CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14/09/2020 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di truffa aggravata per il conseguimento di contributi agricoli da parte dell'AGEA (contestati ai capi A, B, C, D, F, G, H, I), perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di falso contestati ai capi B1 e Gl, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di falso contestati ai capi Cl, D1, H1 e n, per avere falsamente attestato, nella domanda unica di pagamento delle campagne 2012 e 2013, di avere la disponibilità dei terreni per una superficie aziendale pari a 141,35 ettari; ha di conseguenza rideterminato la pena e revocato la confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati di falso. Richiamando estratti della motivazione, ne contesta la logicità, sostenendo che non sia possibile desumere il dolo solo dalla consapevolezza della apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalle controparti sull'unico contratto di durata firmato dall'interessata grazie alla mediazione di un soggetto che deteneva i fondi; proprio perché il Sofia era un mediatore, non aveva il potere di sottoscrivere il contratto di affitto di fondo rustico, e la presenza sul posto del solo intermediario rendeva coerente la latenza dei legittimi proprietari. Del resto, se si riconosce che l'imputata aveva la effettiva materiale disponibilità dei terreni, deve riconoscersi che l'essere sottostata alle richieste del mediatore non fosse una scelta avventata. Lamenta che l'imputata sia stata punita per una condotta al più colposa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito e della ricostruzione dei fatti, e perché è generico, nella parte in cui omette un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, ed in particolare con la motivazione con cui è stata desunta la sussistenza del dolo dal disconoscimento da parte dei comproprietari delle firme apposte nei contratti e del decesso anteriore alla stipula di alcuni di essi. Dalla ricostruzione dei fatti accertata dai giudici del merito è emerso che, in seguito ad una nota proveniente da uno studio legale che assisteva i proprietari di un esteso fondo agricolo sito in Francavilla di Sicilia, che segnalava l'esistenza di falsi contratti di affitto del terreno che venivano utilizzati per il conseguimento di illeciti finanziamenti europei, veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA], fin dal 2006, aveva presentato all'AGEA domande uniche di pagamento volte ad ottenere il contributo comunitario relativo a titoli ordinari e abbinati a terreni che avrebbero dovuto costituire la "superficie aziendale" sulla quale si svolgeva l'attività agricola e dei quali la Valastro attestava di essere conduttore; a tal fine produceva contratto di affitto recante firme dei proprietari, rivelatesi false; invero, i proprietari del terreno escludevano di aver mai sottoscritto un contratto di affitto di terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], che dichiaravano di non aver mai neanche conosciuto, e disconoscevano la firma sui contratti; peraltro, due delle proprietarie, le cui firme risultano apposte nel contratto di affitto del 2007, erano ciacamoileS-decedute anni prima (una nel 2005 e l'altra nel 1994). Ciò posto, la consapevole falsità dei contratti di affitto esibiti dall'imputata è stata affermata sulla base di tali incontrovertibili elementi di fatto, fondanti un'inferenza immune da fratture logiche, oggetto di mera assertiva contestazione da parte della ricorrente, che non si è in alcun modo confrontata argomentativamente con gli stessi, e con la circostanza di essere l'unica beneficiaria delle condotte, essendosi avvalsa dei falsi contratti al fine di precostituirsi un titolo legittimante il possesso dei terreni indicati nelle domande volte ad ottenere i contributi comunitari; del resto, anche la versione difensiva, secondo cui i contratti erano stati portati già firmati da [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta sfornita di fondamento probatorio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sa beone ;1 . C.:3V32: 0.11LA CL Corte Supr