CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06140/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta in termini tutto generici il riconoscimento della responsabilità del ricorrente senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e, tantomeno, indicarne manifeste illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa clle ammende. Così deciso il 13 .; embre 2024