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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 04679/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15869-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso i quali è elett.te dom.ta; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua pregressa qualità di curatore fallimentare; - intimata - per la revocazione della sentenza n. 9793/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 12/04/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . (avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .), quale assuntore del concordato fallimentare della società CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .,impugnò innanzi alla C.T.P. di Bari ed unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] della medesima società CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L ., il diniego di rimborso relativo all’anno 2012 opposto dall’Ufficio alla restituzione di I.V.A. a credito per € 6.876.503,00; che l’adita C.T.P., previa riunione ad altro giudizio intrapreso da CE .

DI . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., tornata in bonis all’esito della definizione della procedura concorsuale, giudizio già pendente ed avente per oggetto lo stesso atto, accolse l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] , mentre rigettò il ricorso proposto dalla CE .

DI . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; che la CE .

DI . [OSCURATO:PERSONA] propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della Puglia che, con sentenza n. 2684/01/19, depositata il 3.10.2019, accolse il gravame con la conseguente riforma della decisione impugnata, ritenendo legittimo il diniego dell’Ufficio, sia in forza di una ragione oggettiva, in quanto connesso al credito di euro 74.766.888,62 per il quale la società CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L . era stata ammessa al fallimento della società COMART S .

R .

L ., come parte del credito e quindi facente parte dell’attivo fallimentare trasferito all’assuntore, sia in forza di una ragione soggettiva, consistente nel difetto di legittimazione attiva del curatore ad emettere le note di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, secondo la C.T.R. tale nota di variazione non consisteva in una esecuzione del precedente accordo reso in sede di omologa del concordato con assuntore, ma aveva natura di credito sostanziale da parte di privato ed era sorto successivamente alla chiusura della procedura fallimentare; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte, con sentenza n. 9793 del 2023, avuto riguardo al primo e terzo motivo, con conseguente cassazione della decisione di appello limitatamente ai motivi accolti e rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione; che avverso detta sentenza la CEDITALY S .

R .

L . ( [OSCURATO:PERSONA] .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .) ha proposto ricorso per revocazione, affidato a cinque motivi; si sono costituite, con separati controricorsi, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e la [OSCURATO:PERSONA] ,mentre è rimasta intimata la CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] ; che, tanto la CEDITALY S .

R .

L .,quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato in linea generale che l’errore di fatto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività: ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., Sez.

L, 3.4.2009, n. 8180, Rv. 607980- 01).

In particolare, non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore di giudizio/di valutazione (così Cass., Sez.

U, 27.12.2017, n. 30994, Rv. 646963-01 e Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8984, Rv. 648127-02, che hanno sottolineato che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione); che, ancora, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicché, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., Sez. 1, 4.4.2019, n. 9527, Rv. 653687-01); che, tanto premesso, con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore revocatorio ex art. 395 co. 1, n. 4, c.p.c. di Cass. 9793/23 sull’accoglimento del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 14), avuto riguardo “alla ritenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], in bonis, per asserita rinuncia al rimborso del credito iva ed alla conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo e, comunque, dell’appello della stessa cedi puglia, in bonis” (cfr. ivi).

In particolare, parte ricorrente si duole del rilievo dato da questa Corte, onde negare l’esistenza di un interesse alla proposizione dell’originario ricorso in capo alla CE .

DI .

PUGLIA in bonis, alla rinunzia al rimborso del credito I.V.A. operata da essa contribuente nel 2013 mediante presentazione di dichiarazione integrativa, laddove, in realtà, tale rinunzia non solo non vi fu, ma neppure emerge dagli atti; che il motivo è inammissibile; che, non solo la circostanza della rinunzia della CE .

DI . al credito per cui è causa ha formato oggetto di discussione tra le parti (sì da non essere, per ciò stesso, questione suscettibile di revocazione), ma la ratio principale della decisione in esame va comunque individuata nell’esistenza di una rinunzia al rimborso da parte della CE .

DI .: d’altronde, che la CE .

DI .abbia rinunziato al rimborso del credito I.V.A. in questione è circostanza (pacifica) emergente dalla stessa p. 5, ult. cpv., del ricorso di primo grado della stessa CE .

DI . (“ lo stesso liquidatore…provvedeva, in data 29/09/2014, alla presentazione di una dichiarazione integrativa del Modello IVA 2013 (All. 8), rinunciando al rimborso dell’IVA precedentemente proposto…”) e, in specie, dalla richiesta di compensazione presentata dalla stessa il 29.9.2014 - e di cui pure la decisione impugnata dà conto - stante il rapporto di alternatività esistente tra le due opzioni (i.e., compensazione e rimborso.

Arg. da Cass., Sez. 5, 29.11.2019, n. 31236, Rv. 656286-01).

Per altro verso, a tutto volere, l’effetto di tale dichiarazione implica in ogni caso una valutazione di carattere giuridico (non suscettibile di revocazione) e non di fatto; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c di Cass. 9793/2023 sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 18), avuto riguardo “..alla pretesa illegittimità del diniego di rimborso opposto dalla Agenzia delle Entrate, dir, prov.le di bari, ed al diritto di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso” (cfr. ivi). e, in particolare, per avere questa Corte “(erroneamente) supposto un “tenore letterale” di detto decreto [e, cioè, il decreto di omologa del concordato, assunto dal Tribunale di Bari il 7.12.2020] (inferito, in maniera indiretta, dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che direttamente dal decreto, peraltro versato in atti da tutte le parti in causa) sostanzialmente difforme da come, invece, detto decreto risultava e risulta ex actis” (cfr. p. 29); che il motivo è inammissibile; che, premesso che la complessiva motivazione della decisione impugnata non è limitata alla valorizzazione del decreto in commento e poggia, piuttosto, su una serie di argomentazioni, tali da rendere non decisiva quella in esame, è, in ogni caso, la stessa parte ricorrente ad osservare come “la questione relativa alla continenza (o meno) di determinati assets nel patrimonio concordatario ceduto all’assuntore costituisce materia che trova titolo esclusivo, “diretto ed immediato”, nel decreto di omologa, sicché essa si traduce in una questione interpretativa – purché – si badi – basata sulla sua effettiva letteralità e non su una base testuale insussistente ed erroneamente supposta – del provvedimento di omologa, demandata (non già al tribunale fallimentare in sede di provvedimento ex art. 136, L. fall., ma) al giudice ordinario competente, in sede cognitiva piena, a fornire la interpretazione del provvedimento di omologa” (cfr. ricorso, p. 30); che, tuttavia, la prospettazione di una errata interpretazione, ad opera di questa Corte, (del contenuto) del decreto in questione non costituisce errore di fatto quanto, piuttosto, errore di giudizio (conseguente ad una - supposta - errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali), come tale, dunque, non suscettibile di assurgere a valido vizio revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez. 3, 29.3.2022, n. 10040, Rv. 664401-02); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore di fatto revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c, di Cass. 9793/2023 sempre sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sotto altro profilo” (cfr. ricorso, p. 42): in particolare, parte ricorrente lamenta la “erronea collocazione temporale della fattispecie concreta, in epoca ante - e non post - D.Lgs. 6/2003 ” (cfr. ivi, penultimo cpv.), con conseguente erronea applicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2002 (richiamata in sentenza), anziché alla Risoluzione 42/E del 4 ottobre 2004; che con il quarto motivo la difesa di parte ricorrente lamenta il “vizio revocatorio ex art. 395, co. 1, numero 5, c.p.c., per contrasto col giudicato amministrativo sull’accoglimento del 3° motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 43), con precipuo riferimento alla ritenuta applicazione, nel presente giudizio, della Circolare n. 26/2002 di cui si è detto, in contrasto con quanto affermato, inter partes, dal Consiglio di Stato, con sentenza del 17.3.2022 n. 1965, passata in cosa giudicata; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili; che, premesso che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380-bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 2, 30.5.2022, n. 17379, Rv. 664889-01), osserva anzitutto il Collegio come, in realtà, tale omessa considerazione nella specie non emerga dalla lettura della decisione impugnata, laddove alla p. 4, è chiarito che “tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.”: sicché appare - piuttosto - che vi sia stato un rigetto (sia pure implicito) della questione sollevata con la produzione della decisione in commento; che, tuttavia (e venendo al merito delle doglianze), tanto il terzo che il quarto motivo lamentano, nella sostanza, un errore di diritto, piuttosto che uno errore di fatto, con precipuo riferimento alla erronea applicazione, ad opera di questa Corte, di una circolare del 2002, piuttosto che di una risoluzione del 2004: sennonché, si è, in tal modo, ancora una volta al di fuori del perimetro di operatività del rimedio revocatorio (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8984, Rv. 648127-02); che con il quinto ed ultimo motivo, infine, parte ricorrente lamenta “sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; errore di fatto revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c., sotto ulteriore profilo” (cfr. ricorso, p. 44), per avere la Corte, “nel riconoscere la legittimazione – si badi – in capo al cedente ad operare la nota di variazione IVA…ritenuto, erroneamente, che la cedente fosse [OSCURATO:PERSONA] (“nel presente caso l’odierna ricorrente”)” (cfr. ricorso, p. 46); che il motivo è inammissibile; che dalla piana lettura della decisione impugnata emerge che “La questione posta con il [terzo] mezzo di gravame riguarda la questione – sin qui, in tali esatti termini, inedita – della legittimazione del curatore fallimentare, una volta intervenuta la chiusura della procedura di concordato fallimentare con assuntore, ad emettere la nota di variazione di cui si è detto al fine di consentire all’assuntore del concordato l'ottenimento del credito iva, oggetto di trasferimento al medesimo in forza dell’esito della procedura di concordato” (cfr. p. 6 della sentenza n. 9793 del 2023): chiaro essendo, dunque, che il cuore nevralgico delle questioni poste con il mezzo di gravame in esame ruotava attorno alla sussistenza - o meno - di legittimazione del curatore fallimentare a presentare la nota di variazione per cui è causa e che tale conclusione – come già esposto a proposito del secondo motivo della presente revocazione - poggia su molteplici rationes decidendi (cfr. pp. 5 - 15 della sentenza n. 9793 del 2023), una sola delle quali, però, interessata dal motivo in esame (con conseguente insussistenza di decisività dell’errore percettivo lamentato dalla CEDITALY ,tanto più alla luce del rigetto del secondo motivo di revocazione.

