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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 06804/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso22945-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 40 –intimato – per la correzione dell’errore materiale riscontrato nell’ordinanza n. 28675/2024 della CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 07/11/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA], parte controricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 28675/2024, invocava l’emenda di detto provvedimento decisorio, nella parte in cui in esso, a pag. 1, è stato indicato il nominativo della parte ricorrente “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”.

Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024la parte ricorrente risulta indicata come “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”.

Trattandosi di errore materiale, esso è suscettibile di correzione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c.

Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento di correzione di errore materiale.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’indicazionedella denominazione della parte ricorrente, contenuta nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024, depositata il 7.11.2024, sostituendo le parol e “Condominio di via Rondinella 40” con le parole “Condominio di via Rotondella 40”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso22945-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 40 –intimato – per la correzione dell’errore materiale riscontrato nell’ordinanza n. 28675/2024 della CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 07/11/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA], parte controricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 28675/2024, invocava l’emenda di detto provvedimento decisorio, nella parte in cui in esso, a pag. 1, è stato indicato il nominativo della parte ricorrente “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”. Il ricorso predetto veniva depositato ma non iscritto al ruolo, ed il Presidente della Sezione, con provvedimento del 19.11.2024, ne disponeva la trattazione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024la parte ricorrente risulta indicata come “Condominio di via Rondinella 40” in luogo della denominazione esatta “Condominio di via Rotondella 40”. Trattandosi di errore materiale, esso è suscettibile di correzione nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c. Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento di correzione di errore materiale. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’indicazionedella denominazione della parte ricorrente, contenuta nella prima pagina dell’ordinanza di questa Corte n. 28675/2024, depositata il 7.11.2024, sostituendo le parol e “Condominio di via Rondinella 40” con le parole “Condominio di via Rotondella 40”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 06804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris