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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 18268/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18219/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].TE P.T., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoEDGARDO [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2286/2019 pubblicata il30/04/2019, RGN 400/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Nola, con sentenza del 12/5/2015, a seguito di ricorso depositato il 24/10/2007 da [OSCURATO:PERSONA], respingeva le domande da questi proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dirette all’accertamento della natura subordinata (in luogo di attività di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale, a progetto) delle prestazioni lavorative rese in favore della convenuta nel periodo gennaio 2000 - luglio 2004, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, alla condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento dell'indennizzo di cui alla legge n. 108/1990, oltre che alla liquidazione del TFR da determinarsi in separato giudizio; 2.la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo suddetto e condannava la società al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR in via generica (dichiarando inammissibili le domande di condanna al pagamento della somma di € 34.694,03 a titolo di differenze retributive e di € 7.178,28 a titolo di TFR, perché formulate solo in sede di gravame); 3.la Corte di merito, in particolare, riteneva che l'istruttoria svolta portasse a ritenere prevalenti nel rapporto di lavoro gli indizi rivelatori della subordinazione rispetto a quelli dell'autonomia, per l'inserimento strutturale nel ciclo produttivo della società, la percezione di compenso fisso mensile,la sottoposizione alle direttive dei responsabili della società, la disponibilità di ufficio all'interno della società, l'obbligo di rispetto dell'orario come i dipendenti, l'obbligo di comunicare le assenze e di coordinarsi per il piano ferie; riteneva non provato il dedotto licenziamento orale; riteneva dovuto, in seguito all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato, il pagamento del TFR da liquidarsi in separata sede, come richiesto in primo grado;4.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ing.

Ramaglia, con due motivi; resiste con controricorso la società, che propone ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d. lgs n. 276/2003, nonché dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (art. 360, n. 3, c.p.c.); 2.il motivo è inammissibile; 3.esso non centra le ragioni della sentenza impugnata, che ha dato atto che tra le parti sono stati sottoscritti contratti di collaborazione, anche a progetto, ed ha espressamente ricondotto la prestazione lavorativa resa nel periodo dedotto in ricorso nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (anziché autonomo come da formalizzazione tra le parti); non sono state riconosciute indennità risarcitorie perché, da un lato, la cessazione del rapporto non è stata qualificata in termini di licenziamento orale, in difetto di prova dello stesso, nei termini specificati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass.n. 3822/2019, espressamente richiamata nella sentenza impugnata; conf.

Cass. n. 13195/2019); d’altro lato, perché la domanda di condanna al pagamento dell’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 risulta del tutto nuova, e dunque inammissibile, atteso che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 15430/2018, n. 480/2019, n. 18246/2020, n. 23792/2021, n. 30730/2022); 4.con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) 5.il motivo è parimenti inammissibile; 6.come già rilevato con riferimento al precedente motivo, la Corte di merito, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ed in conformità con la giurisprudenza di legittimità, ha specificato che la domanda relativa al dedotto licenziamento orale, oltre che non concretamente sviluppata nell'unico motivo di doglianza, non era comunque accoglibile non avendo l'appellante fornito adeguata prova del fatto costitutivo della pretesa; 7.con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c., per avere, la sentenza impugnata, attribuitorilievo ad indizi non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato; 8.il motivo è inammissibile; 9.la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022, S.U. n. 379/1999); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14434/2015, n. 5436/2019, n. 9252/2010); 10.nel caso concreto, gli elementi di fatto considerati dalla Corte di merito (inserimento strutturale nel ciclo produttivo della società, percezione di compenso fisso mensile, sottoposizione a direttivedei responsabili della società, ufficio all'interno della società, rispetto dello stesso orario dei dipendenti, obbligo di comunicare le assenze e di coordinarsi per il piano ferie) sono indici di subordinazione accertati in fatto e del tutto congrui; 11.con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione e, dunque, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 12.il motivo è inammissibile; 13.con esso si critica la valutazione di un singolo elemento(una e-mail ) , nel complessivo accertamento probatorio, contestandone singolarmente la valenza, in modo decontestualizzatoe atomistico; 14.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restandoil sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere in fatto dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro in contestazione; 15.con il terzo motivo, parte ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 252 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.; 16.con il quarto, in subordine, deduce omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione (l’esistenza di una successione di contratti di lavoro autonomo) e decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (sotto il profilo della diversa durata dell’accertato rapporto di lavoro subordinato); 17.i motivi, da trattare congiuntamente perché intimamente connessi, non sono ammissibili; 18.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);19.la reciproca soccombenza nel presente giudizio determina la compensazione tra le parti delle relative spese, dandosi atto per entrambe della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo previsto per l’impugnazione, ove dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18219/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].TE P.T., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoEDGARDO [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2286/2019 pubblicata il30/04/2019, RGN 400/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Nola, con sentenza del 12/5/2015, a seguito di ricorso depositato il 24/10/2007 da [OSCURATO:PERSONA], respingeva le domande da questi proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dirette all’accertamento della natura subordinata (in luogo di attività di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale, a progetto) delle prestazioni lavorative rese in favore della convenuta nel periodo gennaio 2000 - luglio 2004, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, alla condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento dell'indennizzo di cui alla legge n. 108/1990, oltre che alla liquidazione del TFR da determinarsi in separato giudizio; 2.la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo suddetto e condannava la società al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR in via generica (dichiarando inammissibili le domande di condanna al pagamento della somma di € 34.694,03 a titolo di differenze retributive e di € 7.178,28 a titolo di TFR, perché formulate solo in sede di gravame); 3.la Corte di merito, in particolare, riteneva che l'istruttoria svolta portasse a ritenere prevalenti nel rapporto di lavoro gli indizi rivelatori della subordinazione rispetto a quelli dell'autonomia, per l'inserimento strutturale nel ciclo produttivo della società, la percezione di compenso fisso mensile,la sottoposizione alle direttive dei responsabili della società, la disponibilità di ufficio all'interno della società, l'obbligo di rispetto dell'orario come i dipendenti, l'obbligo di comunicare le assenze e di coordinarsi per il piano ferie; riteneva non provato il dedotto licenziamento orale; riteneva dovuto, in seguito all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato, il pagamento del TFR da liquidarsi in separata sede, come richiesto in primo grado;4.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ing. Ramaglia, con due motivi; resiste con controricorso la società, che propone ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d. lgs n. 276/2003, nonché dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (art. 360, n. 3, c.p.c.); 2.il motivo è inammissibile; 3.esso non centra le ragioni della sentenza impugnata, che ha dato atto che tra le parti sono stati sottoscritti contratti di collaborazione, anche a progetto, ed ha espressamente ricondotto la prestazione lavorativa resa nel periodo dedotto in ricorso nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (anziché autonomo come da formalizzazione tra le parti); non sono state riconosciute indennità risarcitorie perché, da un lato, la cessazione del rapporto non è stata qualificata in termini di licenziamento orale, in difetto di prova dello stesso, nei termini specificati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass.n. 3822/2019, espressamente richiamata nella sentenza impugnata; conf. Cass. n. 13195/2019); d’altro lato, perché la domanda di condanna al pagamento dell’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 risulta del tutto nuova, e dunque inammissibile, atteso che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 15430/2018, n. 480/2019, n. 18246/2020, n. 23792/2021, n. 30730/2022); 4.con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) 5.il motivo è parimenti inammissibile; 6.come già rilevato con riferimento al precedente motivo, la Corte di merito, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ed in conformità con la giurisprudenza di legittimità, ha specificato che la domanda relativa al dedotto licenziamento orale, oltre che non concretamente sviluppata nell'unico motivo di doglianza, non era comunque accoglibile non avendo l'appellante fornito adeguata prova del fatto costitutivo della pretesa; 7.con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c., per avere, la sentenza impugnata, attribuitorilievo ad indizi non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato; 8.il motivo è inammissibile; 9.la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022, S.U. n. 379/1999); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14434/2015, n. 5436/2019, n. 9252/2010); 10.nel caso concreto, gli elementi di fatto considerati dalla Corte di merito (inserimento strutturale nel ciclo produttivo della società, percezione di compenso fisso mensile, sottoposizione a direttivedei responsabili della società, ufficio all'interno della società, rispetto dello stesso orario dei dipendenti, obbligo di comunicare le assenze e di coordinarsi per il piano ferie) sono indici di subordinazione accertati in fatto e del tutto congrui; 11.con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione e, dunque, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 12.il motivo è inammissibile; 13.con esso si critica la valutazione di un singolo elemento(una e-mail ) , nel complessivo accertamento probatorio, contestandone singolarmente la valenza, in modo decontestualizzatoe atomistico; 14.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restandoil sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere in fatto dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro in contestazione; 15.con il terzo motivo, parte ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 252 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.; 16.con il quarto, in subordine, deduce omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione (l’esistenza di una successione di contratti di lavoro autonomo) e decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (sotto il profilo della diversa durata dell’accertato rapporto di lavoro subordinato); 17.i motivi, da trattare congiuntamente perché intimamente connessi, non sono ammissibili; 18.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);19.la reciproca soccombenza nel presente giudizio determina la compensazione tra le parti delle relative spese, dandosi atto per entrambe della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo previsto per l’impugnazione, ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 18268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris