CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 42092/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il ensore Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 12/6/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale costui era stato condannato per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., per avere manomesso il misuratore elettronico, facendo risultare consumi inferiori del 20% rispetto a quelli effettivamente realizzati, fatto occorso in Palermo il 14/9/2010. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla esatta qualificazione giuridica del fatto. Rappresenta che, in primo grado, Il P.M. ha ampliato ulteriormente la contestazione, addebitando all'imputato di avere agito su bene esposto per consuetudine alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.). Come già evidenziato in sede d'appello, la contestazione in dibattimento di un nuovo reato connesso o di una nuova aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, può avvenire solo se risultante da nuovi elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 4, n. 1431/2002). La mancata osservanza di tale regola comporta, fra le conseguenze, la nullità della contestazione nella sola parte che riguarda la nuova contestazione ex art.522, comma 2, cod. proc. pen. Un'altra conseguenza rilevante della nuova contestazione attiene alla lesione del diritto di difesa. Infatti, anche volendo accogliere la tesi della Corte, se l'imputato fosse stato reso edotto ab origine di tutte le circostanze dell'imputazione avrebbe potuto valutare di aderire a riti alternativi o al patteggiamento o al giudizio abbreviato, i quali devono essere richiesti entro termini perentori. Per altro verso la contestazione a sorpresa non permette la predisposizione di una difesa anticipata. In ordine a questo tema la giurisprudenza della Suprema Corte, non lascia margine ad interpretazioni alternative, stabilendo che «In tema di reati o circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento (art. 517 c.p.p.), perché si possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione. La lettera della norma non appare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difésa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi quali il patteggiannento o il giudizio abbreviato una volta conosciuta "ah origine" l'intera estensione dell'imputazione. Ne consegue che la contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M, è illegittima e comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa» (così Sez. VI, sentenza n. 6251 del 29 maggio 2000). La nuova contestazione operata dal P.M. si basava esclusivamente su fatti già conosciuti e mai contestati: il misuratore si è sempre trovato nella parte esterna dell'abitazione, eppure in sede di citazione a giudizio non si menzionava l'aggravante che poi verrà contestata a ridosso della conclusione. Alla luce di quanto dedotto, dovendosi dichiarare nulla la nuova contestazione, si sarebbe dovuta emettere sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla consumazione di esso. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020) il P.G. e la difesa dell'imputato. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 5. L'orientamento citato nel ricorso deve intendersi superato da altro maggioritario orientamento in base al quale la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate all'esito dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione penale (cfr. Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Rv. 212757 - 01:"In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari", Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Rv. 264903 - 01:"In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari", precedenti conformi N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 12638 del 2001 Rv. 218343 - 01, N. 19709 del 2001 Rv. 219171 - 01, N. 10558 del 2003 Rv. 223628 - 01, N. 31705 del 2003 Rv. 228400 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 21085 del 2004 Rv. 229807 - 01, N. 24537 del 2004 Rv. 229028 - 01, N. 36842 del 2004 Rv. 229729 - 01, N. 49017 del 2004 Rv. 231271 - 01, N. 10524 del 2006 Rv. 233802 - 01, N. 32797 del 2006 Rv. 235071 - 01, N. 3192 del 2009 Rv. 242672 - 01, N. 24050 del 2009 Rv. 243802 - 01, N. 44501 del 2009 Rv. 245006 - 01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284 - 01, N. 16989 del 2014 Rv. 259857 - 01). In proposito si è condivisibilmente osservato che "la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (Sez. 2, sent. n. 3192 del 08/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672)" (così in motivazione Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Rv. 264903 - 01 . Deve pertanto ritenersi legittima la contestazione dell'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., con l'ulteriore conseguenza che il reato di furto pluriaggravato non risulta estinto per intervenuta prescrizione, essendo il termine massimo, ai sensi dell'art. 157 e 161 cod. pen., pari ad anni 12 e mesi 6. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così dec