CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 08008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], natoMartina Franca, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lasentenza del 27/11/20 25 del Tribunale di Brindisi che ha applicato al ricorrente , ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui alla rubrica, con le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione. 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, dal momento che la sentenza impugnata si limita a riportare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità. A norma del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di detta ipotesi ricorre nel caso in esame e tanto a prescindere dalla presenza di una congrua motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato (v. pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/02/2026