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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 23872/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5357/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA,presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio degli avv.ti PAOLOBIAVATI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 135/2022 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatail 27/01/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 27/1/2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamen te provocati da quest’ultimoalla società attrice in conseguenza dell’inadempimento, da partedello Iembo, delle obbligazioni assunte come mandatario speciale dell’associazione temporanea di imprese tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale impresa mandataria e capogrup po) la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quali imprese mandanti) per la gestionedel contratto di appalto stipulato, in data 15/5/2007, da detta associazionetemporanea di imprese con il Comune di Parma; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso l’avvenutaviolazione, da parte dello Iembo, degli obblighi assunti quale mandatario speciale dell’associazione temporanea di imprese nella specie contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente corretto accertamentodell’infondatezza della domanda risarcitoria proposta da quest’ultima; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di undici motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di valutare gli specifici motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di gravame (analiticamente ripropostiin ricorso), atteso che, mentre nell’atto d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]aveva proposto censure specifiche e pun tuali, la corte territoriale Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si sarebbe sottratta al dovere di prendere in esame dette censure, limitandosi a considerare (peraltro in modo solo parziale) la complessiva documentazione prodotta in giudizio dalle parti, dichiarandodi condividerne la valuta zione operata nella sentenza del giudicedi primo grado, trascurando in tal modo di esercitare la propria cognizionecome imposto dalla legge; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente ed omesso e same dei motivi d’appello (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di esaminare i motivi di appello senza esprimere in alcun modo le ragioni della conferma della pronuncia di primogrado; entrambi i m otiv i – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibil i ; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia evocato una pretesa violazione , da parte del giudice a quo , dell’art.342 c.p.c. che , in quanto norma d ettata con specifico riguardo alle modalità di confezionamento e di proposizione dell’atto d’appello , in nessunomodo si presta a costituire (come viceversa preteso in ricorso) unparametro normativo utile ai fini della verifica dell’adeguatezza della motivazione dettata dal giudice cappello a sostegno delle decisioni assunte in relazione alle censure rivolte contro la sentenza di primo grado; ciòposto, varrà in ogni caso escludere che la corte territoriale sia incorsain alcuna omissione nel la dec isione s ui singoli motivi di appello richiamati nel ricorso proposto in questa sede, avendo il giudice di secondo grado onnicomprensivamente escluso la fondatezza di ogni censuraproposta avverso la sentenza dal primo giudice , condividendo e facendo proprie le argomentazioni da quest’ultimo esposte con riguardo alla valutazione delle prove complessivamente acquisite al Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio; prove giudicate di per sé idonee ad attest are l’insussistenza dialcun inadempimento dello Iembo nell’esecuzione delle obbligazioni assunte come mandatario speciale delle società partecipanti all’associazione temporanea di imprese per la gestione dell’appalto conclusocon il Comune di Parma ; sul punto, è appena il caso di rilevare che , a fronte della contestazioneavanzata, dalla socie tà ricorrente, in sede di gravame, dell’interpretazionedegli elementi istruttori fatta propria dal giudice di primogrado, la corte d’appello , nel decidere su tutti i motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato come , diversamente da quantosostenuto dalla società appellante, l’insieme d e i ri detti elementi di prova dove sse essere interpretat o in conformità agli stessi criteri valutativifatti propri dal giudice di primo grado, dai quali era emerso: 1) l’ attesta zione del la piena consapevol ezza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,delle modificazioni apportate all’originaria ripartizione dei lavori trale società appartenenti all’associazione temporanea d’impresa ; 2) la piena accettazione di tale ripartizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (anche su lla base del relativo comportamento contrattuale e postcontrattuale); 3) la preservata possibilità, per la [OSCURATO:SOCIETA]., di procedere alla ripartizione di quanto dovuto a ciascuna società appartenente all’associazione temporanea di imprese senza che il comportamentodello Iembo ne avesse in qualche modo ostacolato la realizzabilità; da tali premesse discende che l e censur e in esame, lungi dal preludereal riscontro della pretesa mancata considerazione, da parte della corte d’appello, delle specifiche censu re avanzate alla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della decisione di primo grado, finisce col risolversi inuna non condivisa valutazione, da parte dell a ricorrente, del giudizio istruttorio fatto proprio dal giudice d’appello ( sulla scia del giudice di primogrado), con la conseguente proposta di una rilettura nel merito Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deifatti di causa , sulla base di una prospettiva critica come tale non consentitain questa sede di legittimità; quantoalla censura proposta con riguardo al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di considerare come la sentenza impugnata,nel conferm are la decisione di primo grado sulla base delle medesimeragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento delproprio dictum , sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘ doppia conforme’,tale da rendere inammissibile l ’ evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in forza di quanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c.; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’a rt. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di sottoporre ad alcuna verifica, con specifico riguardo alle censure formulate dall’appellante, il materialeprobatorio valutato dal giudice di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probato ria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma le esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento impostoda una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della sceltadecisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione(entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , nel caso in esame neppure evocabile ) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibilein questa sede di legittimità ; conil quarto motivo, la rico rrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1713 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la documentazioneindicata in ricorso sotto il profilo della violazione degli obblighiderivanti in capo al mandatario dall’art. 1713 c.c.; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censur a in esame , la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta inte rpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rile vanti allaluce degli obblighi imposti dalla legge in capo al mandatario ; sitratta, come appare manifesto, di un’argoment azione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il v izio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di mot ivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza dovevapronunciarsi;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la mancataemersione, dagli atti del giudizio, che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse avuto conoscenza delle modificazioni contrattuali relat ive all’appalto dedottoin giudizio; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanzadella mancata possibilità, per la [OSCURATO:SOCIETA]., di provvedere all’effettuazione dei riparti tra le società partecipanti all’associazione temporaneadi imprese; con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti d ecisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare i fatti analiticamente riportati in ricorso contrastanti l’affermazione della corteterritoriale secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe mai eccepito l’invaliditàper difetto di forma delle modifiche contrattuali; conil nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territorial e trascurato l’esame del fatto decisivo secondo cui l’offerta prezzi per le opere complementari presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al Comune di Parma fosse di importo diverso da quello riportato nel contratto integrativo e nell’atto di sottomissionerichiamato in ricorso; conil decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata te l’ho messo esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato il fatto decisivosecondo cui il contratto d’appalto e il contratto integrativo non Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fossero“gli unici atti di provenienza Iembo ” e che l’appalto non era statogestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il quinto, il sesto, l’ottavo, il nono e il decimo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioniinerenti alle questioni di fatto poste a fondamento del proprio dictum,sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘ doppia conforme ’, con la conseguente inammissibilità dell’ evocazione (in ciascuno dei cinquemotivi in esame) del vizio di cui all ’ art. 360 n. 5 c.p.c. in forza diquanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c. ; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt.1392,2722 e 2723 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale omesso di rilevare la nullità, per vi olazione della forma imposta ad substantiam , della modificazione dell’atto notarile con il quale era stato originariamente costituita l’associazione temporaneadi imprese per la partecipazione all’appalto con il Comune diPardo; ilmotivo è inammissibile p er carenza di interesse; osservail Collegio come la questione dedotta attraverso la censura inesame (concernente la validità del negozio attraverso il quale le parti ebbero a provocare la modificazione dei termini dell’atto costitutivo originariodell’associazione temporanea di imprese) non risulta in alcun modocorrelato ai contenuti della domanda originariamente proposta dall’odiernasocietà ricorrente, nella specie fondata sull’accertamento dell’inadempimento,in questa sede specificamente contestato a carico dello Iembo, consistente nell’aver determinato una situazione di (asseritamente) insuperabile impossibilità per l’odierna società Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrentedi provvedere alla corretta ripartizione di quanto dovuto a ciascuna delle società appartenenti all’associa zione temporanea di imprese; in breve, ferma l’indiscussa possibilità per la [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere alla ripartizione di quanto dovuto alle singole società sulla base di quanto previsto dall’atto costitutivo originario, l’eventuale riconoscimento dell’ invalidità del negozio modificativo di tale atto costitutivo risulta del tutto irrilevante ai fini dell’eventuale accertamento (nella specie, peraltro, del tutto escluso da entrambi i giudicidel merito) del l’inadempimento del mandatario speciale dedotto in giudizio , con la conseguente irrilevanza dell’eventuale decisione diretta, in ipotesi, al riscontro della nullità del negozio modificativo dell’originarioatto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese rispetto al controllo dell’esatta esecuzio ne, da parte del mandatario speciale, delle obbligazioni assunte nei confronti delle società mandanti, atteso la logica e giuridica indipendenza tra i due piani di valutazione; con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 2730 - 2735 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la nota a firma Iembo del 7/10/2008 richiamata in ricorsocostituisse aperta confessione del fatto che le ripartizioni dei lavoritra le società partecipanti all’associazione temporanea di imprese fosserodifformi dal contratto originario e furono effettuate dallo Iembo enon dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente affermatol’insussistenza de gli inadempimenti contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a carico dello Iembo , avendo la società ricorrente in concreto conservatola p iena disponibilità di tutti gli atti indispensabili al fine di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri poter provvedere alle ripartizioni tra le società appartenenti all’associazione temporanea di imprese , con la conseguente insussistenza del danno denunciato come effetto dell’inadempimento delloIembo; datale premessa deriva che l’eventuale confessione, da parte dello Iembo, della riconducibilità a sé della difformità delle ripartizioni dei lavoritra le società partecipanti all’associazione temporanea di impresa rispettoal contratto originari o appare del tutto irrilevante ai fini della decisionedella controversia, trattandosi di un’occorrenza di per sé tale danon contraddire , in linea di principio, né l’affermazione della corte d’appellocirca l’esistenza in atti della prova della piena cons apevolezza (e dell’avvenuta accettazione), da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di tale difformità, né la prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse in ogni caso conservatola possibilità di procedere alla ripartizione di quanto dovuto a ciascuna società appartenente all’ associazione temporanea di imprese; qualora,al contrario , la società ricorrente avesse inteso identificare l’asserito inadempimento dello Iembo nella circostanza di aver determinato unilateralmente (contro la volontà delle altre parti) la modificazione de lla ripartizione dei lavori previsti nell’originario contratto di costituzione dell’ associazione temporanea di imprese , allora del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso la configurabilità stessa di tale inadempimento, tenuto conto che, quand’anchelo Iembo avesse provveduto unilateralmente , contro la volontà delle altre imprese partecipanti all’associazione , alla modificazione della ripartizione dei lavori prevista nell’originario contratto costitutivo dell’ associazione temporanea di imprese, non vi sarebbestata alcuna materiale possibilità di danneggiamento a c a rico della [OSCURATO:SOCIETA]. , per l’evidente radicale inefficacia giuridica di una Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri modificazione unilateralmente apportata a un negozio di natura associativacontro la volontà del le altre imprese partecipanti ; nederiva in ogni caso la sostanziale irrilevanza della decisione del motivoin esame in relazione all’esito della controversia; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato par i a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5357/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA,presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio degli avv.ti PAOLOBIAVATI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 135/2022 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatail 27/01/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 27/1/2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamen te provocati da quest’ultimoalla società attrice in conseguenza dell’inadempimento, da partedello Iembo, delle obbligazioni assunte come mandatario speciale dell’associazione temporanea di imprese tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale impresa mandataria e capogrup po) la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quali imprese mandanti) per la gestionedel contratto di appalto stipulato, in data 15/5/2007, da detta associazionetemporanea di imprese con il Comune di Parma; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso l’avvenutaviolazione, da parte dello Iembo, degli obblighi assunti quale mandatario speciale dell’associazione temporanea di imprese nella specie contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente corretto accertamentodell’infondatezza della domanda risarcitoria proposta da quest’ultima; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di undici motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di valutare gli specifici motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di gravame (analiticamente ripropostiin ricorso), atteso che, mentre nell’atto d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]aveva proposto censure specifiche e pun tuali, la corte territoriale Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si sarebbe sottratta al dovere di prendere in esame dette censure, limitandosi a considerare (peraltro in modo solo parziale) la complessiva documentazione prodotta in giudizio dalle parti, dichiarandodi condividerne la valuta zione operata nella sentenza del giudicedi primo grado, trascurando in tal modo di esercitare la propria cognizionecome imposto dalla legge; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente ed omesso e same dei motivi d’appello (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di esaminare i motivi di appello senza esprimere in alcun modo le ragioni della conferma della pronuncia di primogrado; entrambi i m otiv i – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibil i ; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia evocato una pretesa violazione , da parte del giudice a quo , dell’art.342 c.p.c. che , in quanto norma d ettata con specifico riguardo alle modalità di confezionamento e di proposizione dell’atto d’appello , in nessunomodo si presta a costituire (come viceversa preteso in ricorso) unparametro normativo utile ai fini della verifica dell’adeguatezza della motivazione dettata dal giudice cappello a sostegno delle decisioni assunte in relazione alle censure rivolte contro la sentenza di primo grado; ciòposto, varrà in ogni caso escludere che la corte territoriale sia incorsain alcuna omissione nel la dec isione s ui singoli motivi di appello richiamati nel ricorso proposto in questa sede, avendo il giudice di secondo grado onnicomprensivamente escluso la fondatezza di ogni censuraproposta avverso la sentenza dal primo giudice , condividendo e facendo proprie le argomentazioni da quest’ultimo esposte con riguardo alla valutazione delle prove complessivamente acquisite al Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio; prove giudicate di per sé idonee ad attest are l’insussistenza dialcun inadempimento dello Iembo nell’esecuzione delle obbligazioni assunte come mandatario speciale delle società partecipanti all’associazione temporanea di imprese per la gestione dell’appalto conclusocon il Comune di Parma ; sul punto, è appena il caso di rilevare che , a fronte della contestazioneavanzata, dalla socie tà ricorrente, in sede di gravame, dell’interpretazionedegli elementi istruttori fatta propria dal giudice di primogrado, la corte d’appello , nel decidere su tutti i motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato come , diversamente da quantosostenuto dalla società appellante, l’insieme d e i ri detti elementi di prova dove sse essere interpretat o in conformità agli stessi criteri valutativifatti propri dal giudice di primo grado, dai quali era emerso: 1) l’ attesta zione del la piena consapevol ezza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,delle modificazioni apportate all’originaria ripartizione dei lavori trale società appartenenti all’associazione temporanea d’impresa ; 2) la piena accettazione di tale ripartizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (anche su lla base del relativo comportamento contrattuale e postcontrattuale); 3) la preservata possibilità, per la [OSCURATO:SOCIETA]., di procedere alla ripartizione di quanto dovuto a ciascuna società appartenente all’associazione temporanea di imprese senza che il comportamentodello Iembo ne avesse in qualche modo ostacolato la realizzabilità; da tali premesse discende che l e censur e in esame, lungi dal preludereal riscontro della pretesa mancata considerazione, da parte della corte d’appello, delle specifiche censu re avanzate alla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della decisione di primo grado, finisce col risolversi inuna non condivisa valutazione, da parte dell a ricorrente, del giudizio istruttorio fatto proprio dal giudice d’appello ( sulla scia del giudice di primogrado), con la conseguente proposta di una rilettura nel merito Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deifatti di causa , sulla base di una prospettiva critica come tale non consentitain questa sede di legittimità; quantoalla censura proposta con riguardo al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di considerare come la sentenza impugnata,nel conferm are la decisione di primo grado sulla base delle medesimeragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento delproprio dictum , sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘ doppia conforme’,tale da rendere inammissibile l ’ evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in forza di quanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c.; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’a rt. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di sottoporre ad alcuna verifica, con specifico riguardo alle censure formulate dall’appellante, il materialeprobatorio valutato dal giudice di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probato ria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma le esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento impostoda una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della sceltadecisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione(entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , nel caso in esame neppure evocabile ) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibilein questa sede di legittimità ; conil quarto motivo, la rico rrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1713 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la documentazioneindicata in ricorso sotto il profilo della violazione degli obblighiderivanti in capo al mandatario dall’art. 1713 c.c.; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censur a in esame , la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta inte rpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rile vanti allaluce degli obblighi imposti dalla legge in capo al mandatario ; sitratta, come appare manifesto, di un’argoment azione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il v izio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di mot ivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza dovevapronunciarsi;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la mancataemersione, dagli atti del giudizio, che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse avuto conoscenza delle modificazioni contrattuali relat ive all’appalto dedottoin giudizio; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanzadella mancata possibilità, per la [OSCURATO:SOCIETA]., di provvedere all’effettuazione dei riparti tra le società partecipanti all’associazione temporaneadi imprese; con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti d ecisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare i fatti analiticamente riportati in ricorso contrastanti l’affermazione della corteterritoriale secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe mai eccepito l’invaliditàper difetto di forma delle modifiche contrattuali; conil nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territorial e trascurato l’esame del fatto decisivo secondo cui l’offerta prezzi per le opere complementari presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al Comune di Parma fosse di importo diverso da quello riportato nel contratto integrativo e nell’atto di sottomissionerichiamato in ricorso; conil decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata te l’ho messo esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato il fatto decisivosecondo cui il contratto d’appalto e il contratto integrativo non Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fossero“gli unici atti di provenienza Iembo ” e che l’appalto non era statogestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il quinto, il sesto, l’ottavo, il nono e il decimo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioniinerenti alle questioni di fatto poste a fondamento del proprio dictum,sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘ doppia conforme ’, con la conseguente inammissibilità dell’ evocazione (in ciascuno dei cinquemotivi in esame) del vizio di cui all ’ art. 360 n. 5 c.p.c. in forza diquanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c. ; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt.1392,2722 e 2723 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale omesso di rilevare la nullità, per vi olazione della forma imposta ad substantiam , della modificazione dell’atto notarile con il quale era stato originariamente costituita l’associazione temporaneadi imprese per la partecipazione all’appalto con il Comune diPardo; ilmotivo è inammissibile p er carenza di interesse; osservail Collegio come la questione dedotta attraverso la censura inesame (concernente la validità del negozio attraverso il quale le parti ebbero a provocare la modificazione dei termini dell’atto costitutivo originariodell’associazione temporanea di imprese) non risulta in alcun modocorrelato ai contenuti della domanda originariamente proposta dall’odiernasocietà ricorrente, nella specie fondata sull’accertamento dell’inadempimento,in questa sede specificamente contestato a carico dello Iembo, consistente nell’aver determinato una situazione di (asseritamente) insuperabile impossibilità per l’odierna società Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrentedi provvedere alla corretta ripartizione di quanto dovuto a ciascuna delle società appartenenti all’associa zione temporanea di imprese; in breve, ferma l’indiscussa possibilità per la [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere alla ripartizione di quanto dovuto alle singole società sulla base di quanto previsto dall’atto costitutivo originario, l’eventuale riconoscimento dell’ invalidità del negozio modificativo di tale atto costitutivo risulta del tutto irrilevante ai fini dell’eventuale accertamento (nella specie, peraltro, del tutto escluso da entrambi i giudicidel merito) del l’inadempimento del mandatario speciale dedotto in giudizio , con la conseguente irrilevanza dell’eventuale decisione diretta, in ipotesi, al riscontro della nullità del negozio modificativo dell’originarioatto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese rispetto al controllo dell’esatta esecuzio ne, da parte del mandatario speciale, delle obbligazioni assunte nei confronti delle società mandanti, atteso la logica e giuridica indipendenza tra i due piani di valutazione; con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 2730 - 2735 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la nota a firma Iembo del 7/10/2008 richiamata in ricorsocostituisse aperta confessione del fatto che le ripartizioni dei lavoritra le società partecipanti all’associazione temporanea di imprese fosserodifformi dal contratto originario e furono effettuate dallo Iembo enon dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente affermatol’insussistenza de gli inadempimenti contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a carico dello Iembo , avendo la società ricorrente in concreto conservatola p iena disponibilità di tutti gli atti indispensabili al fine di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri poter provvedere alle ripartizioni tra le società appartenenti all’associazione temporanea di imprese , con la conseguente insussistenza del danno denunciato come effetto dell’inadempimento delloIembo; datale premessa deriva che l’eventuale confessione, da parte dello Iembo, della riconducibilità a sé della difformità delle ripartizioni dei lavoritra le società partecipanti all’associazione temporanea di impresa rispettoal contratto originari o appare del tutto irrilevante ai fini della decisionedella controversia, trattandosi di un’occorrenza di per sé tale danon contraddire , in linea di principio, né l’affermazione della corte d’appellocirca l’esistenza in atti della prova della piena cons apevolezza (e dell’avvenuta accettazione), da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di tale difformità, né la prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse in ogni caso conservatola possibilità di procedere alla ripartizione di quanto dovuto a ciascuna società appartenente all’ associazione temporanea di imprese; qualora,al contrario , la società ricorrente avesse inteso identificare l’asserito inadempimento dello Iembo nella circostanza di aver determinato unilateralmente (contro la volontà delle altre parti) la modificazione de lla ripartizione dei lavori previsti nell’originario contratto di costituzione dell’ associazione temporanea di imprese , allora del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso la configurabilità stessa di tale inadempimento, tenuto conto che, quand’anchelo Iembo avesse provveduto unilateralmente , contro la volontà delle altre imprese partecipanti all’associazione , alla modificazione della ripartizione dei lavori prevista nell’originario contratto costitutivo dell’ associazione temporanea di imprese, non vi sarebbestata alcuna materiale possibilità di danneggiamento a c a rico della [OSCURATO:SOCIETA]. , per l’evidente radicale inefficacia giuridica di una Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 5357/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri modificazione unilateralmente apportata a un negozio di natura associativacontro la volontà del le altre imprese partecipanti ; nederiva in ogni caso la sostanziale irrilevanza della decisione del motivoin esame in relazione all’esito della controversia; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato par i a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 23872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris