CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32199/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, a differenza di quel che — peraltro in termini del tutto generici — si deduce nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello,,oitre a evidenziare come la pena sia stata determinata in misura aderente al minimo edittale, ha adeguatamente spiegato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto indicando la rilevante protrazione temporale della evasione e la sussistenza di precedenti penali anche specifici ravvicinati; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente