CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 46708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il provvedimento in verifica ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione anche tra i reati giudicati dalle sentenze sub 6) e sub 7) la circostanza pacifica che il condannato aveva commesso i due reati omogenei di ricettazione a più di un anno di distanza l'uno dall'altro ed in assenza di elementi di collegamento. Le censure del ricorrente sono, invece, assolutamente generiche, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, se non la censura, erronea, di assenza di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.