CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049HDZF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato in relazione alla detenzione illecita di grammi 314,4 di cocaina con principio attivo medio del 66,1%. Il ricorrente formula [quattro) motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e in ordine alla affermata finalità di destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta all'interno dell'auto ove egli era o passeggero ignaro della detenzione altrui. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, vizio della motivazione, non essendo stata riconosciuta la connivenza non punibile e non essendo stato descritto il ruolo del ricorrente nella realizzazione della condotta di detenzione e occultamento della sostanza. Con il quarto motivo, deduce travisamento della prova, essendo l'auto di proprietà di altro soggetto. Lamenta, inoltre, violazione dell'art. 114 cod. pen. e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendo il minimo edittale essere ulteriormente ridotto in considerazione del contributo di minima importanza fornito dal ricorrente. Si premette che le suddette doglianze costituiscono motivi meramente reiterativi di questioni esaminate dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in quanto egli, al momento del controllo, si trovava nell'auto ove era occultata la sostanza detenendo una busta bianca contenente euro 5.000 che, alla vista degli operanti, tentava di occultare sotto le proprie gambe e di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza, non svolgendo alcuna lecita attività lavorativa. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all'interno dell'auto intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto a sua volta pregiudicato per reati legati agli stupefacenti e che era alla guida dell'automobile. Il giudice ha ritenuto che la presenza all'interno dell'auto dell'imputato non fosse meramente casuale ma che egli fosse ben consapevole di fornire un apporto al coimputato, posto che custodiva la busta contenente una cospicua somma di denaro, verosimilmente provento di pregressa attività di spaccio. Peraltro, il ricorrente non ha neppure fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua presenza all'interno dell'autovettura. Il giudice a quo ha, quindi, ritenuto che la condotta dell'imputato non possa essere qualificata in termini di connivenza non punibile, avendo egli fornito un consapevole apporto positivo alla detenzione della sostanza stupefacente e del denaro provento di pregressa attività di spaccio, con ruolo per niente affatto marginale, ma del tutto equivalente a quello del coimputato. Anche il trattamento sanzionatorio non può essere ridotto, trattandosi di pena determinata in misura corrispondente al minimo edittale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M13 t4Q , LI [OSCURATO:PERSONA] 2