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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 46557/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto in data 31 gennaio 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Noia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 100.820,80 euro depositata sul conto corrente intestato al concessionari, per le quote-parti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri giocatori, sottoposti a indagini per il reato di riciclaggio, in quanto, "dopo aver introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi gioco 'VLT', rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un 'ticket' da portare all'incasso, del valore pari o di poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l'identificazione della provenienza illecita del denaro versato".

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge sotto diversi profili: mancanza del fumus del delitto di riciclaggio per omessa identificazione del reato presupposto; carenza del fumus della condotta di sostituzione, trasferimento od ostacolo, propria del reato di riciclaggio; genericità del provvedimento genetico e di quello impugnato in relazione alla posizione di ogni indagato; difetto della domanda cautelare in ordine alla richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

In particolare, non vi è alcun elemento indicativo della provenienza illecita delle somme utilizzate dall'indagato per la giocata e della condotta di sostituzione e trasferimento del denaro; è anche illogica l'ipotesi secondo cui l'indagato, a costo di ripulire la somma giocata, sarebbe stato disposto a perdere una parte di quanto giocato.

Il ricorrente è estraneo a qualsivoglia contesto criminale ed è titolare di due cooperative con redditi ben compatibili con le scommesse fatte.

L'ordinanza, inoltre, è priva di motivazione sul requisito del periculum.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi proposti.

2. In ordine al motivo sul fumus del reato contestato, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame, nella valutazione di tale aspetto, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

Il Tribunale si è attenuto a detto principio, evidenziando che tutte le scommesse erano state effettuate dal 4 al 10 gennaio 2022 presso la sala gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con le stesse modalità, chiaramente indicative di una forma di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a denaro di provenienza illecita (inserimento nell'apparecchio di una somma contante pari o superiore a 5.000 euro; giocata di importo inferiore prelievo di una somma pari alla differenza tra quello inserito e quello oggetto della giocata).

Le scommesse sono state effettuate da parte di soggetti con redditi nulli o esigui, con precedenti penali gravi, anche per reati in materia di gioco e scommesse.

Inoltre, l'entità delle somme introdotte negli apparecchi, il numero e il valore dei ticket portati all'incasso sono risultati sproporzionati rispetto all'attività della suddetta società nell'anno precedente.

Pur valorizzando gli elementi indiziari acquisiti, in un'analisi della vicenda in esame necessariamente unitaria, l'ordinanza ha esaminato specificamente la posizione dei singoli indagati, compresa quella del ricorrente (pag. 10), per il quale ha rimarcato la sproporzione fra le somme giocate e i redditi, unitamente ai precedenti di polizia per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sulla base dei quali ha individuato la tipologia dei reati presupposto ("fiscali riconducibili a terzi, allo stato non identificati").

In ordine alla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto vi sono nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrastanti: secondo un primo indirizzo (cfr., ad es., cfr., ad es., Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277509; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444), l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, mentre altre pronunce affermano che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e ( fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (in questo senso v., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 222433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).

Ritiene il Collegio che la indicazione sopra richiamata, pure generica, sia sufficiente in una fase embrionale delle indagini ai fini della individuazione del delitto presupposto, a prescindere dall'adesione all'uno o all'altro dei due orientamenti.

Quanto al periculum, la motivazione non è mancante, avendo il Tribunale rimarcato la finalità impeditiva del sequestro, stante l'imminente pagamento delle vincite da parte del concessionario con bonifici sui conti intestati ai giocatori (pag. 11).

Il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v.

Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie.

4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto in data 31 gennaio 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Noia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 100.820,80 euro depositata sul conto corrente intestato al concessionari, per le quote-parti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri giocatori, sottoposti a indagini per il reato di riciclaggio, in quanto, "dopo aver introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi gioco 'VLT', rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un 'ticket' da portare all'incasso, del valore pari o di poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l'identificazione della provenienza illecita del denaro versato". 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge sotto diversi profili: mancanza del fumus del delitto di riciclaggio per omessa identificazione del reato presupposto; carenza del fumus della condotta di sostituzione, trasferimento od ostacolo, propria del reato di riciclaggio; genericità del provvedimento genetico e di quello impugnato in relazione alla posizione di ogni indagato; difetto della domanda cautelare in ordine alla richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In particolare, non vi è alcun elemento indicativo della provenienza illecita delle somme utilizzate dall'indagato per la giocata e della condotta di sostituzione e trasferimento del denaro; è anche illogica l'ipotesi secondo cui l'indagato, a costo di ripulire la somma giocata, sarebbe stato disposto a perdere una parte di quanto giocato. Il ricorrente è estraneo a qualsivoglia contesto criminale ed è titolare di due cooperative con redditi ben compatibili con le scommesse fatte. L'ordinanza, inoltre, è priva di motivazione sul requisito del periculum. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi proposti. 2. In ordine al motivo sul fumus del reato contestato, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame, nella valutazione di tale aspetto, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Il Tribunale si è attenuto a detto principio, evidenziando che tutte le scommesse erano state effettuate dal 4 al 10 gennaio 2022 presso la sala gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con le stesse modalità, chiaramente indicative di una forma di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a denaro di provenienza illecita (inserimento nell'apparecchio di una somma contante pari o superiore a 5.000 euro; giocata di importo inferiore prelievo di una somma pari alla differenza tra quello inserito e quello oggetto della giocata). Le scommesse sono state effettuate da parte di soggetti con redditi nulli o esigui, con precedenti penali gravi, anche per reati in materia di gioco e scommesse. Inoltre, l'entità delle somme introdotte negli apparecchi, il numero e il valore dei ticket portati all'incasso sono risultati sproporzionati rispetto all'attività della suddetta società nell'anno precedente. Pur valorizzando gli elementi indiziari acquisiti, in un'analisi della vicenda in esame necessariamente unitaria, l'ordinanza ha esaminato specificamente la posizione dei singoli indagati, compresa quella del ricorrente (pag. 10), per il quale ha rimarcato la sproporzione fra le somme giocate e i redditi, unitamente ai precedenti di polizia per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sulla base dei quali ha individuato la tipologia dei reati presupposto ("fiscali riconducibili a terzi, allo stato non identificati"). In ordine alla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto vi sono nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrastanti: secondo un primo indirizzo (cfr., ad es., cfr., ad es., Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277509; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444), l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, mentre altre pronunce affermano che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e ( fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (in questo senso v., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 222433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Ritiene il Collegio che la indicazione sopra richiamata, pure generica, sia sufficiente in una fase embrionale delle indagini ai fini della individuazione del delitto presupposto, a prescindere dall'adesione all'uno o all'altro dei due orientamenti. Quanto al periculum, la motivazione non è mancante, avendo il Tribunale rimarcato la finalità impeditiva del sequestro, stante l'imminente pagamento delle vincite da parte del concessionario con bonifici sui conti intestati ai giocatori (pag. 11). Il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricor
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