Arg. da Cass., Sez. 3, 14.2.2022, n. 4678, Rv. 664195-01), osserva in ogni caso il Collegio come, a tutto volere, dalla complessiva lettura della motivazione della decisione impugnata emerge chiaramente come l’“errore percettivo” denunziato con il presente motivo non sia tale e rappresenti, piuttosto, il frutto di un mero ed evidente lapsus calami , laddove tutte le argomentazioni che precedono e seguono l’affermazione contestata (“Tale identità, quindi, dovendo esser garantita, presuppone e impone la necessaria legittimazione del cedente (nel presente caso l’odierna ricorrente) a operare la nota di variazione in parola” – cfr. p. 12, penultimo cpv., della motivazione della decisione impugnata) ruotano attorno al riconoscimento della legittimazione del curatore fallimentare a presentare la nota di variazione in commento (cfr., da esempio, la p. 10, primo e secondo cpv., della motivazione della decisione impugnata:”Da tale constatazione va necessariamente desunto che la chiusura del fallimento ex art. 130 l. fall. re, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali, finalizzati anche all'acquisizione di eventuali crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni… certamente anche il regolare acquisto del credito iva da parte dell’assuntore era compreso e previsto dal decreto di chiusura della procedura”; la p. 12:“Con riguardo al caso di specie, poi, nonostante la cessione dei crediti - e anche del credito IVA - produca, sotto il profilo civilistico, l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, (cessionario) che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto tuttavia, sotto il profilo fiscale, il cedente resta naturalmente l'unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione”; la p. 15, penultimo cpv.:“Nel disconoscere quindi la legittimazione del curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. all’emissione della nota di variazione, così come nel ritenere non compreso nell’attivo fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., trasferito all’assuntore, [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR ha quindi commesso errore di diritto”); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della CEDITALY S .

R .

L . (già CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo; che vanno invece compensate le spese del presente giudizio nei rapporti tra CEDITALY S .

R .

L .(già CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .), in persona del legale rappresentante p.t., e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , avendo questa assunto una posizione processuale sostanzialmente adesiva rispetto al ricorso proposto dalla prima (cfr. anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che alcunché va, infine, disposto quanto alle spese del presente giudizio nei rapporti tra la CEDITALY S .

R .

L .(già CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .), in persona del legale rappresentante p.t.e la CE . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] , non essendosi questa costituita né avendo svolto attività difensiva alcuna; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna la CEDITALY S .

R .

L . (già CE .

DI .

PUGLIA S .

R .

