CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 giugno 1980
Cassazione n. 23583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1980 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1962 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per gli indagati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Macchia e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Navazio, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Potenza rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e confermava il provvedimento del 29 giugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, nel decidere su una pluralità di richieste cautelari, aveva disatteso la domanda di applicazione di misure cautelari avanzata dal rappresentante della pubblica accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nonché di altri due indagati, di cui è stato omesso il richiamo, e che nel presente procedimento sono stati erroneamente confusi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondono di altri addebiti, e la cui posizione è stata perciò espunta - in relazione al reato ai predetti contestato con imputazione provvisoria del capo 37), ai sensi degli artt. 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011. Riteneva il Tribunale dell'appello cautelare come dovesse essere condivisa la decisione del primo giudice che, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque prevenuti con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti - per avere, con attività collusive, turbato la procedura competitiva di pubblico incanto per l'assegnazione di un lotto agricolo, indetta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare della [OSCURATO:PERSONA] delle terre agricole, così condizionando la scelta del contraente e garantendo l'aggiudicazione in favore di tal [OSCURATO:PERSONA] - aveva escluso la ricorrenza dei gravi indizi in relazione all'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e si era dichiarato incompetenre per territorio, tenuto conto che il reato, non potendosi più considerare connesso ad altri delitti più gravi commessi a Melfi, era stato consumato a Roma. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere il Tribunale dell'appello ingiustificatamente escluso l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza della contestata circostanza aggravante speciale (per avere gli indagati commesso il fatto al fine di agevolare il clan mafioso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e , in particolare, per consentire a tale sodalizio di riaffermare il proprio prestigio criminale e la propria capacità di governale i rapporti economici sul territorio, nonché di consentire allo stesso sodalizio il controllo di ulteriori attività economiche), benché dalle carte del procedimento fossero desumibili elementi di prova idonei a mettere in collegamento quella specifica iniziativa di turbata libertà degli incanti, connessa al perseguimento anche di interessi personali, con l'operatività dell'associazione di stampo mafioso, facente capo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un'ottica solidaristica attiva soprattutto nel curare comuni interessi fondiari e nel contrastare le attività economiche di altri concorrenti imprenditori agricoli della zona. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di Potenza omesso di illustrare le possibili esigenze cautelari, la cui esistenza dovrebbe essere presunta per legge laddove dovesse essere ristabilita la sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza sia inammissibile. 2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati dell materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iurís, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza dell'assenza degli elementi indiziari cui collegare la sussistenza della circostanza aggravante speciale dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso in argomento: avendo il Tribunale dell'appello convincentemente spiegato come, in un contesto indiziario che aveva permesso di accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva turbato, unitamente agli altri suddetti indagati, la procedura pubblica per l'assegnazione di un lotto agricolo (così assegnato ad una prestanome con l'intesa che lo stesso fondo sarebbe stato poi a lui affidato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico), i dati di conoscenza avessero - allo stato - consentito di appurare che si era trattata di una iniziativa del tutto personale del prevenuto, interessatoad utilizzare i relativi guadagni per l'acquisto della casa familiare, senza alcun coinvolgimentii'di affiliati alla organizzazione di stampo mafioso di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto gravemente indiziato di essere partecipe, e senza alcun collegamento con interessi economici di altri sodali facenti parte di quel gruppo criminale. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come gli odierni indagati dovessero considerarsi, a livello indiziario, concorrenti nella commissione del reato 'semplice' di cui all'art. 353 cod. pen.; ma come tale evenienza, risultando quel delitto commesso a Roma e non connesso ad altri più gravi reati consumati nel distretto di Potenza, imponesse, allo stato, la declaratoria di incompetenza per territorio. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata- proposta- un significati ) alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.3. La riconosciuta manifesta infondatezza dei primi due motivi assorbe l'esame del terzo motivo, r