditore di sostanza stupefacente, anche in natura diversificata, in quantitativi rilevanti. Da ciò, secondo il ricorrente, deriverebbe un'evidente disarmonia logica fra le argomentazioni poste a base della qualificazione del fatto come tenue e quelle utilizzate per la determinazione dell'aumento di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento limitatamente al solo secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico. La difesa infatti ha replicato pedissequamente la censura esposta con l'appello, avuto riguardo al giudizio di responsabilità reso in relazione al fatto contestato al capo a) della rubrica; censura puntualmente disattesa dalla Corte del merito, con argomentare (si veda la pagina 8 della decisione gravata, dal 2primo capoverso) integralmente trascurato dal ricorso, privo di vizi logici del ritenere e supportato da riferimenti ad emergenze - in particolare, le dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha affermato di avere la disponibilità esclusiva del mezzo nel periodo in cui è avvenuto il rinvenimento, tanto che vi dormiva all'interno- destinate a rendere manifestamente inconferente l'assunto difensivo. 3. Ad una soluzione diversa si perviene con riguardo al secondo motivo di impugnazione. Nel giustificare la pena irrogata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 5 (quantificata in otto mesi di reclusione poi ridotti per il rito per una ipotesi di detenzione illecita di stupefacente qualificata sin dal primo grado ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit.), la Corte del merito ha fatto riferimento all'inserimento della condotta contestata" in un più ampio contesto delinquenziale, capace di rifornire il venditore di sostanza stupefacente di natura diversificata e in rilevanti quantitativi". Tale argomentazione, all'evidenza, si pone in contrasto logico insanabile con le valutazioni rese in primo grado nel riqualificare il medesimo fatto riportandolo all'egida del comma 5 del citato art. 73 in luogo di quella originariamente contestatalà dove si era pervenuti a siffatta conclusione facendo leva non solo sulla" qualità e quantità delle sostanze - 15,941 grammi di cocaina e 4, 728 gr di THC", ma anche sulle connotazioni del fatto e sulle modalità della azione, trattandosi, ad avviso del primo giudice, di spaccio al minuto sganciato "da una attività organizzata, radicata e/o specializzata". Da qui la intrinseca contraddittorietà logica che inficia la decisione gravata in parte qua, atteso che il portato giustificativo della misura dell'aumento irrogato per tale titolo di reato si fonda su valutazioni in fatto alli evidenza confliggenti con considerazioni di segno opposto cristallizzate nella sentenza di primo grado, seppur con riguardo ad altro momento valutativo. 4. Ne consegue l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte del merito di sanare il relativo vizio motivazionale o comunque per modulare diversamente la pena da irrogare a titolo di aumento per la continuazione avuto riguardo al capo a) della rubrica, in linea con il devoluto dal ricorso. P.Q. P.Q.MVisto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] 09 LUG 2026 rt.1.4 R TO Do t.ss iusep llia C Grr:DTZTAR 4
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