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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12589/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33895/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Considerato che il primo motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando mancanza, contraddittorietà e l'illogicità della motivazione — è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto oppone, al lineare ragionamento della Corte di appello, una propria scoordinata impostazione censoria, peraltro denunziando indistintamente tutti i vizi della motivazione in contrasto con quanto sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto); Peraltro, quando aggredisce il riconoscimento del coefficiente soggettivo, il ricorso investe un tema precluso in quanto non affrontato nell'atto di appello; Considerato che, il secondo motivo di ricorso — che contesta l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e aspecifico; quanto al primo aspetto, il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo e la pena è stata aumentata solo per effetto della recidiva; quanto al secondo aspetto, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione circa la reiezione delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorso non affronta se non con enunciati del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33895/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Considerato che il primo motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando mancanza, contraddittorietà e l'illogicità della motivazione — è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto oppone, al lineare ragionamento della Corte di appello, una propria scoordinata impostazione censoria, peraltro denunziando indistintamente tutti i vizi della motivazione in contrasto con quanto sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto); Peraltro, quando aggredisce il riconoscimento del coefficiente soggettivo, il ricorso investe un tema precluso in quanto non affrontato nell'atto di appello; Considerato che, il secondo motivo di ricorso — che contesta l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e aspecifico; quanto al primo aspetto, il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo e la pena è stata aumentata solo per effetto della recidiva; quanto al secondo aspetto, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione circa la reiezione delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorso non affronta se non con enunciati del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris