CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 10130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Brescia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 56 e 624-bis, 337 e 582 cod. pen., per particolare tenuità del fatto; - che, avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente, con l'unico motivo, ha articolato alcune censure sono dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulle valutazioni di merito effettuate dal Tribunale; che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il P esidente