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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 41942/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché tali circostanze sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. è nuova poiché non risulta proposta con l'atto di appello; Rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché tali circostanze sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. è nuova poiché non risulta proposta con l'atto di appello; Rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris