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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28067/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 giugno 2025, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili per il delitto di furto aggravato.

Avverso la suddetta sentenza, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con un unico motivo - che in data 8.10.2025 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione degli stessi imputati, come si evince dal verbale redatto dall'Ufficio della Sezione di PG Carabinieri presso il Tribunale di Vicenza.

Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato.

Il reato di cui agli artt. 624, 625, nn.2 e 4 cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente formalizzate.

Trova qui applicazione il principio secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per sopravvenuta estinzione del reato, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa convenzione tra le parti.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 giugno 2025, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili per il delitto di furto aggravato. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con un unico motivo - che in data 8.10.2025 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione degli stessi imputati, come si evince dal verbale redatto dall'Ufficio della Sezione di PG Carabinieri presso il Tribunale di Vicenza. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato. Il reato di cui agli artt. 624, 625, nn.2 e 4 cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente formalizzate. Trova qui applicazione il principio secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per sopravvenuta estinzione del reato, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa convenzione tra le parti. P.Q.M. P.Q.M
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