CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 34565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
002 (CUI06WAJLR)assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 10/2/2026 della Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 10 febbraio 2026, la Corte di appello di Brescia,in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parzialeriforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19 giugno2025 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova haconfermato l’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MohammedAkram in relazione ai reati di concorso in quattro rapine aggravate (capi 1, 3, 5 e6 della rubrica delle imputazioni) e lesioni personali volontarie aggravate (capi 2e 4) tutti consumati in data 11 settembre 2024, procedendo alla solarideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo con motivo unico: Violazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. osservando che la Corte territoriale avrebbe omesso ogniriferimento ai criteri di determinazione della pena e non avrebbe fatto alcunrichiamo alle disposizioni di legge citate.3. Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesadel ricorrente, la Corte territoriale non solo ha correttamente accolto la richestasanzionatoria concordata dalle parti (e ciò di per sé sarebbe sufficiente), ma haanche ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio (v. pag. 14 dellasentenza impugnata).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI