CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24019-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento Iva e Irap relativo all'anno di imposta 2007 con il quale erano stati accertati maggiori imponibili mediante un accertamento di tipo analitico-presuntivo ai sensi dell'art. 62 sexies, comma 3, del d.lgs. n. 331 del 1993; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso del contribuente confermando l'atto impugnato e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello del contribuente affermando che l'accertamento in capo alla società è fondato perché in presenza di un reddito esiguo, come nel caso di specie, e di scostamento rispetto allo studio di settore, ed in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quello desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta l'Ufficio è facoltizzato a porre in essere un accertamento di tipo analitico-presuntivo ex art. 62 sexies, comma 3, del d.lgs. n. 331 del 1993, come correttamente ha fatto: il basso reddito dichiarato e lo scostamento rispetto agli studi di settore sono elementi che costituiscono validi motivi per procedere alla ricostruzione dei ricavi, che peraltro appaiono realistici e verosimili alla luce degli elementi utilizzati per la loro determinazione. Di converso Ric. 2018 n. 24019 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- la società nella sua opposizione ha sollevato solo contestazioni generiche; il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c.; con ordinanza interlocutoria n. 19480 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti e in particolare il fatto, oggetto di discussione fra le parti, che i criteri utilizzati dall'Ufficio (il riferimento alle quotazioni di un mensile - Quattroruote - gestito da privati) non sarebbero attendibili. Considerato che: la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 19480 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e che, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; Ric. 2018 n. 24019 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 L.Presi jny \._ [OSCURATO:PERSONA] i o DEPDSri7:79 [OSCURATO:PERSONA] ' O 2 FEB