CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 37371/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo che deduce la illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen., basata su una valutazione inammissibile valutazione in fatto della condotta del ricorrente; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023