L .), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t.delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 200,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15869-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso i quali è elett.te dom.ta; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua pregressa qualità di curatore fallimentare; - intimata - per la revocazione della sentenza n. 9793/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 12/04/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . (avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .), quale assuntore del concordato fallimentare della società CE . DI . PUGLIA S . R . L .,impugnò innanzi alla C.T.P. di Bari ed unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] della medesima società CE . DI . PUGLIA S . R . L ., il diniego di rimborso relativo all’anno 2012 opposto dall’Ufficio alla restituzione di I.V.A. a credito per € 6.876.503,00; che l’adita C.T.P., previa riunione ad altro giudizio intrapreso da CE . DI . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., tornata in bonis all’esito della definizione della procedura concorsuale, giudizio già pendente ed avente per oggetto lo stesso atto, accolse l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] , mentre rigettò il ricorso proposto dalla CE . DI . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; che la CE . DI . [OSCURATO:PERSONA] propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della Puglia che, con sentenza n. 2684/01/19, depositata il 3.10.2019, accolse il gravame con la conseguente riforma della decisione impugnata, ritenendo legittimo il diniego dell’Ufficio, sia in forza di una ragione oggettiva, in quanto connesso al credito di euro 74.766.888,62 per il quale la società CE . DI . PUGLIA S . R . L . era stata ammessa al fallimento della società COMART S . R . L ., come parte del credito e quindi facente parte dell’attivo fallimentare trasferito all’assuntore, sia in forza di una ragione soggettiva, consistente nel difetto di legittimazione attiva del curatore ad emettere le note di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, secondo la C.T.R. tale nota di variazione non consisteva in una esecuzione del precedente accordo reso in sede di omologa del concordato con assuntore, ma aveva natura di credito sostanziale da parte di privato ed era sorto successivamente alla chiusura della procedura fallimentare; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte, con sentenza n. 9793 del 2023, avuto riguardo al primo e terzo motivo, con conseguente cassazione della decisione di appello limitatamente ai motivi accolti e rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione; che avverso detta sentenza la CEDITALY S . R . L . ( [OSCURATO:PERSONA] . DI . PUGLIA S . R . L .) ha proposto ricorso per revocazione, affidato a cinque motivi; si sono costituite, con separati controricorsi, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e la [OSCURATO:PERSONA] ,mentre è rimasta intimata la CE . DI . PUGLIA S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ; che, tanto la CEDITALY S . R . L .,quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato in linea generale che l’errore di fatto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività: ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., Sez. L, 3.4.2009, n. 8180, Rv. 607980- 01). In particolare, non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore di giudizio/di valutazione (così Cass., Sez. U, 27.12.2017, n. 30994, Rv. 646963-01 e Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8984, Rv. 648127-02, che hanno sottolineato che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione); che, ancora, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicché, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., Sez. 1, 4.4.2019, n. 9527, Rv. 653687-01); che, tanto premesso, con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore revocatorio ex art. 395 co. 1, n. 4, c.p.c. di Cass. 9793/23 sull’accoglimento del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 14), avuto riguardo “alla ritenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], in bonis, per asserita rinuncia al rimborso del credito iva ed alla conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo e, comunque, dell’appello della stessa cedi puglia, in bonis” (cfr. ivi). In particolare, parte ricorrente si duole del rilievo dato da questa Corte, onde negare l’esistenza di un interesse alla proposizione dell’originario ricorso in capo alla CE . DI . PUGLIA in bonis, alla rinunzia al rimborso del credito I.V.A. operata da essa contribuente nel 2013 mediante presentazione di dichiarazione integrativa, laddove, in realtà, tale rinunzia non solo non vi fu, ma neppure emerge dagli atti; che il motivo è inammissibile; che, non solo la circostanza della rinunzia della CE . DI . al credito per cui è causa ha formato oggetto di discussione tra le parti (sì da non essere, per ciò stesso, questione suscettibile di revocazione), ma la ratio principale della decisione in esame va comunque individuata nell’esistenza di una rinunzia al rimborso da parte della CE . DI .: d’altronde, che la CE . DI .abbia rinunziato al rimborso del credito I.V.A. in questione è circostanza (pacifica) emergente dalla stessa p. 5, ult. cpv., del ricorso di primo grado della stessa CE . DI . (“ lo stesso liquidatore…provvedeva, in data 29/09/2014, alla presentazione di una dichiarazione integrativa del Modello IVA 2013 (All. 8), rinunciando al rimborso dell’IVA precedentemente proposto…”) e, in specie, dalla richiesta di compensazione presentata dalla stessa il 29.9.2014 - e di cui pure la decisione impugnata dà conto - stante il rapporto di alternatività esistente tra le due opzioni (i.e., compensazione e rimborso. Arg. da Cass., Sez. 5, 29.11.2019, n. 31236, Rv. 656286-01). Per altro verso, a tutto volere, l’effetto di tale dichiarazione implica in ogni caso una valutazione di carattere giuridico (non suscettibile di revocazione) e non di fatto; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c di Cass. 9793/2023 sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 18), avuto riguardo “..alla pretesa illegittimità del diniego di rimborso opposto dalla Agenzia delle Entrate, dir, prov.le di bari, ed al diritto di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso” (cfr. ivi). e, in particolare, per avere questa Corte “(erroneamente) supposto un “tenore letterale” di detto decreto [e, cioè, il decreto di omologa del concordato, assunto dal Tribunale di Bari il 7.12.2020] (inferito, in maniera indiretta, dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che direttamente dal decreto, peraltro versato in atti da tutte le parti in causa) sostanzialmente difforme da come, invece, detto decreto risultava e risulta ex actis” (cfr. p. 29); che il motivo è inammissibile; che, premesso che la complessiva motivazione della decisione impugnata non è limitata alla valorizzazione del decreto in commento e poggia, piuttosto, su una serie di argomentazioni, tali da rendere non decisiva quella in esame, è, in ogni caso, la stessa parte ricorrente ad osservare come “la questione relativa alla continenza (o meno) di determinati assets nel patrimonio concordatario ceduto all’assuntore costituisce materia che trova titolo esclusivo, “diretto ed immediato”, nel decreto di omologa, sicché essa si traduce in una questione interpretativa – purché – si badi – basata sulla sua effettiva letteralità e non su una base testuale insussistente ed erroneamente supposta – del provvedimento di omologa, demandata (non già al tribunale fallimentare in sede di provvedimento ex art. 136, L. fall., ma) al giudice ordinario competente, in sede cognitiva piena, a fornire la interpretazione del provvedimento di omologa” (cfr. ricorso, p. 30); che, tuttavia, la prospettazione di una errata interpretazione, ad opera di questa Corte, (del contenuto) del decreto in questione non costituisce errore di fatto quanto, piuttosto, errore di giudizio (conseguente ad una - supposta - errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali), come tale, dunque, non suscettibile di assurgere a valido vizio revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez. 3, 29.3.2022, n. 10040, Rv. 664401-02); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’“errore di fatto revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c, di Cass. 9793/2023 sempre sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sotto altro profilo” (cfr. ricorso, p. 42): in particolare, parte ricorrente lamenta la “erronea collocazione temporale della fattispecie concreta, in epoca ante - e non post - D.Lgs. 6/2003 ” (cfr. ivi, penultimo cpv.), con conseguente erronea applicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2002 (richiamata in sentenza), anziché alla Risoluzione 42/E del 4 ottobre 2004; che con il quarto motivo la difesa di parte ricorrente lamenta il “vizio revocatorio ex art. 395, co. 1, numero 5, c.p.c., per contrasto col giudicato amministrativo sull’accoglimento del 3° motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 43), con precipuo riferimento alla ritenuta applicazione, nel presente giudizio, della Circolare n. 26/2002 di cui si è detto, in contrasto con quanto affermato, inter partes, dal Consiglio di Stato, con sentenza del 17.3.2022 n. 1965, passata in cosa giudicata; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili; che, premesso che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380-bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 2, 30.5.2022, n. 17379, Rv. 664889-01), osserva anzitutto il Collegio come, in realtà, tale omessa considerazione nella specie non emerga dalla lettura della decisione impugnata, laddove alla p. 4, è chiarito che “tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.”: sicché appare - piuttosto - che vi sia stato un rigetto (sia pure implicito) della questione sollevata con la produzione della decisione in commento; che, tuttavia (e venendo al merito delle doglianze), tanto il terzo che il quarto motivo lamentano, nella sostanza, un errore di diritto, piuttosto che uno errore di fatto, con precipuo riferimento alla erronea applicazione, ad opera di questa Corte, di una circolare del 2002, piuttosto che di una risoluzione del 2004: sennonché, si è, in tal modo, ancora una volta al di fuori del perimetro di operatività del rimedio revocatorio (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8984, Rv. 648127-02); che con il quinto ed ultimo motivo, infine, parte ricorrente lamenta “sull’accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; errore di fatto revocatorio ex art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c., sotto ulteriore profilo” (cfr. ricorso, p. 44), per avere la Corte, “nel riconoscere la legittimazione – si badi – in capo al cedente ad operare la nota di variazione IVA…ritenuto, erroneamente, che la cedente fosse [OSCURATO:PERSONA] (“nel presente caso l’odierna ricorrente”)” (cfr. ricorso, p. 46); che il motivo è inammissibile; che dalla piana lettura della decisione impugnata emerge che “La questione posta con il [terzo] mezzo di gravame riguarda la questione – sin qui, in tali esatti termini, inedita – della legittimazione del curatore fallimentare, una volta intervenuta la chiusura della procedura di concordato fallimentare con assuntore, ad emettere la nota di variazione di cui si è detto al fine di consentire all’assuntore del concordato l'ottenimento del credito iva, oggetto di trasferimento al medesimo in forza dell’esito della procedura di concordato” (cfr. p. 6 della sentenza n. 9793 del 2023): chiaro essendo, dunque, che il cuore nevralgico delle questioni poste con il mezzo di gravame in esame ruotava attorno alla sussistenza - o meno - di legittimazione del curatore fallimentare a presentare la nota di variazione per cui è causa e che tale conclusione – come già esposto a proposito del secondo motivo della presente revocazione - poggia su molteplici rationes decidendi (cfr. pp. 5 - 15 della sentenza n. 9793 del 2023), una sola delle quali, però, interessata dal motivo in esame (con conseguente insussistenza di decisività dell’errore percettivo lamentato dalla CEDITALY ,tanto più alla luce del rigetto del secondo motivo di revocazione. Arg. da Cass., Sez. 3, 14.2.2022, n. 4678, Rv. 664195-01), osserva in ogni caso il Collegio come, a tutto volere, dalla complessiva lettura della motivazione della decisione impugnata emerge chiaramente come l’“errore percettivo” denunziato con il presente motivo non sia tale e rappresenti, piuttosto, il frutto di un mero ed evidente lapsus calami , laddove tutte le argomentazioni che precedono e seguono l’affermazione contestata (“Tale identità, quindi, dovendo esser garantita, presuppone e impone la necessaria legittimazione del cedente (nel presente caso l’odierna ricorrente) a operare la nota di variazione in parola” – cfr. p. 12, penultimo cpv., della motivazione della decisione impugnata) ruotano attorno al riconoscimento della legittimazione del curatore fallimentare a presentare la nota di variazione in commento (cfr., da esempio, la p. 10, primo e secondo cpv., della motivazione della decisione impugnata:”Da tale constatazione va necessariamente desunto che la chiusura del fallimento ex art. 130 l. fall. re, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali, finalizzati anche all'acquisizione di eventuali crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni… certamente anche il regolare acquisto del credito iva da parte dell’assuntore era compreso e previsto dal decreto di chiusura della procedura”; la p. 12:“Con riguardo al caso di specie, poi, nonostante la cessione dei crediti - e anche del credito IVA - produca, sotto il profilo civilistico, l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, (cessionario) che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto tuttavia, sotto il profilo fiscale, il cedente resta naturalmente l'unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione”; la p. 15, penultimo cpv.:“Nel disconoscere quindi la legittimazione del curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. all’emissione della nota di variazione, così come nel ritenere non compreso nell’attivo fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., trasferito all’assuntore, [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR ha quindi commesso errore di diritto”); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della CEDITALY S . R . L . (già CE . DI . PUGLIA S . R . L .), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo; che vanno invece compensate le spese del presente giudizio nei rapporti tra CEDITALY S . R . L .(già CE . DI . PUGLIA S . R . L .), in persona del legale rappresentante p.t., e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , avendo questa assunto una posizione processuale sostanzialmente adesiva rispetto al ricorso proposto dalla prima (cfr. anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che alcunché va, infine, disposto quanto alle spese del presente giudizio nei rapporti tra la CEDITALY S . R . L .(già CE . DI . PUGLIA S . R . L .), in persona del legale rappresentante p.t.e la CE . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , non essendosi questa costituita né avendo svolto attività difensiva alcuna; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la CEDITALY S . R . L . (già CE . DI . PUGLIA S . R . L .), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t.delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 200,00
Sentenza Cassazione n. 04679/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris