CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19027/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina haparzialmente riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto incomposizione monocratica del 11/02/2025, che aveva affermato la penale responsabilità diMirko [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato cui all’art. 75 comma secondo d.lgs. 06 settembre 2011 n.159 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura di anni uno e mesi sei direclusione, confermando le residue statuizioni contenute nella sentenza gravata.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone - tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorso per cassazione, articolando due motivi, a mezzo dei qualideduce vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di bilanciamento fra circostanzee in punto di determinazione della pena.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.La sentenza impugnata rileva come, in punto di giudizio di bilanciamento dellecircostanze attenuanti generiche, esista uno spazio di discrezionalità riservata al giudice delmerito e, nel caso di specie, ritiene non siano rinvenibili elementi atti ad adottare il criteriodella prevalenza (la Corte territoriale ha posto in evidenza - quali fattori dotati di una valenzanegativa in tal senso - i pregiudizi annoverati dal ricorrente). A fronte di tali argomentazioni -scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria - ladifesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere, con deduzioni aspecifiche eapodittiche, sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al suddettobilanciamento in termini di prevalenza.Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nelpotere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di datiche si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]