CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inese di [OSCURATO:PERSONA] - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73L16- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialee nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 69H52 H501 D).Numero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 907/11/2024 della Corte di giustiziatributaria del Lazio, depositata il 7 febbraio 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti, avente adoggetto le somme rispettive di 14.051,17 € e di 705,59 € pretese perl’insufficiente versamento dell’IMU e della TASI dovute per l’annod’imposta 2015.2. La suindicata Corte regionale respingeva l’appello proposto dallacontribuente contro la sentenza n. 10162/23/20226 della Commissionetributaria provinciale di Roma, ritenendo – per quanto ora interessa inrelazione ai motivi di impugnazione - non fornita «[…] la dimostrazioneche l’attività indicata nel richiamato Statuto, anche se teoricamenterientrante tra quelle agevolate, risulti effettivamente svolta nelle unitàimmobiliari oggetto di accertamento,», non essendo stato provato, «[…]con la documentazione prodotta, che l’immobile in questione vengautilizzato dall’Ente per lo svolgimento effettivo all’interno di esso di quelleesso di quelle attività educative e di catechesi meritevoli per l'appunto diesenzione, secondo la previsione legislativa» (così nella pronunciaimpugnata, priva di numerazione).Ciò, condividendo sul punto la valutazione del primo Giudice che avevaconsiderato «[…] non sufficientemente comprovata l’esclusiva o prevalenteadibizione di tale unità immobiliare a fini di culto, non reputandosufficiente la dichiarazione autocertificativa prodotta, in assenza diulteriore documentazione comprovante l’utilizzo concreto di tale immobile,trattandosi di documentazione di mera provenienza unilaterale e“assolutamente generica quanto al suo contenuto essendo rappresentativaNumero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026unicamente della stabile e continuativa residenza presso tale immobiledella comunità religiosa e dei nominativi dei confratelli ad essaappartenenti ma non del suo utilizzo concreto» (così nella pronunciaimpugnata).Sotto altro profilo, la Corte reputava che «l’unico vincolo che concedeal proprietario dell’immobile il diritto alla riduzione del 50% della baseimponibile per il pagamento dell’IMU è quello che riveste la forma dellac.d. tutela diretta, non conferendo il vincolo c.d. indiretto alcuna possibilitàdi usufruire di un’agevolazione fiscale per il suo possessore» (così nellapronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] del Murialdoproponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 7 settembre 2024,formulando due motivi d’impugnazione, poi illustrati con memoria ex art.380-bis. 1., c.p.c. depositata in data 13 marzo 2026.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 30settembre 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7,comma 1, lett. d) e lett. i), d.lgs. n. 504/1992, 13 d.l. 201/2011(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011), 16, lett. a, dellalegge n. 222/1985, nonché degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 e 2729c.c. 115 c.p.c., lamentando che, «pur essendo stato comprovato chetrattavasi, nel caso di specie di [OSCURATO:PERSONA] e che gli immobili di chetrattasi erano destinati all’accoglienza dei Sacerdoti appartenenti all’Entestesso, nell’ambito della convivenza anagrafica denominata [OSCURATO:PERSONA] istituita all’indirizzo: [OSCURATO:PERSONA] N.7 Comune ROMA (RM)», la Corte regionale aveva ritenuto cheNumero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026«L’appellante non ha cioè dimostrato, con la documentazione prodotta,che l’immobile in questione venga utilizzato dall’Ente per lo svolgimentoeffettivo all’interno di esso di quelle attività educative e di catechesi,meritevoli per l'appunto di esenzione, secondo la previsione legislativa»(v. pagina 2 del ricorso).1.1. Si tratta di censura fondata.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha richiamato e condiviso la decisione di primogrado, nella parte in cui – secondo la Corte territoriale – aveva – giovaripeterlo - «ritenuto non sufficientemente comprovata l’esclusiva oprevalente adibizione di tale unità immobiliare a fini di culto, nonreputando sufficiente la dichiarazione autocertificativa prodotta, in assenzadi ulteriore documentazione comprovante l’utilizzo concreto di taleimmobile, trattandosi di documentazione di mera provenienza unilaterale e“assolutamente generica quanto al suo contenuto essendo rappresentativaunicamente della stabile e continuativa residenza presso tale immobiledella comunità religiosa e dei nominativi dei confratelli ad essaappartenenti ma non del suo utilizzo concreto» (così nella pronunciaimpugnata).Da tale contenuto decisionale risultano due statuizioni:a). la prima di esse concerne la ritenuta dimostrazione della stabile econtinuativa residenza presso tale immobile della comunità religiosa e deinominativi dei confratelli ad essa appartenenti;b). la seconda, invece, riguarda la ravvisata mancata dimostrazione delconcreto utilizzo del bene a finalità di culto, quali la catechesi e laformazione degli studenti.1.2. Questa Corte (v., amplius, Cass, Sez. T., 26 giugno 2024, n.17679, ai cui contenuti si rinvia) ha ritenuto che l’esenzione in oggetto puòspettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di unacomunità o congregazione religiosa.Numero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026Nello specifico, è stato osservato che l’art. 16, lett. a), della legge n.222/1985 prevede che: «Agli effetti delle leggi civili si consideranocomunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio delculto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [...]».L’uso di una diversa dizione per indicare i due tipi di attività ammesseall’esenzione denota l’intento del legislatore di considerare che le «attività direligione e di culto» in senso stretto non hanno di per sé natura commerciale,dovendo escludersi in re ipsa il perseguimento di una finalità speculativa olucrativa; ciò in quanto non è logicamente concepibile lo svolgimento diun’attività di religione o di culto con modalità commerciali; nel senso, cioè,che la sussistenza di un profilo remuneratorio esclude, in radice, la stessaconfigurabilità di una pratica religiosa o cultuale.Per tale ragione, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in temadi ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992,spetta a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 917/1986 - siano destinati esclusivamente allosvolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali, nel caso deglienti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), dellalegge n. 222/1985 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio delculto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all'educazione cristiana); con la conseguenza che ilpredetto beneficio non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad unente ecclesiastico, come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai qualiquelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati, ai finitributari, ex art. 7 della legge 25 marzo 1985, n.121 -, che siano destinati allosvolgimento di attività oggettivamente commerciali (v., tra le tante, Cass,Sez. T., 26 giugno 2024, n. 17679, che richiama Cass., Sez. 5^, 11novembre 2011, n. 23584).Dunque, l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinatiesclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cuiNumero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026all'art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985, spetta ad un enteecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione dimembri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabiliall'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoifamiliari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività noncommerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi",espressamente compresa nell'elencazione di cui al citato art. 16, lett. a),ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusavale a dire quale nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e daintendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, nonnecessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (v. Cass., Sez. T.26 giugno 2024, n. 17679, che cita Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n.26654; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19180; Cass., Sez. 5^, 11marzo 2022, n. 7980).Così come è stato chiarito che, oltre agli edifici di culto, l’esenzione siestende alle relative pertinenze (art. 817 c.c.), le quali includono nonsoltanto l’oratorio e le altre strutture nelle quali vengono svolte le attivitàdi catechesi, gli incontri e le iniziative parrocchiali di carattere noncommerciale, ma anche le abitazioni per il clero addetto alla chiesa (cioè:alla parrocchia), quelle dei sacrestani assunti con l’apposito contratto e leabitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all’interno dellapastorale parrocchiale;È stato, infine, precisato che, sul piano dell’onere probatorio (art. 2697c.c.), il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul versante soggettivo,la qualità di ente ecclesiastico e, sotto il profilo oggettivo, la destinazioneesclusiva dell’immobile all’attività di religione o di culto nei terminisuddetti, essendo intrinseca la natura non commerciale dell’attività svolta,laddove grava sull’ente impositore di provare a contrario l’eventualeesercizio di un’attività commerciale (v. Cass., Sez. T. 26 giugno 2024, n.17679).Numero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/20261.3. La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciatinella parte in cui, pur confermando l’assunto del primo Giudice secondocui la documentazione prodotta era «[…] rappresentativa unicamente dellastabile e continuativa residenza presso tale immobile della comunitàreligiosa e dei nominativi dei confratelli ad essa appartenenti», non ha poiconsiderato l’idoneità della circostanza della dedotta destinazionedell’intero immobile a stabile residenza della comunità religiosa (comepresuntivamente accreditata dai menzionati certificati di residenza edall’altra documentazione prodotta) a giustificare l’esenzione, venendocosì meno all’esigenza di verificare la sussistenza di detta concretadestinazione dell’intero complesso edilizio (ivi comprese le pertinenze)anche nella sua asserita esclusività.In tal modo, però, il giudice di appello ha finito col fornire una letturadistorta dell’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nonché con l’aggravare leregole fissate dall’art. 2697 c.c. circa la ripartizione dell’onere probatorio,in relazione alla peculiarità connotante le attività previste dall’art. 16, lett.a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (v., sul principio, Cass., Sez. T. 26giugno 2024, n. 17679, cit.).2. Resta assorbito nella valutazione che precede l’esame del secondomotivo, con cui è stata dedotta, a mente dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 d.lgs.n. 42/2004 e 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, contestandosi la decisionedel Giudice regionale sul rilievo che, nella specie, non era stata invocatauna riduzione della base imponibile legata ad un vincolo indiretto, bensìcon riferimento ad un vincolo diretto, che si presume sussistentetrattandosi di bene di proprietà di un ente religioso, costruito da oltresettant’anni da architetto non più vivente.3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto nel suo primomotivo.Numero registro generale 19787/2024Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 17433/2026Data pubblicazione 02/06/2026La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche perdisciplinare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]