CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37648/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore dell' imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza in data 15 maggio 2017, riteneva gli odierni imputati responsabili del delitto di istigazione alla corruzione impropria di cui all'art. 322, primo comma, cod. pen., condannandoli alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, per avere offerto ad [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'unità pubblici esercizi del Comune di Forlì, la somma di euro 2.000 versata da Jin su un c/c (indicato dallo stesso Ruffilli, che aveva preso contatto con la polizia giudiziaria) intestato al circolo "Neem" di cui Ruffilli era presidente, per accelerare - nonostante la carenza di istruttoria circa la sorvegliabilità del locale - la pratica finalizzata all'autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande nell'esercizio commerciale (ristorante) della soc. Principe, di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante e alla quale sarebbe subentrata il 28 giugno 2013 la società di [OSCURATO:PERSONA] un; Ruffilli non emetteva il parere favorevole all'autorizzazione e, anzi, accortosi del versamento eseguito il 17 giugno, ne riferiva immediatamente alla polizia giudiziaria, già in precedenza da lui allertata. La Corte d'appello di Bologna confermava la ricostruzione probatoria della vicenda corruttiva, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e a Jin (quest'ultima come titolare dell'esercizio commerciale e beneficiaria dell'atto del funzionario istigato mediante il bonifico della somma di 2.000 euro), nei termini ampiamente descritti dal Tribunale, facendo leva sulle coerenti dichiarazioni rese da Ruffilli e dal luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], adeguatamente riscontrate dalle testimonianze di altri funzionari comunali, da documentazione bancaria e dai contenuti delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA], Jin e Ruffilli intercettate nei giorni immediatamente successivi. La Corte riconosceva l'elevata probabilità che i richiedenti avessero titolo a conseguire l'autorizzazione comunale una volta conclusa la regolare istruttoria del procedimento (autorizzazione effettivamente poi rilasciata seppure con alcune condizioni). Ma, al pari del Tribunale, disattendeva analiticamente, nel merito, gli argomenti richiamati dalla difesa a sostegno dell'opposta tesi del tentativo di concussione, secondo cui gli imputati sarebbero stati costretti alla dazione di denaro dalle operazioni dilatorie e ostruzionistiche di Ruffilli. In particolare, i colloqui registrati evidenziavano come non vi fosse affatto una situazione di sudditanza psicologica o di subaiternità di [OSCURATO:PERSONA] e Jin rispetto a Ruffilli, al quale anzi essi si rivolgevano con modalità altamente aggressive. La Corte riteneva superflua e irrilevante l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa in ordine al contenuto dei colloqui fra Ruffilli e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ristorante cinese attiguo e concorrente con quello del Principe. La Corte ribadiva infine che non emergevano specifiche ragioni da valorizzare ai fini della pretesa concessione delle attenuanti generiche.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi: - la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 322, primo comma, cod. pen.; - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, anche per la incompletezza delle risposte date alle specifiche doglianze formulate coi motivi di gravame, oltre che per travisamento della prova, soprattutto in ordine alla valutazione complessiva di credibilità delle dichiarazioni rese da Ruffilli, del quale si assume viceversa il connotato prevaricatorio dei comportamenti tenuti come funzionario comunale addetto all'esame della licenza commerciale de qua; - la violazione di legge quanto all'ingiustificato diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame decisivo del teste [OSCURATO:PERSONA] circa i rapporti fra Ruffilli e l'imprenditore cinese [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ristorante non distante da quello del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto risentire della concorrente attività commerciale. 3. Ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] un, deducendo il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, con riguardo sia all'assenza di alcun riscontro probatorio di un consapevole contributo concorsuale nell'altrui condotta istigatrice, sia all'immotivato diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, entrambi i giudici di merito hanno condiviso la ricostruzione probatoria della vicenda con un comune apparato argonnentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Le dichiarazioni accusatorie rese dal funzionario Ruffilli sono state ritenute attendibili, siccome riscontrate dalle testimonianze del luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri funzionari comunali, dalla documentazione bancaria e dal tenore dei colloqui fra [OSCURATO:PERSONA], Jin e Ruffilli intercettati nei giorni immediatamente successivi alla provvista corruttiva. E ne hanno tratto la concorde conclusione che, sebbene fosse verosimile che i richiedenti avessero titolo a conseguire la licenza commerciale all'esito delle necessarie verifiche tecniche (l'autorizzazione venne poi effettivamente rilasciata con alcune condizioni), non fosse stata affatto accertata una condotta abusiva e prevaricatoria di Ruffilli per :3 mettere in soggezione [OSCURATO:PERSONA] e 3in, i quali anzi si rivolgevano al primo con modalità insistenti e aggressive per accelerare la procedura autorizzatoria in vista del già fissato evento per l'apertura del ristorante, fino al versamento della somma di duemila euro su un c/c intestato a un circolo gestito da Ruffilli (il quale era già entrato in contatto con la polizia giudiziaria, denunziando le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e 3in). Ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno dell'opposta tesi del tentativo di concussione, secondo cui gli imputati sarebbero stati costretti alla dazione di denaro dalle operazioni dilatorie e ostruzionistiche di Ruffilli, è stato analiticamente preso in esame, nel merito, e puntualmente disatteso. La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rilevava altresì la superfluità e l'irrilevanza dell'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], circa i pretesi rapporti fra Ruffilli e l'imprenditore cinese [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ristorante non distante da quello del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto risentire della concorrente attività commerciale, sul motivato rilievo che trattavasi di indagine meramente esplorativa siccome priva di adeguato supporto. Alla luce di tali considerazioni è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente, posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione del fatto fornita dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. Poiché entrambi i giudici hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie per sorreggere l'ipotesi antagonista di un tentativo di concussione da parte del funzionario comunale. E ciò a fronte di una motivazione puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità. Anche in linea di diritto la sentenza impugnata appare coerente con le indicazioni giurisprudenziali in tema di distinzione fra tentativo di concussione (art.317 cod. pen.) o di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) e istigazione alla corruzione (art. 322), fondata essenzialmente sulla diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto, nel primo caso, il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmente il privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475; Sez. 6, n. 3750 del 21/10/2020, Terracciano, Rv. 280834; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12): situazione questa, che, come si è detto, si è rivelata estranea al caso di specie, caratterizzato invece da un rapporto almeno paritetico fra i soggetti coinvolti.3. Parimenti manifestamente infondato e per taluni versi generico appare il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] un, il cui contributo concorsuale -oltre la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]- è stato compiutamente illustrato da entrambi i giudici del merito, con puntuale e insindacabile riferimento alle circostanze fattuali della titolarità dell'esercizio commerciale interessato alla licenza e beneficiario finale della condotta istigata, della partecipazione ai concitati e aggressivi colloqui con il funzionario Ruffilli negli uffici comunali, della disponibilità delle coordinate del conto corrente sul quale è stato eseguito il bonifico di 2.000 euro a favore di Ruffilli. Anche con riguardo alle attenuanti generiche, va rilevato che il diniego delle stesse è stato motivatamente e insindacabilmente giustificato dai giudici di merito con riguardo all'assenza di alcuna specifica ragione a sostegno della relativa pretesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d