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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della repubblica presso il Tribunale di Alessandria nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Alessandria udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del pubblico ministero per violazione di legge avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari che, con il provvedimento in epigrafe, non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ritenendo che l'arresto non fosse giustificato per la modesta gravità del fatto e la insussistenza di condizioni per pericolosità del prevenuto; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte e la memoria del difensore; rilevato che lo stesso giudice, pur se nel separato provvedimento di diniego della misura cautelare pone in dubbio la configurabilità del reato in contestazione, ai fini della convalida ha invece affermato la sussistenza di indizi di reato nella situazione prospettatasi alla polizia giudiziaria; ritenuto, quindi, che il giudice, sindacando l'opportunità del provvedimento quanto alla gravità del fatto e alla pericolosità del prevenuto, abbia svolto valutazioni di competenza della polizia giudiziaria cui compete l'esercizio della facoltà di disporre l'arresto in flagranza ricorrendone le condizioni, non limitandosi alla verifica di legalità dell'arresto; ritenuto che, conseguentemente, risultando regolarmente esercitato il potere della polizia giudiziaria di arresto facoltativo in flagranza, l'ordinanza impugnata vada annullata senza rinvio dandosi atto della legittimità dell'arresto.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Roma sì dé iso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] erè stensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]XdYStdfano Anna iscuolo \DEPOSiTATO iN CANCELL'ú'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della repubblica presso il Tribunale di Alessandria nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Alessandria udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del pubblico ministero per violazione di legge avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari che, con il provvedimento in epigrafe, non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ritenendo che l'arresto non fosse giustificato per la modesta gravità del fatto e la insussistenza di condizioni per pericolosità del prevenuto; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte e la memoria del difensore; rilevato che lo stesso giudice, pur se nel separato provvedimento di diniego della misura cautelare pone in dubbio la configurabilità del reato in contestazione, ai fini della convalida ha invece affermato la sussistenza di indizi di reato nella situazione prospettatasi alla polizia giudiziaria; ritenuto, quindi, che il giudice, sindacando l'opportunità del provvedimento quanto alla gravità del fatto e alla pericolosità del prevenuto, abbia svolto valutazioni di competenza della polizia giudiziaria cui compete l'esercizio della facoltà di disporre l'arresto in flagranza ricorrendone le condizioni, non limitandosi alla verifica di legalità dell'arresto; ritenuto che, conseguentemente, risultando regolarmente esercitato il potere della polizia giudiziaria di arresto facoltativo in flagranza, l'ordinanza impugnata vada annullata senza rinvio dandosi atto della legittimità dell'arresto. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Roma sì dé iso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] erè stensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]XdYStdfano Anna iscuolo \DEPOSiTATO iN CANCELL'ú'
Sentenza Cassazione n. 01208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris