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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20374/2026

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e d’appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, C. Parasporo, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha respinto larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reatigiudicati con due sentenze di condanna, una per associazione mafiosa - fattocommesso dal 2009 al 2 maggio 2016 - nonché estorsione aggravata anche aisensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 commessanel 2007, cui erano già stati ritenuti unificati ex art. 671 cod. proc. pen., i reatidi cui all’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 2007, giudicati con unaterza sentenza, nonché altra condanna, relativa al reato di cui all’art. 74 TUStup., commesso dal 2012 con condotta perdurante (sentenza di primo gradodel 5 dicembre 2018, divenuta definitiva nel 2022) e tre reati fine, di cui all’art.73 TU [OSCURATO:PERSONA]. commessi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2013.La Corte territoriale ha rilevato che l’associazione finalizzata al narcotraffico,operante dal 2012, è stata ritenuta, dal giudice della cognizione, fruttodell’evoluzione dell’organismo associativo genetico di stampo mafiosodenominato cosca Cerra - [OSCURATO:PERSONA] - Gualtieri, operante dal 2009, comprendentenel programma associativo anche la realizzazione di reati in materia distupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione segnala che i reati fine dell’associazione mafiosariguardano vicende estorsive consumate a decorrere dai primi anni 2000, mentrei reati fine dell’associazione finalizzata al narcotraffico sono stati ritenutiaggravati dalla finalità di agevolare la cosca citata.

Si evidenzia, ancora, che èemerso che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’associazione mafiosa a decorrere dal 2009,con un ruolo prevalentemente svolto nel settore delle estorsioni e delladetenzione illegale di armi, mentre la gestione del traffico di stupefacenti èintervenuta, nell’interesse della cosca, solo a partire dal mese di novembre conun ruolo del ricorrente qualificato in concorso con un gruppo di associati, ma soloin parte coincidenti con i componenti della consorteria mafiosa.

Sicché laseconda condotta associativa non risulta, a parere del giudice dell’esecuzione,espressione di una programmazione già esistente al momento dell’adesione diGullo alla consorteria mafiosa.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, il condannato, denunciando erroneaapplicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per essere gestore e coordinatore della piazza dispaccio attiva in località Ciampa di cavallo e di via [OSCURATO:PERSONA].

Lasentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato fonda sullemedesime dichiarazioni di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello diCatanzaro in relazione al reato di associazione mafiosa, nonché relativa al reatodi estorsione aggravata anche ai sensi dell’art 7 della legge n. 203 del 1991,fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 1° giugno del 2007.Si evidenzia che, nell’ambito delle attività svolte dall’associazione mafiosaper la quale il ricorrente è stato condannato, vi è anche quella del commercio distupefacenti, tanto che vi è stato il riconoscimento della continuazione tra queireati e alcuni delitti, di cui all’art. 73 [OSCURATO:PERSONA]. commessi nel 2007, giudicati conuna terza sentenza già divenuta definitiva.

Si rileva, poi, che i reati associativirisultano commessi nello stesso arco temporale e che vi è identità del locuscommissi delicti.Le condotte di cessione illecita di stupefacenti, poi, sono temporalmentericadenti nel periodo preso in esame dalla prima sentenza che ha riconosciuto lacontinuazione tra il reato di associazione mafiosa e l’estorsione commessanell’anno 2007, fondandosi peraltro i due giudicati sulle medesime fonti di provache hanno consentito di acclarare che il sodalizio mafioso e la partecipazione diGullo a questo era caratterizzata anche dalla commissione di reati in tema dispaccio di stupefacenti.Si riportano stralci delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GiuseppeGiampà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che lamotivazione dell’ordinanza - peraltro depositata dopo oltre diciotto mesidall’istanza di continuazione - non aveva tenuto conto delle evidenziate fonti diprova comuni e, anzi, coincidenti nell’ambito di entrambi i procedimenti.

Siprecisa, invece, che i collaboratori avevano riferito fatti che temporalmente sicollocano prima del 2012.

Né si tiene conto dell’intervenuto riconoscimento dellacontinuazione con i reati di cessione illecita, commessi a partire dal 2007, giàgiudicati con una terza sentenza definitiva.

Inoltre, lo stesso Pubblico ministeroha ritenuto più risalente la condotta associativa di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA]., apartire dall’anno 2006, come si evince, a parere del ricorrente, dall’iscrizione amod. 21 del procedimento per quell’associazione, a partire dall’anno 2006.Si allega per l’autosufficienza l’ordinanza del 2020 n. 735 che hariconosciuto la continuazione con gli episodi di illecita cessione di stupefacentirisalenti al 2007 e l’iscrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione all’associazionedi cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA] con la relativa decorrenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, C. Parasporo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1.

Si rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non siconfronta in alcuna parte con la ritenuta continuazione tra il reato associativomafioso ed episodi di cessione illecita di stupefacenti risalenti al 2007, quindi,con l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva.Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione non può ignorare l’intervenuta continuazione riconosciuta inexecutivis ma per discostarsene deve fornire espressa motivazione (Sez. 1, n.6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790 – 01).

Invero, si è affermato ilcondivisibile principio secondo il quale, in tema di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedentevalutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni deireati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previadimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno).Alla stregua di tale indirizzo interpretativo, deve riscontrarsi allora che, daun lato, la motivazione del giudice dell’esecuzione è mancante e che, dall’altro,questa appare illogica e priva di linearità.

Invero, ignorare questo aspetto, giàconsiderato e ritenuto in altro provvedimento esecutivo, incide sulla coerenza delragionamento svolto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnatoreputa che l’associazione di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA]., oggetto della secondasentenza irrevocabile, sia evoluzione successiva, del tutto autonoma e nonesistente al momento dell’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso (a partire dal2009), in quanto a quella data, il ricorrente era del tutto estraneo al settore deglistupefacenti.Invece, si deve notare che i reati di illecita cessione di stupefacenti ritenutiavvinti dalla continuazione con il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., risalgonoad epoca anche precedente all’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e pongono ilproblema di confrontarsi con la connessione, già riscontrata in sede esecutiva,tra quelle condotte e il sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen. cui il ricorrenteha aderito.1.3.

Vero è che il giudicato per il reato associativo di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA].non pare fissare, quale dies a quo dell’associazione, l’anno 2006, come pretendedi dimostrare il ricorrente con argomenti versati in fatto, ma dal provvedimentoimpugnato l’adesione a tale sodalizio è riconosciuto a partire dal 2012.Tuttavia, la continuazione già riconosciuta in sede esecutiva tra reati di cuiall’art. 73 TU [OSCURATO:PERSONA]. e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., va considerata dalGiudice dell’esecuzione e posta in relazione all’adesione al sodalizio finalizzato altraffico di stupefacenti e ai relativi reati fine, anche se accertato, quale dies aquo, a partire da epoca successiva rispetto all’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen.2.

In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione dovrà attenersi ai condivisi principidi diritto secondo i quali, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto adiversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi puòessere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo aiprofili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo dicompagine che concorre alla loro formazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021,Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017,Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv.266106 - 01).3.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, perché il giudice delrinvio, libero nell’esito, svolga nuovo esame attenendosi ai principi di dirittorichiamati ai §

1. e

2. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corted’appello di Catanzaro.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, C. Parasporo, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha respinto larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reatigiudicati con due sentenze di condanna, una per associazione mafiosa - fattocommesso dal 2009 al 2 maggio 2016 - nonché estorsione aggravata anche aisensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 commessanel 2007, cui erano già stati ritenuti unificati ex art. 671 cod. proc. pen., i reatidi cui all’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 2007, giudicati con unaterza sentenza, nonché altra condanna, relativa al reato di cui all’art. 74 TUStup., commesso dal 2012 con condotta perdurante (sentenza di primo gradodel 5 dicembre 2018, divenuta definitiva nel 2022) e tre reati fine, di cui all’art.73 TU [OSCURATO:PERSONA]. commessi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2013.La Corte territoriale ha rilevato che l’associazione finalizzata al narcotraffico,operante dal 2012, è stata ritenuta, dal giudice della cognizione, fruttodell’evoluzione dell’organismo associativo genetico di stampo mafiosodenominato cosca Cerra - [OSCURATO:PERSONA] - Gualtieri, operante dal 2009, comprendentenel programma associativo anche la realizzazione di reati in materia distupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione segnala che i reati fine dell’associazione mafiosariguardano vicende estorsive consumate a decorrere dai primi anni 2000, mentrei reati fine dell’associazione finalizzata al narcotraffico sono stati ritenutiaggravati dalla finalità di agevolare la cosca citata. Si evidenzia, ancora, che èemerso che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’associazione mafiosa a decorrere dal 2009,con un ruolo prevalentemente svolto nel settore delle estorsioni e delladetenzione illegale di armi, mentre la gestione del traffico di stupefacenti èintervenuta, nell’interesse della cosca, solo a partire dal mese di novembre conun ruolo del ricorrente qualificato in concorso con un gruppo di associati, ma soloin parte coincidenti con i componenti della consorteria mafiosa. Sicché laseconda condotta associativa non risulta, a parere del giudice dell’esecuzione,espressione di una programmazione già esistente al momento dell’adesione diGullo alla consorteria mafiosa.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, il condannato, denunciando erroneaapplicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per essere gestore e coordinatore della piazza dispaccio attiva in località Ciampa di cavallo e di via [OSCURATO:PERSONA]. Lasentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato fonda sullemedesime dichiarazioni di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello diCatanzaro in relazione al reato di associazione mafiosa, nonché relativa al reatodi estorsione aggravata anche ai sensi dell’art 7 della legge n. 203 del 1991,fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 1° giugno del 2007.Si evidenzia che, nell’ambito delle attività svolte dall’associazione mafiosaper la quale il ricorrente è stato condannato, vi è anche quella del commercio distupefacenti, tanto che vi è stato il riconoscimento della continuazione tra queireati e alcuni delitti, di cui all’art. 73 [OSCURATO:PERSONA]. commessi nel 2007, giudicati conuna terza sentenza già divenuta definitiva. Si rileva, poi, che i reati associativirisultano commessi nello stesso arco temporale e che vi è identità del locuscommissi delicti.Le condotte di cessione illecita di stupefacenti, poi, sono temporalmentericadenti nel periodo preso in esame dalla prima sentenza che ha riconosciuto lacontinuazione tra il reato di associazione mafiosa e l’estorsione commessanell’anno 2007, fondandosi peraltro i due giudicati sulle medesime fonti di provache hanno consentito di acclarare che il sodalizio mafioso e la partecipazione diGullo a questo era caratterizzata anche dalla commissione di reati in tema dispaccio di stupefacenti.Si riportano stralci delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GiuseppeGiampà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che lamotivazione dell’ordinanza - peraltro depositata dopo oltre diciotto mesidall’istanza di continuazione - non aveva tenuto conto delle evidenziate fonti diprova comuni e, anzi, coincidenti nell’ambito di entrambi i procedimenti. Siprecisa, invece, che i collaboratori avevano riferito fatti che temporalmente sicollocano prima del 2012. Né si tiene conto dell’intervenuto riconoscimento dellacontinuazione con i reati di cessione illecita, commessi a partire dal 2007, giàgiudicati con una terza sentenza definitiva. Inoltre, lo stesso Pubblico ministeroha ritenuto più risalente la condotta associativa di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA]., apartire dall’anno 2006, come si evince, a parere del ricorrente, dall’iscrizione amod. 21 del procedimento per quell’associazione, a partire dall’anno 2006.Si allega per l’autosufficienza l’ordinanza del 2020 n. 735 che hariconosciuto la continuazione con gli episodi di illecita cessione di stupefacentirisalenti al 2007 e l’iscrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione all’associazionedi cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA] con la relativa decorrenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, C. Parasporo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Si rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non siconfronta in alcuna parte con la ritenuta continuazione tra il reato associativomafioso ed episodi di cessione illecita di stupefacenti risalenti al 2007, quindi,con l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva.Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione non può ignorare l’intervenuta continuazione riconosciuta inexecutivis ma per discostarsene deve fornire espressa motivazione (Sez. 1, n.6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790 – 01). Invero, si è affermato ilcondivisibile principio secondo il quale, in tema di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedentevalutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni deireati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previadimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno).Alla stregua di tale indirizzo interpretativo, deve riscontrarsi allora che, daun lato, la motivazione del giudice dell’esecuzione è mancante e che, dall’altro,questa appare illogica e priva di linearità. Invero, ignorare questo aspetto, giàconsiderato e ritenuto in altro provvedimento esecutivo, incide sulla coerenza delragionamento svolto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnatoreputa che l’associazione di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA]., oggetto della secondasentenza irrevocabile, sia evoluzione successiva, del tutto autonoma e nonesistente al momento dell’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso (a partire dal2009), in quanto a quella data, il ricorrente era del tutto estraneo al settore deglistupefacenti.Invece, si deve notare che i reati di illecita cessione di stupefacenti ritenutiavvinti dalla continuazione con il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., risalgonoad epoca anche precedente all’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e pongono ilproblema di confrontarsi con la connessione, già riscontrata in sede esecutiva,tra quelle condotte e il sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen. cui il ricorrenteha aderito.1.3. Vero è che il giudicato per il reato associativo di cui all’art. 74 TU [OSCURATO:PERSONA].non pare fissare, quale dies a quo dell’associazione, l’anno 2006, come pretendedi dimostrare il ricorrente con argomenti versati in fatto, ma dal provvedimentoimpugnato l’adesione a tale sodalizio è riconosciuto a partire dal 2012.Tuttavia, la continuazione già riconosciuta in sede esecutiva tra reati di cuiall’art. 73 TU [OSCURATO:PERSONA]. e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., va considerata dalGiudice dell’esecuzione e posta in relazione all’adesione al sodalizio finalizzato altraffico di stupefacenti e ai relativi reati fine, anche se accertato, quale dies aquo, a partire da epoca successiva rispetto all’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen.2. In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione dovrà attenersi ai condivisi principidi diritto secondo i quali, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto adiversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi puòessere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo aiprofili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo dicompagine che concorre alla loro formazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021,Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017,Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv.266106 - 01).3. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, perché il giudice delrinvio, libero nell’esito, svolga nuovo esame attenendosi ai principi di dirittorichiamati ai § 1. e 2. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corted’appello di Catanzaro.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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