CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti del 21/03/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, art. 81 e 99 cod.pen., aggravato dall'aver conseguito il patrocinio a spese dello Stato e con recidiva reiterata, ed era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 320,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di aver dichiarato contrariamente al vero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Tribunale di Patti (procedimento n. 3071 r.g.n.r.) che, per l'anno di imposta 2015, il nucleo familiare era composto solo dallo stesso dichiarante, mentre ne facevano parte anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che il reddito ad esso relativo era pari ad euro 3000,00, mentre il reddito personale del dichiarante era stato pari ad euro 26.934. Nonché di aver omesso di comunicare nel termine previsto le variazioni rilevanti per l'anno 2016, nel quale aveva percepito il reddito di euro 33.196, 25, come accertato dalla Guardia di Finanza. 2. La Corte di appello, riaffermando l'orientamento di legittimità secondo il quale la designazione quale difensore d'ufficio di un legale presente in aula (eventualmente non iscritto nell'Elenco del Consiglio dell'ordine forense) non determina causa di nullità del giudizio, ha disatteso il motivo di impugnazione relativo alla eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 97,178 e 179 cod.proc.pen., in ragione della nomina, all'udienza del 3 febbraio 2021, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d'ufficio, a seguito della rinunzia al mandato del precedente difensore di fiducia, per violazione dell'art. 97, commi 2 e 3, cod.proc.pen. e dell'art. 29 disp. att. cod.proc.pen., ed alla nomina, quale difensore d'ufficio, alla successiva udienza del 14 dicembre 2021 a seguito dell'assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza rispettare le forme indicate dall'art. 97 cod. proc. pen. Inoltre, ha ritenuto correttamente non applicato l'art. 131 bis cod.pen., per l'assenza della particolare tenuità del fatto, e adeguato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, benevolmente riconosciute nonostante i numerosi precedenti da cui l'imputato era gravato. 3. Avverso tale sentenzal ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. Con l'unico motivo, il ricorrente ribadisce l'eccezione di dell'art. 178 cod.proc.pen., comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., già dedotta in appello. Il ricorrente espone che la previsione dell'art. 97, comma 2, cod.proc.pen., là dove dispone che il difensore d'ufficio, nominato ai sensi del comma 1, è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, impone regole precise a tutela del diritto dell'imputato a non subire l'assegnazione arbitraria del difensore d'ufficio, e la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, mediante il richiamo al principio (riferito alla ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, cod.proc.pen.), secondo cui la nomina di un difensore d'ufficio eventualmente non iscritto all'elenco nazionale di cui all'art. 29 cit. non determina nullità, non risponde alla eccezione sollevata. Infatti, la nullità era stata riferita alla reiterata nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., del difensore d'ufficio], senza che lo stesso venisse individuato nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale già menzionato. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. È opportuno premettere, come emerge dalla lettura dei verbali d'udienza relativi al giudizio di primo grado, a cui la Corte di cassazione può accedere in ragione del tipo di vizio fatto valere, che il Tribunale di Patti, all'udienza del 3 febbraio 2021, a fronte della rinuncia del difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) nominò difensore d'ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod.proc.pen. Lo stesso difensore fu presente alla successiva udienza del 29 giugno 2021. Alla nuova udienza del 14 dicembre 2021, assente la menzionata avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale nominò difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tali evidenze dimostrano l'infondatezza del motivo di ricorso, giacché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fu nominata dal Tribunale in modo del tutto rituale, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod.proc.pen., che richiama proprio le modalità indicate dal successivo comma 2, e cioè l'individuazione nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 29 disp. att. cod.proc.pen. All'udienza del 14 dicembre 2021, essendosi verificate le circostanze previste dal comma 4, dell'art. 97 cit., posto che il difensore d'ufficio risultava assente, il Tribunale ha nominato il difensore d'ufficio immediatamente reperibile in aula.3. L'operato del Tribunale, relativo alla individuazione e nomina dell'avv.to d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], a seguito della rinuncia al mandato dell'originario difensore di fiducia avv. S. Spedale, risulta conforme alla previsione contenuta nell'art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in coerenza con il principio di immutabilità e di effettività della difesa, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale disciplina ha attuato una sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, a partire dalla stabilità dell'incarico. La difesa d'ufficio si caratterizza, come quella fiduciaria, per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina del difensore fiduciario ed esprime il diritto dell'imputato ad avere Io stesso difensore in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia della continuità ed effettività della difesa (SS.UU., 19 dicembre 1994, n. 22, Nicoletti; Sez. 1, 26 settembre 2019, n. 39570, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, 16 aprile 2018, n. 16958, Esposito, Rv. 272603; Sez. 1, 27 marzo 2009, n. 13616, Zarui, Rv. 243744; Sez. 4, 5 aprile 2005, n. 12638, Ennejmy). Confermato il rispetto del principio di imimutabilità del difensore d'ufficio, il Tribunale, a seguito dell'assenza del medesimo difensore, all'udienza del 14 dicembre 2021, ha garantito la difesa dell'imputato e ha proceduto alla sostituzione del difensore assente con un difensore immediatamente reperito ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen. 4. Tale disposizione è volta ad evitare la stasi del procedimento nei casi in cui sia prescritta come necessaria la presenza del difensore, ma questi non sia comparso, ed assicura il diritto dell'imputato all'effettività della difesa tecnica (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021) Rv. 281498 — 01. 5. In definitiva, essendo stata correttamente attuata la disciplina processuale in materia di nomina del difensore d'ufficio, la lesione del diritto di difesa, solo astrattamente‘!s c,evocata dal ricorrente' / non si è realizzata. 6. Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. p.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p