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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01319/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26051/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siena alla via Mameli, n. 2 –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1768/09/2014, depositata in data 21 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF –altro 2003/2004, atti di contestazione e sanzioni Rilevato che:

1. Alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito di verifica fiscale conclusasi con PVC del 7 luglio 2006, venivano notificati 6 diversi atti, relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, ai fini IRPEF, IVA e IRAP.

Segnatamente, la società riceveva notifica di due avvisi di accertamento (nn.

RCB030200353 e RCB070200377), per l’anno d’imposta 2004, rispettivamente inerenti, l’uno, a sopravvenienze attive, costi indeducibili, costi non inerenti e IVA indebitamente dedotta e, l’altro, a imposta sui redditi.

Riceveva, altresì, notifica di tre avvisi di irrogazione sanzioni per gli anni d’imposta 2003 e 2004, per utilizzo di lavoratori irregolari, ritenute non versate, irrogazione di sanzioni, e un atto di contestazione per l’anno 2003, per ritenute non versate e irrogazione di sanzioni.

Dalle verifiche era risultato che diversi lavoratori, formalmente alle dipendenze di società cooperative terze (in particolare, la C.N.S. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), con cui la contribuente aveva stipulato contratti d’appalto di servizi, erano sostanzialmente lavoratori legati alla società contribuente o da legami di carattere storico-familiare o da un rapporto di dipendenza diretta, seppur formalmente assunti dalle società terze e, dunque, trattavasi di contratti di somministrazione di lavoro.

Conseguentemente, si addebitavano alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svariate violazioni relative agli obblighi del sostituto d’imposta, all’indebita detrazione dell’IVA risultante dalle fatture emesse dalle cooperative appaltatrici, all’IRAP, alle disposizioni in materia previdenziale, assistenziale e di lavoro irregolare.

2. Avverso detti atti, la società contribuente proponeva sei distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 229/32/2012, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente.

T ale Commissione, con sentenza n. 1768/09/2014 , depositata in data 21 marzo 2014, accoglieva parzialmente il gravame dell’ufficio, compensando le spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente siè costituita con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2727 ss. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato le regole dell’onere della prova omettendo di accertare l’assolvimento della prova contraria cui era gravato il contribuente a fronte degli elementi presuntivi esposti dall’Agenzia.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha argomentato il suo decisumcon una motivazione parvente.

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato primariamente il secondo motivo.

Esso è infondato.

Invero, la C.t.r.motiva la propria decisione ricostruendo, dapprima , in maniera chiara ed esaustiva, il quadro normativo di riferimento in tema di cd.

“appalto genuino” nonché indicandoi criteri secondo i quali si deve procedere, in linea generale , a valutare la genuinità e qualificare la natura giuridicadi un contratto di appalto .

Invero, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi ungenuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è necessario verificareche all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro(Cass. 25/06/2020, n. 12551).

Sotto questo profilo, la C.t.r. elenca analiticamente gli elementi da cui deduce la genuinità del contratto che sono attinti non solo dalle prospettazioni della originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma anche dalle risultanze del PVC su cui si fondano le pretese dell'Agenzia ed argomenta come la natura di appalto genuino si rileva da una serie di indici rivelatori quali la qualifica di imprenditore del soggetto appaltatore, risultando cooperativa nazionale di servizi a responsabilità limitata, l'esercizio del potere direttivo del committente, il fatto che il committente si è avvalso dei macchinari di proprietà dell'appaltatore , la qualificazione dell'attività lavorativa rientrante nell’ oggetto sociale della società appaltatrice.

Sotto questo profilo, la motivazione si profila congrua e non viene scalfita dalla frase citata in ricorso e riportata in ultima pagina della sentenza secondo cui la complessità della materia avrebbe dovuto indurre l’ufficio tributario ad ulteriori approfondimenti istruttori atteso che, letta nel contesto complessivo della decisione impugnata, si profila meramente pleonastica ed assolutamente inidonea ad incidere sulla ratio decidendum.

3. Anche il primo motivo è infondato.

Con esso l’Agenzia si duole che la C.t.r. ha violato le regole dell’onere della prova omettendo di accertare l’assolvimento della prova contraria cui era gravato il contribuente a fronte degli elementi presuntivi esposti dall’Agenzia.

Invece, dalla lettura della sentenza non si evince affatto la violazione ovvero la falsa applicazione del regime dell’onere della prova e delle presunzioni risultanti dagli artt. 2697 e 2727 cod. civ. ma anzi emerge che il giudice di seconde cure, dopo aver esposto in maniera chiara ed esaustiva i criteri secondo i quali si deve procedere in linea generale a valutare la genuinità e qualificare la natura giuridica di un contratto di appalto, perviene alle proprie conclusioni evidenziando espressamente quali risultanze positive emergano dagli atti di causa per asserire l'esistenza degli appalti e quali possono o avrebbero dovuto essere gli elementi su cui si sarebberopotuto costituire delle valide presunzioni contrarie.

Così motivando, la C.t.r. si è attenuta al pacifico principio secondo cui il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze documentali che ritenga più attendibili ed idonei alla formazione dello stesso, essendo sufficiente al fine della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso , pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati , purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,sia pure per implicito, a quelli utilizzati .

In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base alprincipio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità(Cass. 30/1172016, n. 24434).

Anche in questo caso, la correttezza dell’iter logico-giuridico non viene scalfita dalla frase riportata in ultima pagina della sentenza e sopra evidenziata attesa la inidoneità ad incidere sulla ratio decidendum.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26051/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siena alla via Mameli, n. 2 –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1768/09/2014, depositata in data 21 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF –altro 2003/2004, atti di contestazione e sanzioni Rilevato che: 1. Alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito di verifica fiscale conclusasi con PVC del 7 luglio 2006, venivano notificati 6 diversi atti, relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Segnatamente, la società riceveva notifica di due avvisi di accertamento (nn. RCB030200353 e RCB070200377), per l’anno d’imposta 2004, rispettivamente inerenti, l’uno, a sopravvenienze attive, costi indeducibili, costi non inerenti e IVA indebitamente dedotta e, l’altro, a imposta sui redditi. Riceveva, altresì, notifica di tre avvisi di irrogazione sanzioni per gli anni d’imposta 2003 e 2004, per utilizzo di lavoratori irregolari, ritenute non versate, irrogazione di sanzioni, e un atto di contestazione per l’anno 2003, per ritenute non versate e irrogazione di sanzioni. Dalle verifiche era risultato che diversi lavoratori, formalmente alle dipendenze di società cooperative terze (in particolare, la C.N.S. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), con cui la contribuente aveva stipulato contratti d’appalto di servizi, erano sostanzialmente lavoratori legati alla società contribuente o da legami di carattere storico-familiare o da un rapporto di dipendenza diretta, seppur formalmente assunti dalle società terze e, dunque, trattavasi di contratti di somministrazione di lavoro. Conseguentemente, si addebitavano alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svariate violazioni relative agli obblighi del sostituto d’imposta, all’indebita detrazione dell’IVA risultante dalle fatture emesse dalle cooperative appaltatrici, all’IRAP, alle disposizioni in materia previdenziale, assistenziale e di lavoro irregolare. 2. Avverso detti atti, la società contribuente proponeva sei distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 229/32/2012, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente. T ale Commissione, con sentenza n. 1768/09/2014 , depositata in data 21 marzo 2014, accoglieva parzialmente il gravame dell’ufficio, compensando le spese di giudizio. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente siè costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2727 ss. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato le regole dell’onere della prova omettendo di accertare l’assolvimento della prova contraria cui era gravato il contribuente a fronte degli elementi presuntivi esposti dall’Agenzia. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha argomentato il suo decisumcon una motivazione parvente. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato primariamente il secondo motivo. Esso è infondato. Invero, la C.t.r.motiva la propria decisione ricostruendo, dapprima , in maniera chiara ed esaustiva, il quadro normativo di riferimento in tema di cd. “appalto genuino” nonché indicandoi criteri secondo i quali si deve procedere, in linea generale , a valutare la genuinità e qualificare la natura giuridicadi un contratto di appalto . Invero, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi ungenuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è necessario verificareche all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro(Cass. 25/06/2020, n. 12551). Sotto questo profilo, la C.t.r. elenca analiticamente gli elementi da cui deduce la genuinità del contratto che sono attinti non solo dalle prospettazioni della originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma anche dalle risultanze del PVC su cui si fondano le pretese dell'Agenzia ed argomenta come la natura di appalto genuino si rileva da una serie di indici rivelatori quali la qualifica di imprenditore del soggetto appaltatore, risultando cooperativa nazionale di servizi a responsabilità limitata, l'esercizio del potere direttivo del committente, il fatto che il committente si è avvalso dei macchinari di proprietà dell'appaltatore , la qualificazione dell'attività lavorativa rientrante nell’ oggetto sociale della società appaltatrice. Sotto questo profilo, la motivazione si profila congrua e non viene scalfita dalla frase citata in ricorso e riportata in ultima pagina della sentenza secondo cui la complessità della materia avrebbe dovuto indurre l’ufficio tributario ad ulteriori approfondimenti istruttori atteso che, letta nel contesto complessivo della decisione impugnata, si profila meramente pleonastica ed assolutamente inidonea ad incidere sulla ratio decidendum. 3. Anche il primo motivo è infondato. Con esso l’Agenzia si duole che la C.t.r. ha violato le regole dell’onere della prova omettendo di accertare l’assolvimento della prova contraria cui era gravato il contribuente a fronte degli elementi presuntivi esposti dall’Agenzia. Invece, dalla lettura della sentenza non si evince affatto la violazione ovvero la falsa applicazione del regime dell’onere della prova e delle presunzioni risultanti dagli artt. 2697 e 2727 cod. civ. ma anzi emerge che il giudice di seconde cure, dopo aver esposto in maniera chiara ed esaustiva i criteri secondo i quali si deve procedere in linea generale a valutare la genuinità e qualificare la natura giuridica di un contratto di appalto, perviene alle proprie conclusioni evidenziando espressamente quali risultanze positive emergano dagli atti di causa per asserire l'esistenza degli appalti e quali possono o avrebbero dovuto essere gli elementi su cui si sarebberopotuto costituire delle valide presunzioni contrarie. Così motivando, la C.t.r. si è attenuta al pacifico principio secondo cui il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze documentali che ritenga più attendibili ed idonei alla formazione dello stesso, essendo sufficiente al fine della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso , pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati , purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,sia pure per implicito, a quelli utilizzati . In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base alprincipio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità(Cass. 30/1172016, n. 24434). Anche in questo caso, la correttezza dell’iter logico-giuridico non viene scalfita dalla frase riportata in ultima pagina della sentenza e sopra evidenziata attesa la inidoneità ad incidere sulla ratio decidendum. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite
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