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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26290/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 31 dicembre 2025, haconfermato l’ordinanza impugnata con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cuiall’art. 415 bis cod. pen. e ha accolto il gravame annullando l’impugnatoprovvedimento in relazione all’applicazione della misura con riferimento al reatodi cui all’art. 337 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 coma 3, 291comma 1 quater, 292, comma 3 bis cod. proc. pen.Il ricorrente ribadisce l’eccezione in punto alla omessa motivazione circa lanon necessità dell’interrogatorio preventivo; nonostante, infatti, la regola sia laanticipazione dell’interrogatorio con eccezione di alcune categorie di reati, né ilGiudice, né il Tribunale hanno preso posizione sul punto non affrontando laragione per la quale fosse possibile fare rientrare il caso concreto nelle eccezionidi cui all’art. 291, comma 1 quater cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 415 bis cod. pen.Il provvedimento impugnato del tutto erroneamente ritiene sussistenti igravi indizi di colpevolezza del reato in oggetto poiché, stante la condizione dicontenzione all’interno di una cella dell’indagato non è configurabile in capo almedesimo una condotta che abbia le caratteristiche di quella sanzionata dallanorma in esame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato1.1 Circa l’omessa motivazione con riguardo alla sussistenza dei presuppostigiustificativi dell’eccezione alla regola del preventivo interrogatorio ex art. 291comma 1 quater cod. proc. pen., si osserva quanto segue.Il provvedimento impugnato, a tal proposito, richiama la motivazione resadal Giudice per le indagini preliminari in punto alle esigenze cautelari, che, inrelazione al pericolo di reiterazione del reato, indica i continui atteggiamenti diviolenza e sopraffazione posti in essere dai soggetti sottoposti a misuracautelare, con ciò rendendo assolutamente evidente la ragione per cui non avevaritenuto di fare precedere l’adozione della misura dall’interrogatorio.Il Tribunale, del tutto condivisibilmente, trae dall’intera struttura dellamotivazione dell’impugnato provvedimento la indicazione della ragione per laquale, nel caso concreto, si è ritenuto di operare in senso opposto rispetto allaregola codificata dall’art. 291 quater cod. proc. pen.Del resto, fermo l’obbligo di motivazione, non vi è un correlativo obbligo didare una precisa collocazione topografica alla stessa o di menzionareesplicitamente l’art. 291, comma 1-quater, che ben può essere ricavata dalcorpus del provvedimento.In altri termini, la norma processuale prevede che non sussiste obbligo diinterrogatorio preventivo quando ricorrano alcune esigenze cautelari o alcuneesigenze cautelari particolarmente qualificate.

Se il g.i.p., nell'emetterel'ordinanza e indicare le esigenze le argomenta in termini corrispondenti al tipoprevisto dalla norma processuale come eccezioni all'obbligo di interrogatoriopreventivo, la motivazione deve ritenersi sussistente.Alla luce della formulazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,infatti, la «regola» è costituita dall’obbligo di espletare l’interrogatorio anticipato,mentre l’«eccezione» è rappresentata dall’interrogatorio posticipato: ciò non puòche indurre a sostenere che esiste un onere di motivazione in ordine allecondizioni che consentono di derogare alla regola di carattere generale.Il Tribunale del Riesame, dunque, non ha effettuato un interventointegrativo della motivazione, asseritamente carente, del provvedimentogenetico sul punto, operazione peraltro ritenuta non ritenuta ammissibile daquesta Corte che ha affermato che il tribunale del riesame non può esercitare ilpotere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01).Invero, il provvedimento impugnato ha individuato nel provvedimentoreclamato l’argomentazione asseritamente omessa e l’ha fatta propria,integrandola con le proprie considerazioni, con un’operazione del tutto legittima.L’art. 291, comma 1 quater, cod. proc. pen. stabilisce che «fermo il dispostodell’art. 289, comma 2, secondo periodo [cod. proc. pen.], prima di disporre lamisura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indaginipreliminari con le modalità indicate dagli art. 64 e 65, salvo che sussista talunadelle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) e b) oppure l’esigenzacautelare di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) in relazione a uno dei delitti indicatiall’art. 407 comma 2 lett. a), o all’art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale».È dunque evidente che il Giudice, prima, e il Tribunale, poi, hanno ritenutosussistente un’eccezione a tale regola, in particolare per la sussistenzadell’esigenza cautelare in relazione a gravi delitti commessi con uso di armi a conaltri mezzi di violenza personale stante il riferimento ai continui atteggiamenti diviolenza e sopraffazione tenuti dall’indagato.1.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.L’art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) così descrive lacondotta sanzionata «Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipaad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzionedegli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessida tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Aifini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte diresistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e alcontesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio,impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari allagestione dell'ordine e della sicurezza».Alla luce di tale tipizzazione normativa della condotta (per una recentericostruzione, v.

Sez. 1, n. 15058 del 24/03/2026, n.m.), il Tribunale haesattamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria del reato del quale si tratta.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come dagli elementi indiziari forniti asostegno della richiesta di misura, emergesse che l’indagato aveva posto inessere schiamazzi, battendo forte scontro i cancelli e le inferriate; non avesseottemperato agli ordini impartiti dal personale della Polizia penitenziaria che,anzi, veniva ripetutamente minacciato e ingiuriato; avesse lanciato oggetti emateriale incendiato, cercando di appiccare un incendio, distruggendo arredi esuppellettili.Tale condotta aveva comportato la chiusura delle porte blindate delle altrecelle e bloccato la distribuzione della terapia farmacologica agli altri detenuti.Le critiche mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono del tuttoinfondate e, in ogni caso, ciò cui tendono è una inammissibile rilettura da partedi questa Corte degli elementi di fatto già valutati maniera non manifestamenteincongrua ed illogica dai giudici della cautela.Circa, poi, il ventilato profilo di illegittimità costituzionale della norma inragione della scelta del governo di adire alla decretazione di urgenza perl’inserimento della nuova fattispecie di reato, si osserva che lo stesso apparemanifestamente infondato.La Corte costituzionale, quando chiamata a vagliare i profili di legittimitàcostituzionale della decretazione di urgenza, ha affermato che il sindacato sullalegittimità costituzionale dell’adozione di un decreto-legge da parte del Governoè limitato all’ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinarietà delcaso di necessità e urgenza di provvedere (Corte cost., sent. n. 133 del 2016;per una recente ricostruzione, Corte cost., sent. n. 146 del 2024).L’urgente necessità di provvedere può riguardare una pluralità di normeaccomuniate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall’intento difronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedonointerventi oggettivamente eterogenei afferenti a materie diverse, ma indirizzateall’unico scopo di approntare rimedi urgenti (Corte cost., sent. n. 22/2012).Date queste premesse ermeneutiche, la lettura della premessa del Governoall’emanazione del decreto n. 48/2025, che fa esplicito riferimento alla ritenutanecessità e urgenza « di prevedere misure volte a potenziare le attività diprevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché almiglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale perl'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata », «di adottare misure in materia di sicurezza urbana e dicontrolli di polizia;» nonché «di introdurre misure in materia di tutela delpersonale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del [OSCURATO:PERSONA] deiVigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;»«di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura» e di «introdurremisure in materia di ordinamento penitenziario» non consente di affermare chesiano rilevabili profili evidenti di contrasto con la norma costituzionale invocata,alla luce della necessità di realizzare una serie coordinata di interventi in materiadi sicurezza pubblica.2.

Per tutte le sopra esposte ragioni in ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 31 dicembre 2025, haconfermato l’ordinanza impugnata con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cuiall’art. 415 bis cod. pen. e ha accolto il gravame annullando l’impugnatoprovvedimento in relazione all’applicazione della misura con riferimento al reatodi cui all’art. 337 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 coma 3, 291comma 1 quater, 292, comma 3 bis cod. proc. pen.Il ricorrente ribadisce l’eccezione in punto alla omessa motivazione circa lanon necessità dell’interrogatorio preventivo; nonostante, infatti, la regola sia laanticipazione dell’interrogatorio con eccezione di alcune categorie di reati, né ilGiudice, né il Tribunale hanno preso posizione sul punto non affrontando laragione per la quale fosse possibile fare rientrare il caso concreto nelle eccezionidi cui all’art. 291, comma 1 quater cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 415 bis cod. pen.Il provvedimento impugnato del tutto erroneamente ritiene sussistenti igravi indizi di colpevolezza del reato in oggetto poiché, stante la condizione dicontenzione all’interno di una cella dell’indagato non è configurabile in capo almedesimo una condotta che abbia le caratteristiche di quella sanzionata dallanorma in esame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato1.1 Circa l’omessa motivazione con riguardo alla sussistenza dei presuppostigiustificativi dell’eccezione alla regola del preventivo interrogatorio ex art. 291comma 1 quater cod. proc. pen., si osserva quanto segue.Il provvedimento impugnato, a tal proposito, richiama la motivazione resadal Giudice per le indagini preliminari in punto alle esigenze cautelari, che, inrelazione al pericolo di reiterazione del reato, indica i continui atteggiamenti diviolenza e sopraffazione posti in essere dai soggetti sottoposti a misuracautelare, con ciò rendendo assolutamente evidente la ragione per cui non avevaritenuto di fare precedere l’adozione della misura dall’interrogatorio.Il Tribunale, del tutto condivisibilmente, trae dall’intera struttura dellamotivazione dell’impugnato provvedimento la indicazione della ragione per laquale, nel caso concreto, si è ritenuto di operare in senso opposto rispetto allaregola codificata dall’art. 291 quater cod. proc. pen.Del resto, fermo l’obbligo di motivazione, non vi è un correlativo obbligo didare una precisa collocazione topografica alla stessa o di menzionareesplicitamente l’art. 291, comma 1-quater, che ben può essere ricavata dalcorpus del provvedimento.In altri termini, la norma processuale prevede che non sussiste obbligo diinterrogatorio preventivo quando ricorrano alcune esigenze cautelari o alcuneesigenze cautelari particolarmente qualificate. Se il g.i.p., nell'emetterel'ordinanza e indicare le esigenze le argomenta in termini corrispondenti al tipoprevisto dalla norma processuale come eccezioni all'obbligo di interrogatoriopreventivo, la motivazione deve ritenersi sussistente.Alla luce della formulazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,infatti, la «regola» è costituita dall’obbligo di espletare l’interrogatorio anticipato,mentre l’«eccezione» è rappresentata dall’interrogatorio posticipato: ciò non puòche indurre a sostenere che esiste un onere di motivazione in ordine allecondizioni che consentono di derogare alla regola di carattere generale.Il Tribunale del Riesame, dunque, non ha effettuato un interventointegrativo della motivazione, asseritamente carente, del provvedimentogenetico sul punto, operazione peraltro ritenuta non ritenuta ammissibile daquesta Corte che ha affermato che il tribunale del riesame non può esercitare ilpotere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01).Invero, il provvedimento impugnato ha individuato nel provvedimentoreclamato l’argomentazione asseritamente omessa e l’ha fatta propria,integrandola con le proprie considerazioni, con un’operazione del tutto legittima.L’art. 291, comma 1 quater, cod. proc. pen. stabilisce che «fermo il dispostodell’art. 289, comma 2, secondo periodo [cod. proc. pen.], prima di disporre lamisura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indaginipreliminari con le modalità indicate dagli art. 64 e 65, salvo che sussista talunadelle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) e b) oppure l’esigenzacautelare di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) in relazione a uno dei delitti indicatiall’art. 407 comma 2 lett. a), o all’art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale».È dunque evidente che il Giudice, prima, e il Tribunale, poi, hanno ritenutosussistente un’eccezione a tale regola, in particolare per la sussistenzadell’esigenza cautelare in relazione a gravi delitti commessi con uso di armi a conaltri mezzi di violenza personale stante il riferimento ai continui atteggiamenti diviolenza e sopraffazione tenuti dall’indagato.1.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.L’art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) così descrive lacondotta sanzionata «Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipaad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzionedegli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessida tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Aifini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte diresistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e alcontesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio,impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari allagestione dell'ordine e della sicurezza».Alla luce di tale tipizzazione normativa della condotta (per una recentericostruzione, v. Sez. 1, n. 15058 del 24/03/2026, n.m.), il Tribunale haesattamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria del reato del quale si tratta.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come dagli elementi indiziari forniti asostegno della richiesta di misura, emergesse che l’indagato aveva posto inessere schiamazzi, battendo forte scontro i cancelli e le inferriate; non avesseottemperato agli ordini impartiti dal personale della Polizia penitenziaria che,anzi, veniva ripetutamente minacciato e ingiuriato; avesse lanciato oggetti emateriale incendiato, cercando di appiccare un incendio, distruggendo arredi esuppellettili.Tale condotta aveva comportato la chiusura delle porte blindate delle altrecelle e bloccato la distribuzione della terapia farmacologica agli altri detenuti.Le critiche mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono del tuttoinfondate e, in ogni caso, ciò cui tendono è una inammissibile rilettura da partedi questa Corte degli elementi di fatto già valutati maniera non manifestamenteincongrua ed illogica dai giudici della cautela.Circa, poi, il ventilato profilo di illegittimità costituzionale della norma inragione della scelta del governo di adire alla decretazione di urgenza perl’inserimento della nuova fattispecie di reato, si osserva che lo stesso apparemanifestamente infondato.La Corte costituzionale, quando chiamata a vagliare i profili di legittimitàcostituzionale della decretazione di urgenza, ha affermato che il sindacato sullalegittimità costituzionale dell’adozione di un decreto-legge da parte del Governoè limitato all’ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinarietà delcaso di necessità e urgenza di provvedere (Corte cost., sent. n. 133 del 2016;per una recente ricostruzione, Corte cost., sent. n. 146 del 2024).L’urgente necessità di provvedere può riguardare una pluralità di normeaccomuniate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall’intento difronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedonointerventi oggettivamente eterogenei afferenti a materie diverse, ma indirizzateall’unico scopo di approntare rimedi urgenti (Corte cost., sent. n. 22/2012).Date queste premesse ermeneutiche, la lettura della premessa del Governoall’emanazione del decreto n. 48/2025, che fa esplicito riferimento alla ritenutanecessità e urgenza « di prevedere misure volte a potenziare le attività diprevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché almiglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale perl'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata », «di adottare misure in materia di sicurezza urbana e dicontrolli di polizia;» nonché «di introdurre misure in materia di tutela delpersonale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del [OSCURATO:PERSONA] deiVigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;»«di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura» e di «introdurremisure in materia di ordinamento penitenziario» non consente di affermare chesiano rilevabili profili evidenti di contrasto con la norma costituzionale invocata,alla luce della necessità di realizzare una serie coordinata di interventi in materiadi sicurezza pubblica.2. Per tutte le sopra esposte ragioni in ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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