CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22108/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/08, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso l a sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 454 /20 2 3 , pubblicata in data30 ma rzo 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio2026 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello : Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal F alliment o di [OSCURATO:SOCIETA]. - con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 501.523,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo di prestazioni rese dalla opposta, allorquando era in bonis – sostenendo che la pretesa creditoria era infondata perché basata sulle sole fatture emesse dalla opposta, e che i crediti prospettati dovevano ritenersi prescritti ai sensi dell’art. 2951c.c. ; l a Curatela fallimentare oppose che le prestazioni rese non erano inquadrabili nell’ambito del contratto di trasporto, ma riferibili ad un complesso di attività rientranti nell’attività di smaltimento di rifiuti. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse parzialmente l’opposizione, condannando la società opponente a pagare la minor somma di euro 221.338,20, oltre interessi legali, ritenendo provata l’esecuzione delle prestazioni solo per alcune delle fatture azionate. 2. La Corte d’appello di Salerno, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante a pagare la somma di euro 109.652,16, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture nn. 115 e 120 del 2003. In sintesi, condivisa la qualificazione del contratto adottata dal primo giudice –quale appalto di servizi di trasporto – ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all’art. 2951 c.c. e conseguentemente dichiarato la prescrizione dei crediti derivanti dalle fatture aventi ad oggetto prestazioni di trasporto risalenti ad oltre un anno prima del deposito del ricorso monitorio; ha, invece, considerato dovuti gli importi portati dalle fatture n. 115/2003 per euro 76.472,16 e n. 120/2003 per euro 33.180, entrambe aventi ad oggetto interventi di disinfestazione e derattizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1322, 1323, 1362 cod. civ., anche con riguardo all’art. 2951 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››. 2. Il secondo motivo censura per ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››: i l giudice d’appello, omettendo di valutare il contenuto di singoli ordini ed offerte, dal cui esame avrebbero dovuto desumere la prevalenza dell’elemento causale dell’appalto, avrebbero erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione exart. 2951 c.c. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] lamentaviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza impugnata per evidente errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova): la corte territoriale avrebbe travisato il contenuto oggettivo delle prove, ed in particolare, dei documenti acquisiti al giudizio, non idonei a dimostrare l’esistenza del credito e l’esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture. 4. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. La Corte d’appello h a ritenuto che con il “messaggio fax apparentemente proveniente da IBI e non contestato” la controparte, su cui incombeva il relativo obbligo, avesse dimostrato l’esecuzione delle prestazioni riportate nelle due fatture azionate (la n. 115 e la n. 120 del 2003); così argomentando sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c., essendo stato il documento specificamente contestato, nonché nella violazione degli artt. 116, 2727 e 2729 c.c., dato che quel messaggio non poteva concretare una prova documentale, né poteva dare luogo ad un riconoscimento del debito, bensìintegrava mero elemento indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per poter risalire dal “fatto noto” al “fatto ignorato”. 5. In controricorso e nella memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’evidenziare di avere proposto, in via principale, autonomo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza in questa sede impugnata, iscritto a ruolo al n. 22401/2023 r.g., propon endo vi i medesimi motivi formulati nel presente giudizio con il ricorso incidentale, chiede la riunione dei ricorsi. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un unico processo. Pertanto, il presente ricorso va rimessoa nuovo ruolo, al fine di essere trattato congiuntamente con l’altro ricorso, pendente tra le medesime parti, iscritto al n. r.g. 22401/202