CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, e COSTRUZIONI E GESTIONIS.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;– intimate –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3086/2024 de-positata il 06/05/2024.Numero registro generale 27367/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 17457/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]-TI E [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “INVITA-LIA”) ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.3086/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, la quale, in parziale acco-glimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e nel contraddittorio con l'altra ap-pellata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA, ha “eliminato”(così nel dispositivo) la condanna della stessa COSTRUZIONI E GE-[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-SORT) SPA l'importo di € 562.782,90.2. La controversia aveva ad oggetto un contratto di appalto per larealizzazione di opere di difesa della costa mediante barriere ed altreopere di consolidamento.Detto contratto vedeva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora COSTRU-ZIONI E [OSCURATO:PERSONA]) quale appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA] quale “sog-getto attuatore” dei lavori, mentre – stando alla ricostruzione offertain ricorso ‒ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA rivestiva ilruolo di beneficiaria delle opere ed assuntrice dei relativi oneri, purnon essendo parte del contratto stesso.In primo grado il giudizio era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA]), deducendo graviinadempimenti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a propria volta, si era costitui-ta deducendo, per contro, gravi inadempimenti della stessa COSTRU-Sez. S1 - R.G. 27367/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 27367/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 17457/2026Data pubblicazione 02/06/2026ZIONI E [OSCURATO:PERSONA] ed aveva ottenuto l'autorizzazione alla chia-mata in causa di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA.Il giudizio di prime cure si era concluso con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8624/2019, la quale aveva dichiarato il contratto di appal-to risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condan-nando la medesima sia alla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delrisarcimento del danno, liquidato in € 300.000,00, sia alla restituzionein favore di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA delle som-me corrisposte in relazione ai primi due SAL dei lavori, pari ad €562.782,90.3. Per quello che rileva nella presente sede, la Corte capitolina hariformato la sentenza del Giudice di prime cure proprio in relazione atale duplice condanna, ritenendo contraddittoria la decisione del Tri-bunale, in quanto, una volta affermato che l'opera parzialmente ese-guita apportava comunque un'utilità alla controparte contrattuale IN-VITALIA, ed aver quindi riconosciuto a quest'ultima il risarcimento deidanni, commisurato alle spese da affrontare per ottenere la conformi-tà di quelle opere alle pattuizioni contrattuali, non trovava giustifica-zione la condanna della COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] anche allarestituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPAdi quanto già percepito per i due SAL non collaudati.La Corte territoriale ha quindi ritenuto necessario eliminare “lacondanna dell'appellante alla restituzione della somma di euro562.782,90 in favore di [OSCURATO:PERSONA], perché quel pagamento ‒ decurtato dei300.000 euro accordati ad [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio – non è privodi titolo essendo volto a compensare le opere comunque realizzatedall'appaltatrice e che, sebbene non collaudabili, per ammissione del-lo stesso Tribunale hanno comunque un'utilità economicamente ap-prezzata in quei termini”.Sez. S1 - R.G. 27367/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 27367/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 17457/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte d'appello, infine, ha osservato – ed è il profilo di rilievonella presente sede ‒ che “Solo nei rapporti interni tra [OSCURATO:PERSONA] eSRFF assumerà rilievo che la prima si sia vista riconoscere il ristoro di300.000 euro, somma della quale [OSCURATO:PERSONA] potrà pretendere lo storno inproprio favore, questo per via dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ap-palto e quindi della carenza di legittimazione di tale soggetto a porredomande collegabili all'inadempimento di quel contratto”.4. COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA sono rimaste intimate.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.La ricorrente censura in particolare l'affermazione conclusiva con-tenuta nella sentenza impugnata e riferita ai rapporti tra la stessaINVITALIA e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA, argomen-tando che nessuna domanda in ordine alla distribuzione tra le dueparti degli importi a titolo risarcitorio e restitutorio era mai stata for-mulata durante tutto il corso del giudizio.Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe “del tutto ina-spettatamente, concluso introducendo un nuovo capo di sentenza nelquale, pronunciandosi su una questione mai dedotta dalle parti, maioggetto di domanda e/o eccezion e in giudizio (né proposte in primogrado né devolute in appello con appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA])e, quindi, mai oggetto di contraddittorio, ha statuito che la decisionedi non riconoscere la restituzione delle somme in favore di [OSCURATO:PERSONA] per iSez. S1 - R.G. 27367/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 27367/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 17457/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026SAL non collaudati sarebbe idonea ad incidere “nei rapporti interni traInvitalia e [OSCURATO:PERSONA]” addirittura spingendosi a statuire che del ristoro diEuro 300.000,00 riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] potrà pretendere lostorno in proprio favore” e ciò – secondo i giudici di secondo grado –“… per via dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'appalto e quindi della ca-renza di legittimazione di tale soggetto a porre domande collegabiliall'inadempimento di quel contratto””.2. Il ricorso è inammissibile.Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, infatti, la Corteterritoriale non ha assunto alcuna statuizione in ordine alla distribu-zione, tra la ricorrente medesima e l'intimata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA, degli importi riconosciuti a titolo di risarcimen-Invero, la Corte territoriale non solo non ha assunto su tale ultimopunto alcuna concreta statuizione, ma neppure ha svolto alcun accer-tamento effettivo sul regime che deve regolare il rapporto tra le dueparti.L'affermazione oggetto delle censure della ricorrente risulta evi-dentemente estranea all'oggetto della decisione e non costituisceneppure ratio della medesima, traducendosi in un mero obiter dictumche non incide né sul contenuto della decisione medesima né sul suoeffettivo impianto motivazionale.Da ciò deriva l'inammissibilità del motivo, non sussistendo un con-creto interesse dalla ricorrente ad impugnare una mera porzione dimotivazione priva di concreta valenza decisionale.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-Sez. S1 - R.G. 27367/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 27367/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 17457/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 27367/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 6