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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 44932/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha rifiutato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziaria rumena, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Radauti.

Con ordinanza del 6 settembre 2021 la Corte di appello correggeva l'errore materiale del dispositivo, nel senso di disporre che la pena fosse eseguita in Italia conformemente al diritto interno.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 22

I. n. 69 del 2005.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminazione per i fatti oggetto del mandato di arresto europeo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente fatto pervenire in cancelleria il 3 novembre 2021 atto di rinuncia all'impugnazione, dallo stesso personalmente sottoscritto, e la cui firma è stata autenticata dal suo difensore.

2. Versandosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni di condanna previste dall'art. 616 cod. proc. pen. e, non essendo stata giustificata la rinuncia, anche la condanna al versamento di una somma, che si stima equa determinare come in dispositivo, alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso il &1/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PresidOte Ersili • . nese [OSCURATO:PERSONA]' /c olo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha rifiutato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziaria rumena, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Radauti. Con ordinanza del 6 settembre 2021 la Corte di appello correggeva l'errore materiale del dispositivo, nel senso di disporre che la pena fosse eseguita in Italia conformemente al diritto interno. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 22 I. n. 69 del 2005. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminazione per i fatti oggetto del mandato di arresto europeo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente fatto pervenire in cancelleria il 3 novembre 2021 atto di rinuncia all'impugnazione, dallo stesso personalmente sottoscritto, e la cui firma è stata autenticata dal suo difensore. 2. Versandosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni di condanna previste dall'art. 616 cod. proc. pen. e, non essendo stata giustificata la rinuncia, anche la condanna al versamento di una somma, che si stima equa determinare come in dispositivo, alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il &1/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PresidOte Ersili • . nese [OSCURATO:PERSONA]' /c olo [OSCURATO:PERSONA]