CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, con un motivo unico, ha dedotto l'estinzione dei reati a lui ascritti per avvenuto decorso dei termini prescrizionali prima della sentenza di appello; rilevato che: i reati sono stati commessi in data 11 novembre 2015; per essi è previsto un termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo (sicché - come dedotto dal ricorrente - avrebbero dovuto prescriversi il 11 maggio 2023); a tale tempo vanno tuttavia aggiunti 901 giorni di sospensione per legittimo impedimento dell'imputato; rilevato, dunque, che il reato si sarebbe prescritto a fine ottobre 2025, e cioè in data successiva, non antecedente, alla sentenza della Corte d'appello, che è del 21 marzo 2025; rilevato che, però, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U-n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato che, quindi, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P P.Q.M