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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 19610/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 11711 /20 2 4 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].p.a.), in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA]., nell’anno 2013, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di condannarlo al pagamento della somma di € 661.357,70 per l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del predetto Comuneda parte della società fallita ([OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituto in giudizio,eccependo: a) la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.; b) la prescrizione del diritto di credito anche riguardo agli interessi; c) l’infondatezza della domanda.

Espletata l’istruttoria orale e documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’esistenza di una clausola compromissoria nella convenzione del 01/10/2002, regolatrice del rapporto dedotto in giudizio, dichiarando l’incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta agli arbitri ai sensi dell’art. 23 della menzionata convenzione.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per regolamento di competenza il [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di S anta [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Il Comune ha depositato controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38,comma 1, c.p.c. e dell'art. 819 ter c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c . p . c ., per avere il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, in violazione della disposizione di cuiall'art. 819 ter c.p.c. e dell'orientamento costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2 , c . p . c . in relazione all'art. 360 , comma 1, n n . 3 e 4 c . p . c ., con violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza, per avere il Tribunale rilevato la propria incompetenza solo con la sentenza impugnata, omettendo di chiamare preventivamente le parti al contraddittorio sulla questione.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 l.fall., 72, comma 6 , l.fall., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c . p . c ., per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza applicando l'art. 23 della convenzione stipulata il 01/10/2002, contenente una clausola compromissoria, senza tenere conto che il contratto di appalto – a seguito dell'intervenuto fallimento dellaappaltatrice – si è sciolto, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 81 l.fall., e che di conseguenza la clausola compromissoriaè divenuta inefficace ai sensi dell'art. 72 , comma 6 , l.fall. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1.Com’è noto, l’art. 819 ter, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, su tale disciplina comunque non influenti) stabilisce quanto segue: «L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversiadecisa in quel giudizio ».

2.2. La norma è chiara nel prevedere che il rilievo della competenza arbitrale sia rimesso alla scelta di parte , da compiersi entro un termine ben preciso a pena di decadenza.

2.3. Questa Corte ha , inoltre, precisato che l’ eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015). 2.4.Nel caso di specie, è evidente che il termine previsto a pena di decadenza è decorso senza che il Comune abbia sollevato alcuna eccezione in ordine all’esistenza della menzionata clausola compromissoria, la quale è stata rilevata d’ufficio dal giudice, dopo avere assunto la causa in decisione.

2.5. Il Comune , nel controricorso, ha dedotto che il contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contenente la clausola compromissoria,è pervenuto agli atti del procedimento solo in data 20/05/2016, a seguito dell’acquisizione dalla Procura della Repubblica di Napoli, ad istruttoria in corso e dopo l’escussione dei testimoni, sicché l’indisponibilità materialedel contratto, per causa non imputabile all’ente, doveva consentire l’inapplicabilità del regime decadenziale processuale previsto dall’art. 819 terc.p.c., che impone al convenuto di sollevare la relativa eccezione nel primo atto difensivo, consentendo il rilievo d’ufficio.

La deduzione, che prospetta la non imputabilità della decadenza, cui è incorso il Comune, non ha pregio, tenuto conto che, a prescindere alla imputabilità o meno della stessa, il Comune non ha formulato neppure tardivamente la relativa eccezione, essendo stata la presenza della clausola compromissoria rilevata ufficiosamente dal giudice, al momento in cui ha deciso la causa, senza che ciò sia consentito dall’art. 819 terc.p.c.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti. 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di arbitrato, l’eccezione con la quale sia d edotta l’esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.» 5.La statuizione sulle spese del regolamento di competenza è rimessa al giudice di merito, davanti al quale il processo va riassunto nei termini di legge.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; spese al merito.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 11711 /20 2 4 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].p.a.), in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA]., nell’anno 2013, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di condannarlo al pagamento della somma di € 661.357,70 per l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del predetto Comuneda parte della società fallita ([OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituto in giudizio,eccependo: a) la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.; b) la prescrizione del diritto di credito anche riguardo agli interessi; c) l’infondatezza della domanda. Espletata l’istruttoria orale e documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’esistenza di una clausola compromissoria nella convenzione del 01/10/2002, regolatrice del rapporto dedotto in giudizio, dichiarando l’incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta agli arbitri ai sensi dell’art. 23 della menzionata convenzione. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per regolamento di competenza il [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di S anta [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il Comune ha depositato controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38,comma 1, c.p.c. e dell'art. 819 ter c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c . p . c ., per avere il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, in violazione della disposizione di cuiall'art. 819 ter c.p.c. e dell'orientamento costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2 , c . p . c . in relazione all'art. 360 , comma 1, n n . 3 e 4 c . p . c ., con violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza, per avere il Tribunale rilevato la propria incompetenza solo con la sentenza impugnata, omettendo di chiamare preventivamente le parti al contraddittorio sulla questione. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 l.fall., 72, comma 6 , l.fall., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c . p . c ., per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza applicando l'art. 23 della convenzione stipulata il 01/10/2002, contenente una clausola compromissoria, senza tenere conto che il contratto di appalto – a seguito dell'intervenuto fallimento dellaappaltatrice – si è sciolto, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 81 l.fall., e che di conseguenza la clausola compromissoriaè divenuta inefficace ai sensi dell'art. 72 , comma 6 , l.fall. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1.Com’è noto, l’art. 819 ter, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, su tale disciplina comunque non influenti) stabilisce quanto segue: «L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversiadecisa in quel giudizio ». 2.2. La norma è chiara nel prevedere che il rilievo della competenza arbitrale sia rimesso alla scelta di parte , da compiersi entro un termine ben preciso a pena di decadenza. 2.3. Questa Corte ha , inoltre, precisato che l’ eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015). 2.4.Nel caso di specie, è evidente che il termine previsto a pena di decadenza è decorso senza che il Comune abbia sollevato alcuna eccezione in ordine all’esistenza della menzionata clausola compromissoria, la quale è stata rilevata d’ufficio dal giudice, dopo avere assunto la causa in decisione. 2.5. Il Comune , nel controricorso, ha dedotto che il contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contenente la clausola compromissoria,è pervenuto agli atti del procedimento solo in data 20/05/2016, a seguito dell’acquisizione dalla Procura della Repubblica di Napoli, ad istruttoria in corso e dopo l’escussione dei testimoni, sicché l’indisponibilità materialedel contratto, per causa non imputabile all’ente, doveva consentire l’inapplicabilità del regime decadenziale processuale previsto dall’art. 819 terc.p.c., che impone al convenuto di sollevare la relativa eccezione nel primo atto difensivo, consentendo il rilievo d’ufficio. La deduzione, che prospetta la non imputabilità della decadenza, cui è incorso il Comune, non ha pregio, tenuto conto che, a prescindere alla imputabilità o meno della stessa, il Comune non ha formulato neppure tardivamente la relativa eccezione, essendo stata la presenza della clausola compromissoria rilevata ufficiosamente dal giudice, al momento in cui ha deciso la causa, senza che ciò sia consentito dall’art. 819 terc.p.c. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti. 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di arbitrato, l’eccezione con la quale sia d edotta l’esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.» 5.La statuizione sulle spese del regolamento di competenza è rimessa al giudice di merito, davanti al quale il processo va riassunto nei termini di legge. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; spese al merito. Così deci
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