CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 11091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con nnodiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola, avanti al quale pende il giudizio dibattimentale radicato contro il medesimo per reati tributari, aveva rigettato la richiesta da quest'ultimo avanzata, volta ad ottenere un accertamento tecnico per la verifica dei dati fiscali contenuti nei 24 registratori di cassa in sequestro. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge - si evoca l'art. 430 cod. proc. pen. - e mancanza ed illogicità della motivazione. Si allega, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non potrebbe mai essere esperito incidente di esecuzione e vi era inoltre omessa pronuncia sulla dedotta violazione del diritto di difesa per non essere stato effettuato l'accertamento, nonché sulla contraddittorietà del provvedimento rispetto al parere favorevole reso dal pubblico ministero. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come ha esattamente ritenuto l'ordinanza impugnata, l'istante non ha sollevato contestazioni sulla legittimità della protrazione del sequestro preventivo in atto, ma soltanto sul negato accertamento tecnico richiesto sui beni sequestrati, sicché trattasi di questione non deducibile con l'appello cautelare ex art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen. Laddove si voglia riguardare l'istanza come connessa alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, vale il principio - richiamato nell'ordinanza - giusta il quale detti provvedimenti non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, certamente ammissibile per consolidata giurisprudenza (Sez. 1, ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103). Laddove - come sembra fare il ricorrente, evocando la violazione dell'art.430 cod. proc. pen. - si lamenti invece la lesione del diritto di difesa per non essere stato ammesso l'accertamento istruttorio richiesto nell'ambito del processo in corso, trattandosi di ordinanza emessa nel dibattimento, a norma dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. la stessa è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere